60.2012.12
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria
27 luglio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2012.12
Data decisione, Autorità:
27.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
GRATUITO PATROCINIO
RECLAMO
RETRIBUZIONE DEL PATROCINATORE D'UFFICIO
art. 379 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.12
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/16.1.2012 presentato
da
RE 1
in relazione
alla decisione 9.1.2012 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia di
assistenza giudiziaria, riguardo alla nota professionale 7.6.2011 concernente
la retribuzione del gratuito patrocinio in favore di PI 2 (inc. GPC __________);
premesso che il gravame dell'avv. RE 1 è
stato inoltrato il 12.1.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del
Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 13.1.2012 l'ha
trasmesso, per competenza, a questa Corte;
richiamato lo scritto 18/19.1.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare, rinviando ai considerandi della
decisione impugnata e rimettendosi – nel contempo – all’autorevole giudizio di
codesta Corte;
richiamati gli scritti 18/19.1.2012 del
procuratore pubblico Nicola Respini e 19/20.1.2012 del presidente della Corte
delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante i quali entrambi comunicano
di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli
atti;
considerato
Fatti
a. Nell'ambito
del procedimento penale (inc. MP __________) promosso nei confronti di __________
per titolo di tentato duplice omicidio intenzionale, aggressione, infrazione
alla LF sulle armi, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, in relazione ai
fatti avvenuti in data 24.1.2010 presso la discoteca __________ di __________, conclusosi
con la sentenza di condanna 8.10.2010 emanata dalla Corte delle assise
criminali (inc. __________), con istanza 11/14.6.2010 presentata all’allora Ufficio
del giudice dell’istruzione e dell’arresto PI 2, in qualità di parte civile (vittima del tentato omicidio intenzionale), ha postulato la
concessione del gratuito patrocinio (inc. GPC __________, AI 1).
Con decisione
18.3.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), sedente quale ex giudice dell’istruzione
e dell’arresto competente in materia Lag (legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002) al momento dell’introduzione
dell’istanza di gratuito patrocinio, ha respinto tale richiesta (AI 9).
A
seguito del reclamo 30/31.3.2011 presentato da PI 2 avverso la suddetta decisione,
questa Corte con sentenza 23.5.2011 (inc. CRP __________) ha accolto il gravame
ammettendo lo stesso PI 2 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio da parte dell’avv. RE 1, per quanto concerne il procedimento di cui
all’inc. TPC __________.
b. Con
scritto 7/8.6.2011 l’avv. RE 1 ha trasmesso al GPC la sua nota professionale
7.6.2011 per un totale di CHF 11'946.67, concernente il gratuito patrocinio di PI
2 nell’ambito del procedimento penale sopra citato, al fine di ottenerne la
tassazione (AI 13, inc. GPC __________).
c. Con
decisione 9.1.2012 il GPC, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza
giudiziaria ai sensi della legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria
(Lag) in vigore al momento della chiusura del procedimento penale (ottobre 2010),
ha decretato di approvare la nota professionale in questione per la somma totale
di CHF 7'827.90 (decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).
Il
magistrato ha ritenuto di non poter riconoscere il tempo esposto per l’invio di
copie per conoscenza al cliente, “in quanto non sempre necessarie per la
difesa e comprese più in generale nelle spese generali dello studio legale (./.
40 min.)”, ha ridotto di 60 min il tempo per il colloquio con il cliente
del 1°.10.2010, e di 300 min quello per la preparazione al dibattimento, “avendo
il difensore partecipato a tutto il dibattimento ed essendosi associato alle
richieste del PP” (decreto di tassazione 9.1.2012, p. 1, AI 14).
Per i restanti minuti
approvati (2'160 min), il GPC ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 180.--.
d.
Contro tale
decisione si aggrava l'avv. RE 1 con reclamo 12/16.1.2012, postulandone
l'accoglimento e quindi l'annullamento della decisione impugnata e la conferma
integrale della sua nota d’onorario 7.6.2011.
