Lexipedia

Decisione

60.2012.12

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria

27 luglio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nell'ambito

del procedimento penale (inc. MP __________) promosso nei confronti di __________

per titolo di tentato duplice omicidio intenzionale, aggressione, infrazione

alla LF sulle armi, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, in relazione ai

fatti avvenuti in data 24.1.2010 presso la discoteca __________ di __________, conclusosi

con la sentenza di condanna 8.10.2010 emanata dalla Corte delle assise

criminali (inc. __________), con istanza 11/14.6.2010 presentata all’allora Ufficio

del giudice dell’istruzione e dell’arresto PI 2, in qualità di parte civile (vittima del tentato omicidio intenzionale), ha postulato la

concessione del gratuito patrocinio (inc. GPC __________, AI 1).

Con decisione

18.3.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), sedente quale ex giudice dell’istruzione

e dell’arresto competente in materia Lag (legge sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002) al momento dell’introduzione

dell’istanza di gratuito patrocinio, ha respinto tale richiesta (AI 9).

A

seguito del reclamo 30/31.3.2011 presentato da PI 2 avverso la suddetta decisione,

questa Corte con sentenza 23.5.2011 (inc. CRP __________) ha accolto il gravame

ammettendo lo stesso PI 2 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio da parte dell’avv. RE 1, per quanto concerne il procedimento di cui

all’inc. TPC __________.

b. Con

scritto 7/8.6.2011 l’avv. RE 1 ha trasmesso al GPC la sua nota professionale

7.6.2011 per un totale di CHF 11'946.67, concernente il gratuito patrocinio di PI

2 nell’ambito del procedimento penale sopra citato, al fine di ottenerne la

tassazione (AI 13, inc. GPC __________).

c. Con

decisione 9.1.2012 il GPC, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza

giudiziaria ai sensi della legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria

(Lag) in vigore al momento della chiusura del procedimento penale (ottobre 2010),

ha decretato di approvare la nota professionale in questione per la somma totale

di CHF 7'827.90 (decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).

Il

magistrato ha ritenuto di non poter riconoscere il tempo esposto per l’invio di

copie per conoscenza al cliente, “in quanto non sempre necessarie per la

difesa e comprese più in generale nelle spese generali dello studio legale (./.

40 min.)”, ha ridotto di 60 min il tempo per il colloquio con il cliente

del 1°.10.2010, e di 300 min quello per la preparazione al dibattimento, “avendo

il difensore partecipato a tutto il dibattimento ed essendosi associato alle

richieste del PP” (decreto di tassazione 9.1.2012, p. 1, AI 14).

Per i restanti minuti

approvati (2'160 min), il GPC ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 180.--.

d.

Contro tale

decisione si aggrava l'avv. RE 1 con reclamo 12/16.1.2012, postulandone

l'accoglimento e quindi l'annullamento della decisione impugnata e la conferma

integrale della sua nota d’onorario 7.6.2011.

Egli

contesta la prima riduzione operata dal GPC relativa ai 40 min legati

all’allestimento delle copie per conoscenza al cliente, ritenuto che il

magistrato non ha specificato quali invii erano necessari e quali no, di modo

che tale defalcazione risulta pertanto essere indiscriminata e priva di

giustificazione (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).

Confuta

pure la seconda riduzione operata dal GPC di 60 min per il colloquio con il

cliente del 1°.10.2010, ossia 5 giorni prima dell’apertura del processo,

ritenendo che si è trattato di “un dibattimento dinnanzi ad una Corte

criminale dove si dibatteva di un tentato (duplice) omicidio volontario e dove

il processo era indiziario” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3). Inoltre, afferma

di aver assunto il mandato solo al momento in cui è stato emanato l’atto

d’accusa e che il 1°.10.2010 “era solo la seconda volta che incontrava il

cliente”, motivo per cui “un colloquio di 2 ore era ampiamente adeguato

alle esigenze del caso” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).

L’avv.

RE 1 contesta infine il mancato riconoscimento di 5 ore per la preparazione del

dibattimento, affermando di aver dovuto leggere l’intero incarto (composto da 3

classificatori), preparare l’interrogatorio delle parti in aula (viste anche le

numerose divergenze emerse tra i vari testimoni) e preparare l’arringa (durata

circa 40 min). Lo stesso ribadisce inoltre al proposito di non aver partecipato

alla fase d’inchiesta ma di essere intervenuto solo al momento dell’emanazione

dell’atto d’accusa.

Postula

infine la messa a carico dello Stato di tassa di giustizia e spese, nonché il

riconoscimento di CHF 300.-- a titolo di ripetibili per l’allestimento del

presente gravame.

Considerandi

1.

1.1.

L'1.1.2011

è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di

procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e

l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza

derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario

adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.

La

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del

3.6

, in vigore dal 30.7.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova

Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011,

retroattivamente posta in vigore dall'1.1.2011. Legge questa applicabile alle

altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale

e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p.

1).

1.2

Ora,

sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori

nominati d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito

patrocinio era l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il

gratuito patrocinio, ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto

(GIAR) giusta gli art. 22 cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002 (in vigore dal 30.7.2002) - e

prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.1.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere

al Consiglio di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP

TI, art. 52 CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice

di procedura penale tutto ciò è stato modificato.

