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Decisione

60.2012.121

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore

27 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data 27.2.2012 RE 1, rappresentato dal suo attuale

tutore __________, ha querelato/denunciato __________, suo precedente tutore,

per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente semplice ed

amministrazione infedele (querela/denuncia 27/28.2.2012, AI 1, inc. MP __________).

L’agire del querelato/denunciato gli avrebbe, a suo dire, procurato un danno

patrimoniale pari a circa CHF 65'825.--.

RE

1 ha contestualmente postulato di essere ammesso al gratuito patrocinio nella

misura più ampia possibile (art. 136 cpv. 2 lit. a-c CPP), con l’assistenza

dell’avv. PR 1, in considerazione della sua situazione finanziaria. Inoltre egli

non sarebbe, a suo dire, “(…) manifestamente in grado di procedere con atti

propri nell’ambito di questa vertenza dagli aspetti giuridici complessi (…). La

designazione di un patrocinatore si rende necessaria alla corretta tutela dei

suoi interessi (…)” (querela/denuncia 27/28.2.2012, p. 6).

b. Con

decisione 15.3.2012 il magistrato inquirente ha respinto “(…) l’istanza

volta all’ottenimento del gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012,

e meglio comprendente l’intervento del patrocinatore per la preparazione della

denuncia del 27 febbraio 2012 (…)” (decisione 15.3.2012, AI 3), ritenendo

che, a prescindere dall’eventuale indigenza di RE 1, non appariva necessario ai

sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, per tutelare i propri interessi,

l’ausilio di un avvocato. A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale

tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli

interessi del suo pupillo: “(…) nel caso concreto, il procedimento penale

non risulta essere particolarmente complesso né in fatto né in diritto, e la

quantificazione del danno eventualmente subito da RE 1 a seguito dei comportamenti di __________ non sembra presentare particolari difficoltà, alle quali __________

non possa far fronte senza l’ausilio di un avvocato (…)” (decisione

15.3.2012, p. 2).

c. Con

gravame 26.3.2012 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione

15.3.2012 sia annullata e riformata “(…) nel senso che è accordato

all’accusatore privato RE 1, (…), il gratuito patrocinio a far tempo dal 31

gennaio 2012; lo Stato si farà carico, secondo la tariffa usuale, dell’onorario

e delle spese di patrocinio dell’avv. PR 1, __________, e prescinderà dal richiedere

anticipi o prestazione di garanzia nonché dall’accollare a RE 1 spese

procedurali (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 7).

A suo dire il procuratore

pubblico non avrebbe tenuto conto “(…) dell’oggettiva difficoltà relativa

all’allestimento di una denuncia penale come quella presentata, per la quale

proprio il signor RA 1 (sostenuto dalla __________, presieduta da un esperto

avvocato), ha preferito chiedere il sostegno del sottoscritto legale (…).

(reclamo 26.3.2012, p. 4). Inoltre il tutore sarebbe formato in campo

psicopedagogico e sociale e non giuridico, e non sarebbe in grado di seguire il

procedimento in oggetto, anche perché egli, quale dipendente della città di __________,

a tempo pieno e con funzione dirigenziale, non potrebbe assentarsi dal lavoro

per seguire tutti gli interrogatori necessari. Andrebbe poi considerato il

fatto che “(…) il signor RA 1 dovrà essere certamente sentito in qualità di

teste nell’ambito del procedimento in oggetto. Egli potrà quindi essere controinterrogato

dal patrocinatore del signor __________ o dall’imputato medesimo. Il doppio

ruolo di teste e patrocinatore di RE 1, in tale situazione, sarebbe senz’altro problematico. Un avvocato, incaricato di tutelare gli interessi

dell’accusatore privato, potrebbe invece porre efficacemente domande al teste RA

1 (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 5).

d. Con

decisione 5.4.2012 il procuratore pubblico ha esonerato RE 1 dal pagamento di

anticipi, prestazioni di garanzia e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2

lit. a e b CPP), avendo appurato che quest’ultimo non dispone delle risorse

finanziarie sufficienti (decisione 5.4.2012, AI 7).

e. Delle ulteriori argomentazioni di RE 1 e delle

osservazioni del magistrato inquirente, si dirà, se necessario, in corso di

motivazione.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i

casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha

respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è

tempestivo e proponibile (BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER,

art. 136 CPP n. 12).

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, accusatore privato ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è pacificamente

legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non

gli ha concesso il postulato gratuito patrocinio nel procedimento penale.

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il

procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio

all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili,

se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione

civile non appare priva di probabilità di successo.

