60.2012.128
Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma
25 maggio 2012Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2012.128
Data decisione, Autorità:
25.05.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma degli arresti domiciliari
INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DI PENE E MISURE
art. 379 CPP
art. 393 CPP
art. 12 cpv. 2 LEPMS
art. 3 REPMS
art. 5 REPMS
Incarto n.
60.2012.128
Lugano
25 maggio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29/30.03.2012 presentato da
RE 1,
contro
la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, con cui ha ordinato l'interruzione della sorveglianza
elettronica e il proseguimento dell'esecuzione della pena in regime ordinario
(inc. UIPA __________);
richiamate le osservazioni 5/10.04.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, concludenti per la
reiezione del gravame, nonché lo scritto 25/26.04.2012 con cui detto Ufficio comunica di rinunciare all'inoltro di osservazioni di duplica;
richiamate altresì le osservazioni di
replica 23/24.04.2012 di RE 1, in cui si riconferma nelle proprie argomentazioni
e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d'accusa 1.03.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico RE 1 è
stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF
110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza
che in caso di mancato pagamento la pena sarebbe stata sostituita con una pena
detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'500.--, che pure in caso di
mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 15
giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca, infrazione alle norme della circolazione, elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei
doveri in caso d'infortunio (DA __________).
b. Con
decreto d'accusa 7.12.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico il reclamante,
ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, è stato
condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF
110.-- ciascuna (per complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva
di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'000.--, che, pure in caso di mancato
pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (DA __________).
c. Trascorso
infruttuosamente il termine di pagamento delle suddette pene pecuniarie e multe,
le stesse sono state convertite in 205 giorni di pena detentiva dall'Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, che, nel contempo, il 9.12.2011 ha incaricato la gendarmeria di Bellinzona di provvedere alla riscossione delle
pene pecuniarie e multe, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento
"l'interessato dovrà essere accompagnato e trasferito al Penitenziario
di Lugano - La Stampa per eseguire la pena" (mandato di
accompagnamento 9.12.2011).
d. In
data 14.12.2011 RE 1 ha richiesto telefonicamente all'Ufficio dell'incasso e
delle pene alternative, l'espiazione delle pene mediante braccialetto
elettronico.
Di
conseguenza, ai fini organizzativi, egli è stato convocato una prima volta per
il 20.12.2011, a cui però egli non si è presentato.
Ha fatto seguito una nuova convocazione,
per il 3.01.2012, corredata da diffida secondo cui "in caso di mancata
presenza, l'esecuzione di pena tramite sorveglianza elettronica non potrà essere
eseguita e verrà emesso immediatamente un mandato d'accompagnamento"
(convocazione 22.12.2011). Audizione questa che, su richiesta del reclamante, è
stata successivamente posticipata al 10.01.2012.
In
tale incontro l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative - esperite le
formalità per l'espiazione dei 205 giorni di pena detentiva nella forma degli
arresti domiciliari, mediante, tra l'altro, la stipula di un contratto - ha
ammesso formalmente il reclamante al beneficio di tale forma di esecuzione, stabilendo
l'inizio al 19.01.2012 e il termine all'11.08.2012 e la somma di CHF 1'370.- quale partecipazione ai costi del braccialetto a carico del reclamante.
e. Constatata
un'interruzione di corrente al modem installato al domicilio del reclamante in
tre periodi (dal 15.02.2012 ore 13.52 al 20.02.2012 ore 9.38; dal 23.02.2012 ore 15.18 al 26.02.2012 ore 23.35 e dal 27.02.2012 ore 16.31 al 28.02.2012 ore 9.35), con decisione supercautelare 29.02.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene "vista la presenza di
presunti problemi tecnici non definiti durante l'esecuzione di pena"
ha sospeso la sorveglianza elettronica a partire dal 28.02.2012 per tempo indeterminato.