Il

nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in

base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso

nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in

materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto)

può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di

reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.

Ne

discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.

1.3

1.3.1

Con

il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,

compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10

giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in

particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la

motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.2

Nel

caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nel proprio decreto emanato

il 9.1.2012 al dispositivo n. 3 ha - erroneamente - indicato che "Contro

la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di

moderazione" (cfr. decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).

L'avv.

RE 1 ha introdotto il 12/16.1.2012 il proprio gravame contro il citato decreto

al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale

d'appello in data 13.1.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.

In

tali circostanze, anche il termine di 10 giorni per presentare reclamo a questa

Corte (cfr. l'art. 396 cpv. 1 CPP) è rispettato.

1.3.3

L’avv.

RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della stessa.

Le esigenze di forma e

motivazione sono rispettate. Il gravame - nelle predette circostanze - è quindi

ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Il

reclamante contesta anzitutto la prima riduzione operata dal GPC di 40 min esposti

nella nota professionale in questione per l’invio di copie per conoscenza al

cliente. A torto.

Questa

Corte ritiene infatti che tale riduzione sia giustificata nella fattispecie.

Nella nota professionale 7.6.2011 vi sono indicate svariate cpc, quelle che interessano

la riduzione operata sono 8 cpc da 5 min l’una. Va tuttavia considerato che

alcune comunicazioni e/o atti processuali, segnatamente quelli non urgenti, avrebbero

potuto essere inviati per conoscenza ad PI 2 ogni 10/15 giorni, ad esempio due

per volta, e ciò al fine di limitare le spese.

Il

numero di tali invii appare quindi eccessivo e non giustificato dalle effettive

necessità istruttorie e quindi di patrocinio. I sopracitati 40 min vengono

pertanto stralciati dalla nota professionale in questione.

2.2

Per

quanto concerne la riduzione di 60 min relativi al colloquio con il cliente

avvenuto il 1°.10.2010, si ritiene che la stessa non sia giustificata da

sufficienti motivi.

Tale incontro è infatti avvenuto 5

giorni prima dell’apertura del processo, che non va dimenticato si è trattato

di un dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali per il reato, tra gli

altri, di tentato (duplice) omicidio intenzionale, dove PI 2 era appunto una

delle vittime di tale crimine.

Lo stesso è stato infatti colpito, in

data 24.1.2010, all’interno della discoteca __________ di __________, “con

sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un

idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali

una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento

gastrocolico ed una al braccio sinistro, provocando (...) lesioni gravi che

necessitarono la sottoposizione (...) ad intervento chirurgico” (cfr.

sentenza della Corte delle assise correzionali 8.10.2010, p. 2, inc. TPC __________).

Dalla nota professionale di cui sopra

risulta inoltre che il reclamante ha incontrato il cliente una prima volta in

data 11.6.2010 ed unicamente, una seconda volta, appunto in data 1.10.2010 poco

prima del processo di cui sopra.

Considerata la fattispecie che andava

discussa, come sopra riportato, un colloquio di due ore, pochi giorni prima del

dibattimento, appare quindi più che giustificato e non esula le necessità del

procedimento penale, peraltro sfociato - come detto- in una sentenza di

condanna.

Su tale aspetto il gravame merita quindi

accoglimento.

2.3

A

medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla riduzione di 300 min per

la preparazione al dibattimento.

Dalla

nota professionale in questione risulta, in data 4.10.2010 la posizione

relativa a “Preparato processo” per 8:00 ore, ed in data 5.10.2010

ancora “Preparato processo” per 5:00 ore, quest’ultima non riconosciuta

in maniera integrale dal GPC nella decisione impugnata.

Ora,

come esposto al considerando precedente, vista la gravità del caso, riguardante

appunto un fatto di sangue con pesanti conseguenze per PI 2, il tempo esposto

dall’avv. RE 1 per la preparazione del dibattimento appare adeguato, e ciò

anche se si trattava di patrocinare la parte civile e non l’imputato.

Non

va dimenticato poi che il reclamante non ha partecipato a tutta la fase

d’inchiesta ma è intervenuto, come più volte ribadito dallo stesso, unicamente

al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa. L’avv. RE 1 ha quindi dovuto studiare ed esaminare tutti gli atti processuali di cui all’incarto MP __________/ACC

__________, nonché preparare l’arringa e l’interrogatorio delle parti in aula.

Anche

sotto tale aspetto il gravame trova quindi accoglimento.

3.

La nota

professionale 7.6.2011 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta così come esposta,

con l’unica riduzione di 40 min relativi all’invio di copie per conoscenza al

cliente, come esposto al considerando 2.1.

Considerato

poi che, anche se il reclamante non ha contestato esplicitamente la tariffa

oraria di CHF 180.-- applicata dal GPC nella decisione impugnata, l’avv. RE 1

chiede nel petitum del gravame che la sua nota d’onorario 7.6.2011 sia “integralmente

confermata” (reclamo 12/16.1.2012, p. 5), si giustifica di applicare la

tariffa oraria di CHF 280.-- così come esposta nella nota professionale in

discussione. Viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 42 ore a 280.--/ora

(tariffa come richiesta).

4.

In

siffatte circostanze, il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 ripetibili ridotte,

vista la sua parziale soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62

cpv. 2 LOG, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà all’avv. Brenno Canevascini,

__________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster