60.2012.121
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore
27 luglio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2012.121
Data decisione, Autorità:
27.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore
ACCUSATORE PRIVATO
GRATUITO PATROCINIO
RECLAMO
art. 106 cpv. 2 CPP
art. 136 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.121
Lugano
27 luglio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 26.3.2012
presentato da
RE 1
rappr. da: RA 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 15.3.2012 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna con cui ha respinto la di lui istanza di
concessione del gratuito patrocinio nel contesto del procedimento penale aperto
a carico di __________, __________, per reati patrimoniali (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 6.4.2012 del
procuratore pubblico con le quali si riconferma nella propria decisione;
visto lo scritto 11/13.4.2012 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data 27.2.2012 RE 1, rappresentato dal suo attuale
tutore __________, ha querelato/denunciato __________, suo precedente tutore,
per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente semplice ed
amministrazione infedele (querela/denuncia 27/28.2.2012, AI 1, inc. MP __________).
L’agire del querelato/denunciato gli avrebbe, a suo dire, procurato un danno
patrimoniale pari a circa CHF 65'825.--.
RE
1 ha contestualmente postulato di essere ammesso al gratuito patrocinio nella
misura più ampia possibile (art. 136 cpv. 2 lit. a-c CPP), con l’assistenza
dell’avv. PR 1, in considerazione della sua situazione finanziaria. Inoltre egli
non sarebbe, a suo dire, “(…) manifestamente in grado di procedere con atti
propri nell’ambito di questa vertenza dagli aspetti giuridici complessi (…). La
designazione di un patrocinatore si rende necessaria alla corretta tutela dei
suoi interessi (…)” (querela/denuncia 27/28.2.2012, p. 6).
b. Con
decisione 15.3.2012 il magistrato inquirente ha respinto “(…) l’istanza
volta all’ottenimento del gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012,
e meglio comprendente l’intervento del patrocinatore per la preparazione della
denuncia del 27 febbraio 2012 (…)” (decisione 15.3.2012, AI 3), ritenendo
che, a prescindere dall’eventuale indigenza di RE 1, non appariva necessario ai
sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, per tutelare i propri interessi,
l’ausilio di un avvocato. A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale
tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli
interessi del suo pupillo: “(…) nel caso concreto, il procedimento penale
non risulta essere particolarmente complesso né in fatto né in diritto, e la
quantificazione del danno eventualmente subito da RE 1 a seguito dei comportamenti di __________ non sembra presentare particolari difficoltà, alle quali __________
non possa far fronte senza l’ausilio di un avvocato (…)” (decisione
15.3.2012, p. 2).
c. Con
gravame 26.3.2012 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione
15.3.2012 sia annullata e riformata “(…) nel senso che è accordato
all’accusatore privato RE 1, (…), il gratuito patrocinio a far tempo dal 31
gennaio 2012; lo Stato si farà carico, secondo la tariffa usuale, dell’onorario
e delle spese di patrocinio dell’avv. PR 1, __________, e prescinderà dal richiedere
anticipi o prestazione di garanzia nonché dall’accollare a RE 1 spese
procedurali (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 7).
A suo dire il procuratore
pubblico non avrebbe tenuto conto “(…) dell’oggettiva difficoltà relativa
all’allestimento di una denuncia penale come quella presentata, per la quale
proprio il signor RA 1 (sostenuto dalla __________, presieduta da un esperto
avvocato), ha preferito chiedere il sostegno del sottoscritto legale (…).
(reclamo 26.3.2012, p. 4). Inoltre il tutore sarebbe formato in campo
psicopedagogico e sociale e non giuridico, e non sarebbe in grado di seguire il
procedimento in oggetto, anche perché egli, quale dipendente della città di __________,
a tempo pieno e con funzione dirigenziale, non potrebbe assentarsi dal lavoro
per seguire tutti gli interrogatori necessari. Andrebbe poi considerato il
fatto che “(…) il signor RA 1 dovrà essere certamente sentito in qualità di
teste nell’ambito del procedimento in oggetto. Egli potrà quindi essere controinterrogato
dal patrocinatore del signor __________ o dall’imputato medesimo. Il doppio
ruolo di teste e patrocinatore di RE 1, in tale situazione, sarebbe senz’altro problematico. Un avvocato, incaricato di tutelare gli interessi
dell’accusatore privato, potrebbe invece porre efficacemente domande al teste RA
1 (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 5).
d. Con
decisione 5.4.2012 il procuratore pubblico ha esonerato RE 1 dal pagamento di
anticipi, prestazioni di garanzia e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2
lit. a e b CPP), avendo appurato che quest’ultimo non dispone delle risorse
finanziarie sufficienti (decisione 5.4.2012, AI 7).
e. Delle ulteriori argomentazioni di RE 1 e delle
osservazioni del magistrato inquirente, si dirà, se necessario, in corso di
motivazione.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il
gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha
respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è
tempestivo e proponibile (BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER,
art. 136 CPP n. 12).
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, accusatore privato ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è pacificamente
legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non
gli ha concesso il postulato gratuito patrocinio nel procedimento penale.
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il
procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio
all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili,
se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione
civile non appare priva di probabilità di successo.
Il
gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero
dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese
procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare
i diritti dell’accusatore privato.
Il
diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (ovvero per il danneggiato
che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione
penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost.
(decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e
l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione
all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, p. 1087).
3.2
La
concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata,
dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento
(decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve
allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi
obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).
L’onere
di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che
chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la
decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare
il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli.
Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO
– G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.).
L’accusatore
privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv. 1
lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri
– composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non
è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della
sua famiglia (decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; BSK StPO –
G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
art. 132 CPP n. 23; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 132 CPP n. 8; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 4).
Determinante,
al fine di stabilire se l’accusatore privato è privo dei mezzi necessari per il
procedimento, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento
dell’introduzione della domanda, situazione che deve tenere conto di tutti gli
oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art.
132.
CPP n. 23; decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; decisione
TF 6B_413/2009 del 13.8.2009 consid. 1.5.).
3.3
L’art.
136.
CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l’azione civile
non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, art. 136 CPP n. 14 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP
n. 6; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI /
L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., sul tema, decisione TF 1B_51/2011 del
29.3.2011
consid. 2.1.).
3.4
Il gratuito patrocinio può estendersi,
oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle
spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136
CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento,
art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti
dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in
diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti
(decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10
s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.).
Per determinare se occorra designare un
patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la
fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se
l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si
deve tenere conto, segnatamente, dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze
linguistiche e dello stato fisico e psichico dell’interessato, della difficoltà
e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid.
4.5
), dal profilo per esempio delle questioni processuali e materiali che si
pongono (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18), o – ancora
– del domicilio all’estero (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136
CPP n. 18).
4.4.1
Il
procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in
considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle
del suo tutore che, in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato
a rappresentarlo nell’ambito del procedimento penale: “(…) la questione a
sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustifichino rispettivamente
rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da
parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione
giuridica. Dalla documentazione prodotta, sembrerebbe tuttavia che RA 1, tutore
di RE 1, sia responsabile del settore tutele e curatele del servizio accompagnamento
sociale della Città di __________ (…), e dunque vi sono motivi per credere che
egli abbia conoscenze superiori alla media nell’ambito del diritto tutorio e
degli altri aspetti tipicamente connessi a situazioni legate a tutele e
curatele, quali possono essere le assicurazioni sociali (…)” (decisione
13.3
, p. 2). Il magistrato inquirente ha poi citato la giurisprudenza
secondo la quale una persona comune dovrebbe essere in grado di tutelare i
propri interessi e diritti di danneggiato (rispettivamente accusatore privato)
nell’ambito del procedimento penale, in particolar modo per quanto concerne le
pretese civili e dunque il risarcimento, facilmente documentabile.
4.2
La nomina di un patrocinatore gratuito
presuppone che la parte in giudizio abbisogni di un patrocinatore al fine di tutelare i
propri diritti in modo efficace. È pur vero che, come affermato dal procuratore
pubblico, tale condizione è soddisfatta
se ci si trova di fronte a quesiti complessi dal profilo materiale o giuridico.
Vanno però prese in considerazione altre circostanze del caso, come ad esempio
la rilevanza della causa penale, la competenza giuridica della parte, o,
ancora, la possibilità di eventuali conflitti di interesse.
Nel caso in esame, come rilevato dallo
stesso reclamante, vi potrebbe essere infatti un conflitto di interesse:
innanzitutto perché il procedimento penale verte proprio su eventuali
responsabilità in merito al danno patito dal pupillo RE 1, responsabilità che
il vecchio tutore, __________, denunciato/querelato, potrebbe far ricadere sul
nuovo tutore; inoltre RA 1 sarà interrogato nell’ambito del procedimento penale
ed il suo doppio ruolo di teste e rappresentante del pupillo potrebbe risultare
difficile da conciliare. Perdipiù RA 1 non ha una formazione giuridica ma è
persona formata nell’ambito psicopedagogico e sociale.
Pertanto, visto quanto precede, nel caso
in esame si deve concludere per la necessità di un patrocinatore legale alfine
di tutelare al meglio i diritti dell’accusatore privato.
5.
Il gravame è accolto. A RE 1 è concesso il gratuito
patrocinio [oltre quanto già stabilito nella decisione del procuratore pubblico
5.4.2012
(art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP)] compresa la designazione di un
patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP), a far tempo dal 27.2.2012, data
della richiesta (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 8). Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 136, 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è accolto.
§ A RE
1 è concesso il gratuito patrocinio, a far tempo dal 27.2.2012.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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