Egli
contesta la prima riduzione operata dal GPC relativa ai 40 min legati
all’allestimento delle copie per conoscenza al cliente, ritenuto che il
magistrato non ha specificato quali invii erano necessari e quali no, di modo
che tale defalcazione risulta pertanto essere indiscriminata e priva di
giustificazione (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).
Confuta
pure la seconda riduzione operata dal GPC di 60 min per il colloquio con il
cliente del 1°.10.2010, ossia 5 giorni prima dell’apertura del processo,
ritenendo che si è trattato di “un dibattimento dinnanzi ad una Corte
criminale dove si dibatteva di un tentato (duplice) omicidio volontario e dove
il processo era indiziario” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3). Inoltre, afferma
di aver assunto il mandato solo al momento in cui è stato emanato l’atto
d’accusa e che il 1°.10.2010 “era solo la seconda volta che incontrava il
cliente”, motivo per cui “un colloquio di 2 ore era ampiamente adeguato
alle esigenze del caso” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).
L’avv.
RE 1 contesta infine il mancato riconoscimento di 5 ore per la preparazione del
dibattimento, affermando di aver dovuto leggere l’intero incarto (composto da 3
classificatori), preparare l’interrogatorio delle parti in aula (viste anche le
numerose divergenze emerse tra i vari testimoni) e preparare l’arringa (durata
circa 40 min). Lo stesso ribadisce inoltre al proposito di non aver partecipato
alla fase d’inchiesta ma di essere intervenuto solo al momento dell’emanazione
dell’atto d’accusa.
Postula
infine la messa a carico dello Stato di tassa di giustizia e spese, nonché il
riconoscimento di CHF 300.-- a titolo di ripetibili per l’allestimento del
presente gravame.
Considerandi
1.
1.1.
L'1.1.2011
è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di
procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e
l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza
derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario
adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.
La
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del
3.6
, in vigore dal 30.7.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011,
retroattivamente posta in vigore dall'1.1.2011. Legge questa applicabile alle
altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale
e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p.
1).
1.2
Ora,
sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori
nominati d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito
patrocinio era l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il
gratuito patrocinio, ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto
(GIAR) giusta gli art. 22 cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002 (in vigore dal 30.7.2002) - e
prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.1.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere
al Consiglio di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP
TI, art. 52 CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice
di procedura penale tutto ciò è stato modificato.
Il
nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in
base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso
nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in
materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto)
può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di
reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.
Ne
discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.
1.3
1.3.1
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in
particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la
motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.2
Nel
caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nel proprio decreto emanato
il 9.1.2012 al dispositivo n. 3 ha - erroneamente - indicato che "Contro
la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di
moderazione" (cfr. decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).
L'avv.
RE 1 ha introdotto il 12/16.1.2012 il proprio gravame contro il citato decreto
al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale
d'appello in data 13.1.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.
In
tali circostanze, anche il termine di 10 giorni per presentare reclamo a questa
Corte (cfr. l'art. 396 cpv. 1 CPP) è rispettato.
1.3.3
L’avv.
RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della stessa.
Le esigenze di forma e
motivazione sono rispettate. Il gravame - nelle predette circostanze - è quindi
ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
reclamante contesta anzitutto la prima riduzione operata dal GPC di 40 min esposti
nella nota professionale in questione per l’invio di copie per conoscenza al
cliente. A torto.
Questa
Corte ritiene infatti che tale riduzione sia giustificata nella fattispecie.
Nella nota professionale 7.6.2011 vi sono indicate svariate cpc, quelle che interessano
la riduzione operata sono 8 cpc da 5 min l’una. Va tuttavia considerato che
alcune comunicazioni e/o atti processuali, segnatamente quelli non urgenti, avrebbero
potuto essere inviati per conoscenza ad PI 2 ogni 10/15 giorni, ad esempio due
per volta, e ciò al fine di limitare le spese.
