60.2012.125
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento
21 giugno 2012Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2012.125
Data decisione, Autorità:
21.06.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
PROCEDURA
RECLAMO
art. 393 CPP
art. 429 CPP
art. 430 CPP
Incarto n.
60.2012.125
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30.3/2.4.2012 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
in relazione
alla decisione 22.3.2012 del procuratore generale
John Noseda sull’istanza di indennità per ingiusto procedimento 16.3.2012
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 12.4.2012 e
24.4.2012 (duplica) del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma
nelle proprie motivazioni;
vista la replica 18/19.4.2012 dell’avv. RE
1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data 14.9.2009 l’__________ (in seguito __________)
ha presentato un esposto per titolo di truffa e amministrazione infedele, in
relazione al contratto di acquisizione delle azioni della società __________
(in seguito __________), stipulato in data 13.12.2008 e sottoscritto da un lato
da __________, in qualità di venditore, e dall’altro da __________ e da RE 1
per conto di __________, acquirente (inc. MP __________).
Il procedimento è stato promosso, tra gli altri, nei
confronti di __________, __________ e RE 1. Le ipotesi di reato sono state
estese ai reati di infedeltà nella gestione pubblica, corruzione attiva e
corruzione passiva.
b.Con decisione 20.3.2012 il magistrato inquirente ha
decretato l’abbandono, tra gli altri, nei confronti di RE 1, per il titolo di
corruzione passiva, per mancanza di elementi sufficienti “a sostanziare
l’accettazione di un possibile comportamento costitutivo di reato” (decreto
di abbandono 20.3.2012, p. 6, ABB __________).
L’abbandono non è stato
impugnato ed è cresciuto in giudicato.
c. Con
istanza di indennizzo 16.3.2012, RE 1 chiede al magistrato inquirente che gli
venga riconosciuta ai sensi dell’art. 429 CPP un’indennità complessiva di CHF
330'929.25, per spese legali (CHF 54'729.25), danno economico (CHF 271'200.--)
e torto morale (CHF 5'000.--).
d.Con decisione 22.3.2012 il procuratore generale ha parzialmente
accolto l’istanza di indennizzo, riconoscendo un’indennità di CHF 39'639.20 per
spese legali.
Ha negato il risarcimento del
danno economico, legato al licenziamento avvenuto in data 19.10.2009 del reclamante
in seno all’__________, in quanto tale nocumento non sarebbe in nesso di causalità
adeguato con il procedimento penale.
Anche il risarcimento del
torto morale è stato negato, in quanto RE 1 avrebbe “oggettivamente violato,
con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________,
sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere
la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con
firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione
22.3.2012, p. 2, inc. MP __________).
Delle ulteriori motivazioni
addotte dal procuratore generale a sostegno della sua decisione si dirà,
laddove necessario, in corso di motivazione.
e. Con
il presente tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione
e che gli venga riconosciuto un indennizzo pari alla somma di CHF 328'888.60,
oltre interessi, per spese legali (CHF 52'688.60), danno economico (CHF 271'200.--)
e torto morale (CHF 5'000.--).
Per quanto riguarda il
risarcimento delle spese legali, il reclamante non contesta in questa sede la
prima riduzione operata dal magistrato inquirente circa alcuni atti di
assistenza legale antecedenti l’avvio degli atti di indagine nei suoi confronti
(reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3).
In merito alla riduzione
della seconda posta di spesa legale, circa un intervento di patrocinio
precedente un’istanza di abbandono da 7 ore a 3 ore, RE 1 sostiene che “all’epoca
si trattava di presentare una richiesta che fosse fondata in fatto ed in diritto,
il che presuppone il riesame integrale di tutto il fascicolo processuale, che
era ed è assai voluminoso e complesso, (...): il previsto atto procedurale richiedeva
pertanto una conoscenza assolutamente approfondita di tutti gli atti del procedimento
allora disponibili, allorché il qui reclamante (ed il sottoscritto patrocinatore)
in corso di inchiesta ovviamente non avevano avuto accesso agli atti concernenti
altri prevenuti (...); pertanto la richiesta di riconoscimento di un dispendio
di 7 ore ed un quarto viene integralmente mantenuta” (reclamo
30.3/2.4.2012, p. 3-4).