Il

gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero

dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese

procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare

i diritti dell’accusatore privato.

Il

diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (ovvero per il danneggiato

che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione

penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost.

(decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI

/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e

l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione

all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, p. 1087).

3.2

La

concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata,

dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento

(decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve

allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi

obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).

L’onere

di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che

chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la

decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare

il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli.

Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO

– G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.).

L’accusatore

privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv. 1

lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri

– composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non

è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della

sua famiglia (decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; BSK StPO –

G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

art. 132 CPP n. 23; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 132 CPP n. 8; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 4).

Determinante,

al fine di stabilire se l’accusatore privato è privo dei mezzi necessari per il

procedimento, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento

dell’introduzione della domanda, situazione che deve tenere conto di tutti gli

oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art.

132.

CPP n. 23; decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; decisione

TF 6B_413/2009 del 13.8.2009 consid. 1.5.).

3.3

L’art.

136.

CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l’azione civile

non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, art. 136 CPP n. 14 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP

n. 6; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI /

L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., sul tema, decisione TF 1B_51/2011 del

29.3.2011

consid. 2.1.).

3.4

Il gratuito patrocinio può estendersi,

oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle

spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136

CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento,

art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti

dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in

diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti

(decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI

/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10

s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.).

Per determinare se occorra designare un

patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la

fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se

l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si

deve tenere conto, segnatamente, dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze

linguistiche e dello stato fisico e psichico dell’interessato, della difficoltà

e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid.

4.5

), dal profilo per esempio delle questioni processuali e materiali che si

pongono (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18), o – ancora

– del domicilio all’estero (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136

CPP n. 18).

4.4.1

Il

procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in

considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle

del suo tutore che, in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato

a rappresentarlo nell’ambito del procedimento penale: “(…) la questione a

sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustifichino rispettivamente

rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da

parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione

giuridica. Dalla documentazione prodotta, sembrerebbe tuttavia che RA 1, tutore

di RE 1, sia responsabile del settore tutele e curatele del servizio accompagnamento

sociale della Città di __________ (…), e dunque vi sono motivi per credere che

egli abbia conoscenze superiori alla media nell’ambito del diritto tutorio e

degli altri aspetti tipicamente connessi a situazioni legate a tutele e

curatele, quali possono essere le assicurazioni sociali (…)” (decisione

13.3

, p. 2). Il magistrato inquirente ha poi citato la giurisprudenza

secondo la quale una persona comune dovrebbe essere in grado di tutelare i

propri interessi e diritti di danneggiato (rispettivamente accusatore privato)

nell’ambito del procedimento penale, in particolar modo per quanto concerne le

pretese civili e dunque il risarcimento, facilmente documentabile.

4.2

La nomina di un patrocinatore gratuito

presuppone che la parte in giudizio abbisogni di un patrocinatore al fine di tutelare i

propri diritti in modo efficace. È pur vero che, come affermato dal procuratore

pubblico, tale condizione è soddisfatta

se ci si trova di fronte a quesiti complessi dal profilo materiale o giuridico.

Vanno però prese in considerazione altre circostanze del caso, come ad esempio

la rilevanza della causa penale, la competenza giuridica della parte, o,

ancora, la possibilità di eventuali conflitti di interesse.

Nel caso in esame, come rilevato dallo

stesso reclamante, vi potrebbe essere infatti un conflitto di interesse:

innanzitutto perché il procedimento penale verte proprio su eventuali

responsabilità in merito al danno patito dal pupillo RE 1, responsabilità che

il vecchio tutore, __________, denunciato/querelato, potrebbe far ricadere sul

nuovo tutore; inoltre RA 1 sarà interrogato nell’ambito del procedimento penale

ed il suo doppio ruolo di teste e rappresentante del pupillo potrebbe risultare

difficile da conciliare. Perdipiù RA 1 non ha una formazione giuridica ma è

persona formata nell’ambito psicopedagogico e sociale.

Pertanto, visto quanto precede, nel caso

in esame si deve concludere per la necessità di un patrocinatore legale alfine

di tutelare al meglio i diritti dell’accusatore privato.

5.

Il gravame è accolto. A RE 1 è concesso il gratuito

patrocinio [oltre quanto già stabilito nella decisione del procuratore pubblico

5.4.2012

(art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP)] compresa la designazione di un

patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP), a far tempo dal 27.2.2012, data

della richiesta (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 8). Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 136, 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è accolto.

§ A RE

1 è concesso il gratuito patrocinio, a far tempo dal 27.2.2012.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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