Sentito
in data 8.03.2012 dal responsabile della sorveglianza elettronica del suddetto
Ufficio, in quanto sospettato da quest'ultimo di aver manomesso in più di
un'occasione l'apposita apparecchiatura, il reclamante ha escluso nel modo più
assoluto di aver volontariamente staccato la corrente elettrica, onde rendere
impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo. Egli ha asserito di
non aver avuto alcun valido motivo per compiere un tale atto e ha piuttosto
ricondotto le interruzioni segnalate dal sistema ad un problema tecnico,
segnatamente, a suo dire, i riscaldamenti elettrici farebbero di tanto in tanto
saltare le valvole per un sovraccarico, cagionando delle interruzioni di corrente.
f. Con
decisione 13.03.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha confermato
l'interruzione, con effetto dal 28.02.2012, dell'esecuzione delle pene tramite sorveglianza elettronica, stabilendo per i rimanenti 165 giorni (dal 29.02.2012 all'11.08.2012) il regime ordinario. Esso ha altresì disposto che "verrà
inviata al condannato una diffida (in quanto scaduta infruttuosamente la
scadenza fissata per il 28.02.2012), con un ultimo termine di pagamento, per l'importo di Fr. 400.-. Tale importo viene ora considerato come costo per i 40
giorni di sorveglianza elettronica effettuati (Fr. 10.- al giorno). Le
successive rate inviate a suo tempo, essendo la sorveglianza interrotta, non
sono da pagare" (decisione 13.03.2012, p. 4). Infine ha escluso la possibilità per il reclamante di eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore
precedente pena detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote
giornaliere di CHF 120.-- ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate)
pronunciata il 13.05.2009 dalla Pretura penale di Bellinzona (DA __________).
Riepilogati
i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di
corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al
considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione
intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la
sorveglianza per un periodo di tempo.
Ne
sarebbe prova il fatto che durante l'esecuzione di pena tramite braccialetto sarebbero
stati sostituiti in due occasioni (il 20.02.2012 e il 22.02.2012) due modem installati al domicilio di RE 1, che si sarebbero in seguito
rivelati perfettamente funzionanti. Ciò varrebbe anche per il terzo modem.
Inoltre
in data 28.02.2012, rilevata un'interruzione di corrente, quest'ultima sarebbe
stata ripristinata un minuto dopo che il responsabile della sorveglianza
sarebbe giunto davanti alla porta d'entrata del domicilio del reclamante e
avrebbe suonato il campanello.
g. Contro
tale decisione insorge davanti a questa Corte RE 1 con esposto 29/30.03.2012.
In
maniera generale sostiene di non aver avuto alcuna ragione valida per manomettere
il modem, essendo sempre state esaudite le sue richieste di permesso.
Con
riguardo alla visita di controllo del 28.02.2012 precisa di non aver potuto aprire immediatamente la porta dopo il suono del campanello, in quanto stava
facendo il bagno e avrebbe impiegato del tempo per rivestirsi e percorrere il
corridoio sino all'uscio. Inoltre, a suo dire, non avrebbe potuto sapere
l'identità della persona all'entrata, siccome la videocamera posta all'esterno
servirebbe
solo "da deterrente in quanto ho subito parecchi furti" mentre
lo spioncino sarebbe danneggiato sin dall'inizio della locazione.
Asserisce
che prima della sua audizione dell'8.03.2012 nessuno mai gli avrebbe comunicato l'esistenza di sospette manomissioni, nemmeno in occasione del disinserimento
del modem di data 28.02.2012, che ha interrotto l'esecuzione tramite
braccialetto elettronico. Così che, circa la sostituzione di ben tre modem, egli
avrebbe sempre pensato trattarsi di apparecchi difettosi.
Assevera
inoltre di aver più volte segnalato malfunzionamenti e/o difetti ai modem
installati al suo domicilio.