Contesta parimenti la
riduzione del saggio orario da CHF 400.-- a CHF 300.--, precisando che la
prassi utilizzata dall’allora Camera dei ricorsi penali, ed avallata dal TF,
fissa una tariffa oraria minima, ma non una massima. Ritiene che proprio la
complessità della fattispecie richiedeva specifiche conoscenze di carattere
economico, al fine di poter impostare una corretta difesa dell’avv. RE 1, ciò
che a suo dire giustifica un saggio orario di CHF 400.--.
Per quanto riguarda le altre
poste di danno, l’avv. RE 1 contesta la conclusione alla quale è giunto il
procuratore generale, sostenendo che lo stesso avrebbe stravolto il senso
dell’art. 430 CPP rifiutando l’indennizzo in quanto l’imputato avrebbe provocato
in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale.
Il reclamante ritiene che
tale norma, secondo la dottrina più autorevole, parla di comportamenti processuali
e non il semplice fatto di raccontare bugie o il rifiuto di collaborare.
In siffatte circostanze, lo
stesso ritiene che nessun rimprovero di tale genere gli può essere addebitato,
non avendo “alcuna colpa sia per l’apertura del procedimento, avviato da un
esposto di __________ del 14 settembre 2009 e che ha dovuto subire, a partire
dall’interrogatorio iniziale durato 18 ore, sia per il seguito del procedimento,
nel quale ha adempiuto a tutte le richieste di comparizione del magistrato,
senza mai nulla eccepire od obiettare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).
Conclude affermando quindi
che il requisito legale del comportamento processuale illecito e riprovevole fa
totalmente difetto, “ragion per cui la querelata decisione, che si basa su
elementi materiali relativi alla fattispecie penale e non a comportamenti
processuali è del tutto errata e codesta Corte la deve conseguentemente riformare”
(reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista
un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame è stato inoltrato il 30.3/2.4.2012 contro la decisione 22.3.2012 del
procuratore generale che accoglie parzialmente la richiesta di indennizzo 16.3.2012.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate, fatto salvo quanto
indicato al consid. 6.
RE
1, quale imputato il cui procedimento è stato abbandonato
ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile
in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2.2
La norma stabilisce una responsabilità causale dello
Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso
causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento
penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in
assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio
del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1231; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p.
829.
n. 1804; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n.
6; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 21; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP - M. MINI, art.
429.
CPP n. 1).
2.3
Nel merito, agli art. 429 e ss. CPP si
ritrovano molti dei principi generali applicati sino al 31.12.2010 con gli art.
317.
e ss. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del
CO (cfr. sentenza 31.1.2011 inc. CRP __________).
Di principio, la
giurisprudenza prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene,
pertanto, la sua validità.
3.
Il procedimento nei confronti di RE 1, apertosi nel
corso del 2009, è stato abbandonato in data 20.3.2012 mediante un decreto di
abbandono, quindi vigente il
nuovo diritto processuale penale
(ABB __________).
Dall’1.1.2011
RE 1 ha rivestito quindi la qualità di imputato, applicabile a chiunque
è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela
o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale (art. 111 cpv. 1
CPP).
RE 1 va dunque ritenuto imputato
nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato a’ sensi dell’art.
429.
cpv. 1 CPP.
Lo stesso ha quindi
diritto a ottenere un’indennità nella forma della rifusione delle spese di
patrocinio, del risarcimento del danno economico e della riparazione del torto morale conseguenti al
procedimento penale.
4.
4.1.
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale
può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del
procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore
privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese dell’imputato sono
di esigua entità (c.).
4.2
Come nel diritto della
responsabilità civile, esistono dei casi, tre previsti dal CPP, di esclusione o
di riduzione dell’indennità e della riparazione del torto morale.
Le ipotesi previste dall’art.
430.
CPP sono esaustive (CR CPP
– C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 1).
Il primo caso (lit. a.) permette
di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha
provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha
ostacolato lo svolgimento. Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi
obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato.
Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea di conto una riduzione
dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, op. cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).
Per la nozione di illecito e
di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art.
41.
CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o
non dell’ordinamento giuridico (Commentario
CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per
atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente
stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al
diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006 del
10.4
).
Il secondo e terzo caso
permettono di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se,
rispettivamente, l’accusatore privato è tenuto ad indennizzare l’imputato e se
le spese di quest’ultimo sono di lieve entità (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 3 e 4).
4.3
La decisione che riduce o
esclude l’indennizzo deve indicare per quale ragione la colpa dell’imputato ha
prolungato inutilmente l’inchiesta o è stata all’origine della stessa. Gli
elementi caratterizzanti tale colpa devono figurare in maniera chiara. Non
basta quindi affermare, senza altre precisazioni, che l’imputato ha avuto un
comportamento moralmente condannabile o biasimevole.
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono
compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006 del 10.4.2007).
Deve
infatti esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una
parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra
parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento
punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.
La presunzione d’innocenza,
garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere
rispettata. La riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare
intendere che l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono
state addebitate (CR CPP – C.
MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).
4.4
Anche in caso di
riduzione/esclusione dell’indennizzo non v’è motivo di scostarsi dalla
giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al
31.12.2010
Prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta
in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità
poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa
dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora
CRP in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la
posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura
dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento
della procedura (R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n.
10).
Lo
scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento
riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora Camera dei ricorsi penali 14.3.2006
in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006
in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006
in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424).
Il
diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora
imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività
(decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).
5.
5.1.
Ora, ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto
a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Così come nella
prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto
processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore
di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità
del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di
conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit.,
p. 1231; Commentario CPP - M. MINI, art. 429 CPP n. 5; N. SCHMID,
Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13).
Secondo
la giurisprudenza sviluppata fino al 31.12.2010, dalla quale come detto non v’è
motivo di scostarsi, la necessità della presenza di un difensore nasceva quindi
quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la
fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue
capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore.
In
ambito penale, ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007).
Nei
casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato
non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni
giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella
procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007].
Nel caso
di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 49 CPP TI n. 18 ss. ; B.
CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67
ss.).
5.2
L’avv.
RE 1, è stato denunciato, unitamente ad altre persone, dall’__________ in data
14.9
, nella sua qualità di consulente giuridico della stessa, nell’ambito
della sottoscrizione (avvenuta il 13.12.2008) del contratto di acquisizione
delle azioni della società __________. Le ipotesi di reato formulate
nell’esposto penale erano truffa, amministrazione infedele, poi estese a infedeltà
nella gestione della cosa pubblica, corruzione passiva e corruzione attiva.
Tali
reati, contro il patrimonio, contro i doveri d’ufficio e professionali e
relativi alla corruzione, punibili con pene detentive anche fino a cinque anni,
erano tali da poter, qualora fossero stati confermati gli indizi, incidere in
modo importante sul futuro professionale e quindi economico di RE 1.
Le
circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale, e ciò anche
se RE 1 è lui stesso di formazione avvocato.
Peraltro,
l’esigenza di una difesa nei casi che possono compromettere l’esercizio di una
professione sottoposta ad autorizzazione è stata ancora di recente ribadita dal
TF (cfr. decisione TF 1B_605/2011 del 4.1.2012).
Nella
fattispecie la presenza di un difensore esterno ai fatti e non coinvolto come
lo stesso avv. RE 1, era pertanto necessaria, ritenuto come gli interessi di
quest’ultimo avrebbero potuto essere colpiti in misura importante.
5.3
Vanno quindi esaminate le
poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il
procuratore generale ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il
reclamante ha contestato in questa sede.
5.3.1
Per
quanto riguarda l’esposizione di 7 ore e 15 min relative alla preparazione di
una richiesta di abbandono al Ministero pubblico, ridotta dal magistrato
inquirente a 3 ore, si rileva che il reclamante nel proprio gravame non sostanzia
in modo sufficiente il dispendio orario per tale atto procedurale. Lo stesso
non accenna neppure ad un riferimento di data relativo a tale atto, e neppure a
che posizione corrisponderebbe tale scritto nella nota d’onorario.
Dalla nota d’onorario
9.3
, allegata all’istanza di indennizzo 16.3.2012, risulta in data
8.1.2010
un colloquio con cliente di 45 min, in data 10.1.2010 la redazione di
una lettera al Ministero pubblico per 210 min e in data 11.1.2010 la redazione
di un’istanza di abbandono per 180 min. Tali tre posizioni hanno una durata
complessiva di 435 min, pari a 7 ore e 15 min.
Tuttavia, questa
Corte, dopo attenta lettura dell’elenco atti, ha esaminato l’AI 262, relativo
ad uno scritto (12.1.2010) all’allora procuratore generale di 8 pagine con allegati,
corrispondente verosimilmente alla posizione 11.1.2010 “redatto istanza abb.”
per 180 min elencata nella nota d’onorario di cui sopra. Non si capisce invero
a che atto corrisponde la posizione “redatto lettera al Ministero pubblico” del
10.1.2010
di 210 min.
Considerato, come
riportato sopra, che il reclamante non precisa tali aspetti e non fornisce
alcun riferimento alla nota d’onorario nonché agli atti procedurali in questione,
e visto come vi sia un divieto di reformatio in pejus (art. 391 CPP),
questa Corte ritiene giustificato confermare la decisione del procuratore
generale e ammettere un dispendio orario di 3 ore, in luogo delle 7 ore e 15
min postulate.
5.3.2
5.3.2.1
Anche per quanto
attiene la tariffa oraria esposta di CHF 400.--/ora, la tesi del reclamante non
merita accoglimento.
Secondo la prassi
sino al 31.12.2010, l’allora
Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota d’onorario al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per la determinazione
dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del
caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza
professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati,
alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed
alla sua prevedibilità.
Questa
Corte quindi – in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo
diritto – ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
ad una specifica scelta del patrocinatore.
Va
detto quindi che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo
quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un
ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
A
partire dal 2001, il Consiglio di moderazione aveva fissato la remunerazione, a
dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi
più semplici, senza stabilire un limite massimo, importo che l’allora CRP ha
continuato a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo,
nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art.
317.
ss. CPP-TI [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale
(decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)].
5.3.2.2
In
siffatte circostanze ed alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che confermare
la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, avendo lo stesso
accordato una tariffa oraria di CHF 300.--/ora, vista la complessità della
fattispecie, in luogo dell’usuale tariffa di CHF 250.--/ora (la differenza
restando a carico dell’avv. RE 1).
5.4
La decisione impugnata va
pertanto confermata per quanto attiene la rifusione delle spese legali.
6.
RE 1
chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (cfr. art. 429 cpv. 1
lit. b CPP).
6.1
La valutazione del
danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità
civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno
economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà
dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP
n. 41).
Il danno economico ai
sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il
caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione
prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.
6.2
Nella decisione
impugnata il procuratore generale ha negato il risarcimento del postulato danno
economico di CHF 271'200.--, in quanto lo stesso non sarebbe in nesso di
causalità adeguata con il procedimento penale, posto come RE 1 avrebbe dovuto
rassegnare le dimissioni da __________ prima dell’apertura del procedimento
penale (decisione 22.3.2012, p. 2).
6.3
Ora,
nel reclamo che qui ci occupa, RE 1 non contesta tale conclusione del procuratore
generale ma si limita a contestare l’esclusione del risarcimento ai sensi
dell’art. 430 CPP, operata invece dal magistrato inquirente unicamente per
quanto attiene la riparazione del torto morale (cfr. reclamo 30/3.2.4.2012, p.
7-9).
Il
reclamante non spende infatti una parola circa il postulato danno economico, segnatamente
sul fatto di essere stato - a suo dire - costretto a dimissionare da __________
alla fine di agosto 2009, e sulle conseguenti difficoltà professionali che
avrebbe incontrato in seguito. Nel reclamo, lo stesso neppure afferma che tale
danno economico sarebbe da ricondurre all’apertura del procedimento penale.
In queste
circostanze, su questo punto, il reclamo è irricevibile e la questione non
merita quindi ulteriori approfondimenti.
A titolo abbondanziale
questa Corte rileva che il risarcimento del danno economico andava in ogni caso
escluso in applicazione dell’art. 430 CPP, come si dirà al considerando
seguente.
7.
RE 1 chiede infine la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).
7.1
La riparazione del torto morale è
concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o
di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, op. cit., p. 1231).
L’accusato che non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni,
sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento
penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. Lo Stato non
è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma
soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della
personalità (N. SCHMID, Schweizerische
StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 10 e 11).
Quanto alla determinazione
dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del
giudice ed è stabilità in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO. L’art. 49 CO prevede che
un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità
lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario
tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione famigliare e professionale
dell’accusato.
7.2
Nella presente
fattispecie il procuratore generale nella decisione impugnata ha negato la
riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, in quanto, nel caso
specifico, l’avv. RE 1 “ha oggettivamente violato, con negligenza
grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________,
sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere
la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con
firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione
22.3
, p. 2). A ragione.
7.3
7.3.1
Dagli atti risulta che l’avv. RE 1 era
impiegato presso l’__________ in qualità di responsabile della consulenza
giuridica. Lo stesso è intervenuto attivamente nelle trattative e nella
conclusione del contratto di acquisizione delle azioni della società __________,
sottoscritto dallo stesso mediante l’apposizione della sua firma.
In merito a tale negozio giuridico, è
stato lo stesso reclamante, nell’ambito dell’istruttoria, a sostenere di non
avere capito i documenti sottoscritti, e ciò a causa delle sue lacune
linguistiche, tecniche e contabili (cfr. decreto di abbandono 20.3.2012, p. 5
con riferimenti agli AI, ABB __________). Lo stesso ha inoltre ammesso di aver sottoscritto
il contratto in questione senza nemmeno leggerlo e come detto senza capirne la
portata ed il contenuto.
Ora, ai sensi dell’art. 321a cpv. 1
CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e
salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
In queste circostanze si deve ritenere
che l’avv. RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in
particolare contrari alla diligenza ed alla fedeltà nei rapporti di lavoro ed
illeciti quindi ai sensi del diritto civile.
Se da un lato è vero che il procedimento
penale è stato aperto a seguito dell’esposto 14.9.2009 di __________,
dall’altro è anche vero che se il reclamante avesse adoperato maggior diligenza
nell’esecuzione dei suoi compiti in seno tale istituto, non avrebbe
sottoscritto un contratto di tale portata non capendone il contenuto e non
avrebbe quindi causato alcun danno ad un ente di diritto pubblico.
A ragione quindi il magistrato
inquirente ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430
CPP, posto come il reclamante con il suo comportamento negligente abbia violato
i propri doveri, e provocato quindi l’apertura del procedimento penale.
Nella fattispecie non si può neppure
ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, a maggior ragione se si pensa che il
reclamante è avvocato di professione ed era alle dipendenze di __________
proprio come responsabile della consulenza giuridica. Chi, se non lui, doveva
comprendere la portata del contratto in questione e consigliare in maniera
adeguata l’azienda per cui lavorava.
7.3.2
Anche dal profilo
formale la decisione impugnata rispetta l’obbligo di motivazione esposto al cons.
4.3
La stessa indica
infatti in modo chiaro il motivo per cui è stata esclusa la riparazione del
torto morale.
La decisione
22.3.2012
del procuratore generale è quindi meritevole di tutela.
8.
In
conclusione questa Corte rileva che se non ci fosse stato il divieto di reformatio
in pejus previsto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, il criterio di esclusione ex
art. 430 CPP sarebbe stato applicato anche alle spese legali. Ci si chiede
infatti perché il magistrato inquirente non abbia escluso anche la rifusione di
tale posta di danno.
9.
Il gravame,
per quanto ricevibile, è respinto. Spese e tasse di giustizia sono poste a
carico dell’avv. RE 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1300.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 1350.-- (milletrecentocinquanta), sono
poste a carico dell’avv. RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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