Il
numero di tali invii appare quindi eccessivo e non giustificato dalle effettive
necessità istruttorie e quindi di patrocinio. I sopracitati 40 min vengono
pertanto stralciati dalla nota professionale in questione.
2.2
Per
quanto concerne la riduzione di 60 min relativi al colloquio con il cliente
avvenuto il 1°.10.2010, si ritiene che la stessa non sia giustificata da
sufficienti motivi.
Tale incontro è infatti avvenuto 5
giorni prima dell’apertura del processo, che non va dimenticato si è trattato
di un dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali per il reato, tra gli
altri, di tentato (duplice) omicidio intenzionale, dove PI 2 era appunto una
delle vittime di tale crimine.
Lo stesso è stato infatti colpito, in
data 24.1.2010, all’interno della discoteca __________ di __________, “con
sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un
idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali
una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento
gastrocolico ed una al braccio sinistro, provocando (...) lesioni gravi che
necessitarono la sottoposizione (...) ad intervento chirurgico” (cfr.
sentenza della Corte delle assise correzionali 8.10.2010, p. 2, inc. TPC __________).
Dalla nota professionale di cui sopra
risulta inoltre che il reclamante ha incontrato il cliente una prima volta in
data 11.6.2010 ed unicamente, una seconda volta, appunto in data 1.10.2010 poco
prima del processo di cui sopra.
Considerata la fattispecie che andava
discussa, come sopra riportato, un colloquio di due ore, pochi giorni prima del
dibattimento, appare quindi più che giustificato e non esula le necessità del
procedimento penale, peraltro sfociato - come detto- in una sentenza di
condanna.
Su tale aspetto il gravame merita quindi
accoglimento.
2.3
A
medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla riduzione di 300 min per
la preparazione al dibattimento.
Dalla
nota professionale in questione risulta, in data 4.10.2010 la posizione
relativa a “Preparato processo” per 8:00 ore, ed in data 5.10.2010
ancora “Preparato processo” per 5:00 ore, quest’ultima non riconosciuta
in maniera integrale dal GPC nella decisione impugnata.
Ora,
come esposto al considerando precedente, vista la gravità del caso, riguardante
appunto un fatto di sangue con pesanti conseguenze per PI 2, il tempo esposto
dall’avv. RE 1 per la preparazione del dibattimento appare adeguato, e ciò
anche se si trattava di patrocinare la parte civile e non l’imputato.
Non
va dimenticato poi che il reclamante non ha partecipato a tutta la fase
d’inchiesta ma è intervenuto, come più volte ribadito dallo stesso, unicamente
al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa. L’avv. RE 1 ha quindi dovuto studiare ed esaminare tutti gli atti processuali di cui all’incarto MP __________/ACC
__________, nonché preparare l’arringa e l’interrogatorio delle parti in aula.
Anche
sotto tale aspetto il gravame trova quindi accoglimento.
3.
La nota
professionale 7.6.2011 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta così come esposta,
con l’unica riduzione di 40 min relativi all’invio di copie per conoscenza al
cliente, come esposto al considerando 2.1.
Considerato
poi che, anche se il reclamante non ha contestato esplicitamente la tariffa
oraria di CHF 180.-- applicata dal GPC nella decisione impugnata, l’avv. RE 1
chiede nel petitum del gravame che la sua nota d’onorario 7.6.2011 sia “integralmente
confermata” (reclamo 12/16.1.2012, p. 5), si giustifica di applicare la
tariffa oraria di CHF 280.-- così come esposta nella nota professionale in
discussione. Viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 42 ore a 280.--/ora
(tariffa come richiesta).
4.
In
siffatte circostanze, il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 ripetibili ridotte,
vista la sua parziale soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62
cpv. 2 LOG, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà all’avv. Brenno Canevascini,
__________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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