Infine
sostiene di aver segnalato sin dall'inizio dell'esecuzione delle interruzioni
di corrente varianti "da qualche minuto a qualche ora" da
ricondurre a un sovraccarico della corrente - che quindi "salterebbe"
- essendo il riscaldamento in parte elettrico.
h. Con
osservazioni 5/10.04.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha in
particolare rilevato che i problemi tecnici riferiti da RE 1 sarebbero stati
unicamente legati al modem installato il 20.02.2012 e disinstallato poco dopo. Lo stesso sarebbe stato sostituito, al fine di escludere tali problemi, visto il
perdurare della mancanza di corrente dal 15.02.2012, ma in realtà l'apparecchio sarebbe risultato funzionante e il manco di corrente conseguente a una
manomissione esterna.
Ha
altresì evidenziato che una mancanza di corrente di qualche minuto o qualche
ora conseguente al problema delle valvole non metterebbe a rischio la
sorveglianza, grazie alla presenza delle batterie, mentre quelle di 6 giorni
(dal 15.02.2012 al 20.02.2012) e di 4 giorni (dal 23.02.2012 al 26.02.2012) sì. Esclude in questo caso che il reclamante possa essere rimasto al buio per una decina
di giorni.
i. Delle
ulteriori argomentazioni e dello scritto di replica 23/24.04.2012 di RE 1 si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale
svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti
per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa
procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, nonché ha apportato delle modifiche - pure entrate in vigore l'1.01.2011 - al Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM)
del 6.03.2007 (già in vigore dal 9.03.2007).
Giusta
l'art. 3 cpv. 1 REPM le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia, il
giudice dell'applicazione della pena, la Direzione delle strutture carcerarie e
l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Per quanto riguarda la Divisione della
giustizia a tenore dell'art. 5 cpv. 1 REPM essa è "l'autorità competente"
o "l'autorità di esecuzione" a norma del diritto federale, salvo disposizione
contraria della legge o del regolamento.
La
Divisione della giustizia - e per essa l'Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative, attivo dall'1.01.2011 e da cui dipende - è in modo particolare l'autorità competente ad occuparsi della procedura in materia di espiazione della
pena tramite gli arresti domiciliari in base al Regolamento sull'esecuzione
della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, in vigore dal 16.07.2004 (art. 5 ss.).
Tutte
le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano
ex art. 12 cpv. 1 LEPM nella competenza del giudice dell'applicazione della
pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, sono a tenore dell'art. 12 cpv. 2 LEPM
direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni;
si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti
CPP.
1.2
Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si
possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2
lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con
riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art.
385.
CPP per la motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame inoltrato il 29.03.2012 contro la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative notificata il 20.03.2012 è quindi tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente,
personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
condannato ad una pena privativa della libertà di breve durata (da 20 giorni a
12.
mesi) può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti
domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta
capace di rispettarne le condizioni (art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento
sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004).
La
Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il
caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo
Regolamento). Se egli non rispetta le condizioni fissate o non si dimostra
motivato durante l'esecuzione agli arresti domiciliari la Divisione della
giustizia può sospendere la sua applicazione (art. 13 cpv. 1 del medesimo
Regolamento).
La
sospensione e l'interruzione degli arresti domiciliari possono ugualmente
essere ordinate per ragioni non direttamente imputabili al condannato. In casi
gravi l'interruzione può essere decisa senza preavviso (art. 13 cpv. 4 e 5 del
medesimo Regolamento).
In
caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita
in regime ordinario o di fine pena (art. 14 cpv. 2 del medesimo Regolamento).
2.2
L'apparecchiatura
per la sorveglianza elettronica consta di un braccialetto trasmittente, fissato
alla caviglia dell'interessato mediante un cinturino in gomma (e dunque
impermeabile), e di un modem ricevente (posto al domicilio del condannato),
collegato alla linea telefonica e ad una presa di corrente elettrica, che non
devono mai essere staccati. Il modem registra i segnali prodotti dal
braccialetto e li trasferisce al sistema operativo centrale che gestisce il
programma di sorveglianza. Esso permette quindi di verificare il rispetto del
programma stabilito, in modo particolare gli orari di partenza e di rientro al
proprio domicilio della persona interessata.
3.
Nel
caso concreto, in buona sostanza, l'Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative in data 13.03.2012 ha formalmente deciso di interrompere
l'esecuzione tramite sorveglianza elettronica di complessivi 205 giorni di
detenzione (quale pena detentiva sostitutiva) con effetto dal 28.02.2012, e ha disposto di eseguire i rimanenti 165 giorni in regime ordinario, avendo,
a suo dire riscontrato "palesi e gravi violazioni durante l'esecuzione di
pena", segnatamente lunghe interruzioni di corrente elettrica, che
hanno di fatto reso impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo, a
suo parere, dovute a manomissioni intenzionali da parte del reclamante.
RE
1, in questa sede, esclude invece qualsiasi manomissione da parte sua dell'apparecchiatura
della sorveglianza elettronica.
4.
4.1.
Secondo
il programma settimanale di base per il periodo compreso dal 19.01.2012 al 4.06.2012 RE 1 deve rimanere al suo domicilio dal lunedì al venerdì dalle
ore 19.30 alle ore 6.00 e dalle ore 6.30 alle ore 19.00 deve essere al lavoro; nei giorni di sabato e domenica egli deve trovarsi al proprio domicilio
dalle ore 18.00 alle ore 13.30, mentre che dalle ore 14.00 può beneficiare di tempo libero ed uscire di casa, ma deve farvi rientro al più tardi entro le
ore 17.30.
4.2
In
concreto, in base ai rapporti evento in atti, che riportano i dati registrati
dal sistema operativo centrale, è accertato che al modem installato al
domicilio del reclamante è mancata la corrente elettrica dal mercoledì 15.02.2012
ore 13.52 al lunedì 20.02.2012 ore 9.38, dal giovedì 23.02.2012 ore 15.18 alla
domenica 26.02.2012 ore 23.35 come pure dal lunedì 27.02.2012 ore 16.31 al
martedì 28.02.2012 ore 9.35.
Essi
fanno inoltre stato di ulteriori brevi interruzioni di corrente elettrica, che,
segnatamente per quelle precedenti il 15.02.2012 per la loro corta durata, non
sono state considerate dalla competente autorità quali violazioni.
4.3
Il
reclamante nell'audizione dell'8.03.2012 ha sostenuto che "il problema
è unicamente tecnico, le valvole saltano a causa di riscaldamenti elettrici, di
regola dopo un giorno al massimo mi accorgo e ripristino la corrente. Faccio
presente che già dall'inizio ho informato il signor __________ di questo
possibile problema. L'unica volta che mi sono accorto che le luci del modem
erano spente ho avvisato. È impossibile che dal 15 al 20 febbraio non ci fosse
la corrente e neanche dal 23 al 26 febbraio" (verbale 8.03.2012, p.
1). Dichiarazioni queste che egli ha ridimensionato nel suo gravame per quanto
riguarda i tempi di interruzione, asserendo che a causa del riscaldamento
elettrico, vi sarebbero stati di tanto in tanto dei picchi di corrente che avrebbero
fatto "saltare" le valvole così che "ovviamente se non sono
presente queste interruzioni possono variare da qualche minuto a qualche ora"
(reclamo 29/30.03.2012, p. 2).
Ora,
ritenuto che RE 1, come visto sopra, in base al programma settimanale deve obbligatoriamente
trovarsi in casa in qualsiasi giorno della settimana, almeno nella fascia oraria
tra le ore 19.30 e le ore 6.00 (nel fine settimana addirittura tra le ore 18.00
e le ore 13.30), nella seconda metà di febbraio e dunque in pieno inverno, è
impossibile che egli non si sia accorto immediatamente, o quantomeno la sera
stessa, delle surriferite (accertate) interruzioni di corrente (e quindi anche
della luce e del riscaldamento) avvenute su più giorni e, in due casi, pure
estese al fine settimana. Egli peraltro nella sua audizione si è limitato a
negare categoricamente le interruzioni di corrente avvenute su più giorni senza
fornire al proposito una giustificazione, mentre nel suo gravame ha soltanto
fatto riferimento a brevi manchi di corrente durati da qualche minuto a qualche
ora.
4.4
Mentre
che nella sua audizione dell'8.03.2012 il reclamante ha ipotizzato la possibilità
di un difetto alla presa della corrente rispettivamente all'interruttore della
luce, segnatamente in relazione all'interruzione avvenuta tra il 27 e il 28.02.2012
(laddove il ripristino della corrente è avvenuto un minuto dopo il suono del
campanello dell'appartamento di RE 1 da parte del responsabile della
sorveglianza elettronica), nel suo gravame egli l'ha escluso, asserendo che "il
mio interruttore è stato controllato da dei professionisti ed è perfettamente
funzionante e se necessario questo lo farò certificare" (reclamo 29/30.03.2012,
p. 2). Egli ha quindi sostenuto la presenza di difetti nei modem installati al
suo domicilio, che in effetti sarebbero stati sostituiti per ben tre volte. A
suo dire, l'addetto che si sarebbe occupato della sostituzione degli stessi gli
avrebbe "detto in più occasioni che i nuovi modem non funzionavano come
avrebbero dovuto e ne aveva già cambiati parecchi con altre persone" (reclamo
29/30.03.2012, p. 2). Di conseguenza il reclamante avrebbe sempre pensato "di
avere una serie di apparecchi difettosi, nessuno mi ha parlato di manomissione
o altro prima del verbale" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli stesso,
ha infine rilevato, che avrebbe segnalato più volte malfunzionamenti del modem.
Sennonché
delle asserite dichiarazioni dell'addetto che avrebbe sostituito i tre modem,
agli atti non risulta alcunché.
Dalle
tavole processuali emerge invece, come asserito dalla competente autorità, che
il malfunzionamento segnalato dal reclamante era riferito al modem sostituito
in data 20.02.2012, anche a seguito della lunga interruzione di corrente
registrata dal sistema operativo centrale tra il 15.02.2012 e il 20.02.2012, e
ciò per escludere problemi tecnici nell'apparecchiatura. Nel seguito, dopo
collaudi, essa si è tuttavia rivelata essere funzionante. Pure funzionanti sono
risultati essere gli altri due modem installati al domicilio del reclamante:
sia quello sostituito in data 22.02.2012 sia quello disinserito il 28.02.2012.
Il
reclamante del resto non ha potuto confutare i risultati dei controlli tecnici
effettuati dall'autorità responsabile della sorveglianza elettronica
sull'apparecchiatura installata al suo domicilio.
In
tali circostanze, appurato che le tre (lunghe) interruzioni di corrente elettrica
ai modem installati al domicilio del reclamante e registrate dal sistema
operativo centrale, non possono essere ricondotte a manchi di corrente durati
ininterrottamente su più giorni conseguenti ad un sovraccarico delle valvole
che si sarebbero quindi disinserite, e nemmeno sono conseguenti, dopo opportune
verifiche, a difetti e/o a malfunzionamenti dei modem installati al domicilio
del reclamante, le stesse non possono derivare che da manomissioni operate di
proposito dal reclamante al sistema di sorveglianza elettronica. Di conseguenza
nei rilevati tre lassi di tempo la sorveglianza di RE 1 è venuta meno, così che
non è stato possibile accertare il rispetto del programma impostogli. Ciò
costituisce una violazione delle condizioni e dei regolamenti applicabili in concreto,
che autorizzano l'autorità competente a sospendere rispettivamente a interrompere
l'esecuzione della pena tramite sorveglianza elettronica ex art. 13 del Regolamento
sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.
Di
conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.
5.
Il gravame è respinto. La tassa di
giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile
situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP,
la LEPM, il REPM, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli
arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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