60.2012.124
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e degli affari sociali (Office de l'accueil extrafamilial) quale istante
6 aprile 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.124
Data decisione, Autorità:
06.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e degli affari sociali (Office de l'accueil extrafamilial) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.124
Lugano
6 aprile 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.03.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza
di condanna (passata in giudicato);
premesso che la richiesta datata 26.03.2012
è stata inviata, via fax, al Tribunale
penale cantonale il
27.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
28/29.03.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, in relazione alla gestione e alla conduzione
dell’asilo nido __________, in data 16.04.2010 il presidente della Corte delle
assise correzioniali di __________, giudice Marco Villa, ha (in particolare)
dichiarato la titolare del medesimo autrice colpevole di ripetuta coazione, mentre
l’ha prosciolta dalle imputazioni di ripetuta violazione del dovere di
assistenza o educazione, ripetuto abbandono, ripetuta coazione limitatamente ad
alcuni quesiti e ripetuta tentata truffa e l’ha condannata alla pena pecuniaria
di CHF 12'000.-- (corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di CHF 40.--
cadauna), sospesa per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto (inc. TPC __________);
che la predetta sentenza di condanna è passata in
giudicato;
che con
la presente istanza –
trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – l’autorità istante chiede di poter
consultare la suddetta sentenza di condanna 15.04.2010 (recte: 16.04.2010), in
forma anonimizzata;
che a suffragio della sua richiesta precisa che l’__________
ha il compito di vigilare sugli asili nido del Canton __________, adducendo
parimenti che in questi giorni le è pervenuta una segnalazione la cui
fattispecie sarebbe analoga a quanto accaduto presso l’allora asilo nido __________;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi
addotti nella presente istanza e la finalità della richiesta – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante prevalente sugli interessi personali
delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato, poiché
il contenuto della sentenza di condanna potrebbe essere utile ai suoi
collaboratori che si occupano di vigilare sugli asili nido del Canton __________;
che in siffatte circostanze la sentenza di condanna 16.04.2010 (inc. TPC __________) viene
trasmessa, in copia e in forma anonimizzata (e ciò a tutela degli interessi
personali delle persone coinvolte nel procedimento penale), all’autorità
istante unitamente alla presente decisione;
che stante la natura dell’autorità istante e la finalità
della presente richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster