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Decisione

60.2012.128

Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma

25 maggio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d'accusa 1.03.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico RE 1 è

stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF

110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza

che in caso di mancato pagamento la pena sarebbe stata sostituita con una pena

detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'500.--, che pure in caso di

mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 15

giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca, infrazione alle norme della circolazione, elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei

doveri in caso d'infortunio (DA __________).

b. Con

decreto d'accusa 7.12.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico il reclamante,

ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, è stato

condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF

110.-- ciascuna (per complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva

di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'000.--, che, pure in caso di mancato

pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (DA __________).

c. Trascorso

infruttuosamente il termine di pagamento delle suddette pene pecuniarie e multe,

le stesse sono state convertite in 205 giorni di pena detentiva dall'Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, che, nel contempo, il 9.12.2011 ha incaricato la gendarmeria di Bellinzona di provvedere alla riscossione delle

pene pecuniarie e multe, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento

"l'interessato dovrà essere accompagnato e trasferito al Penitenziario

di Lugano - La Stampa per eseguire la pena" (mandato di

accompagnamento 9.12.2011).

d. In

data 14.12.2011 RE 1 ha richiesto telefonicamente all'Ufficio dell'incasso e

delle pene alternative, l'espiazione delle pene mediante braccialetto

elettronico.

Di

conseguenza, ai fini organizzativi, egli è stato convocato una prima volta per

il 20.12.2011, a cui però egli non si è presentato.

Ha fatto seguito una nuova convocazione,

per il 3.01.2012, corredata da diffida secondo cui "in caso di mancata

presenza, l'esecuzione di pena tramite sorveglianza elettronica non potrà essere

eseguita e verrà emesso immediatamente un mandato d'accompagnamento"

(convocazione 22.12.2011). Audizione questa che, su richiesta del reclamante, è

stata successivamente posticipata al 10.01.2012.

In

tale incontro l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative - esperite le

formalità per l'espiazione dei 205 giorni di pena detentiva nella forma degli

arresti domiciliari, mediante, tra l'altro, la stipula di un contratto - ha

ammesso formalmente il reclamante al beneficio di tale forma di esecuzione, stabilendo

l'inizio al 19.01.2012 e il termine all'11.08.2012 e la somma di CHF 1'370.- quale partecipazione ai costi del braccialetto a carico del reclamante.

e. Constatata

un'interruzione di corrente al modem installato al domicilio del reclamante in

tre periodi (dal 15.02.2012 ore 13.52 al 20.02.2012 ore 9.38; dal 23.02.2012 ore 15.18 al 26.02.2012 ore 23.35 e dal 27.02.2012 ore 16.31 al 28.02.2012 ore 9.35), con decisione supercautelare 29.02.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene "vista la presenza di

presunti problemi tecnici non definiti durante l'esecuzione di pena"

ha sospeso la sorveglianza elettronica a partire dal 28.02.2012 per tempo indeterminato.

Sentito

in data 8.03.2012 dal responsabile della sorveglianza elettronica del suddetto

Ufficio, in quanto sospettato da quest'ultimo di aver manomesso in più di

un'occasione l'apposita apparecchiatura, il reclamante ha escluso nel modo più

assoluto di aver volontariamente staccato la corrente elettrica, onde rendere

impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo. Egli ha asserito di

non aver avuto alcun valido motivo per compiere un tale atto e ha piuttosto

ricondotto le interruzioni segnalate dal sistema ad un problema tecnico,

segnatamente, a suo dire, i riscaldamenti elettrici farebbero di tanto in tanto

saltare le valvole per un sovraccarico, cagionando delle interruzioni di corrente.

f. Con

decisione 13.03.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha confermato

l'interruzione, con effetto dal 28.02.2012, dell'esecuzione delle pene tramite sorveglianza elettronica, stabilendo per i rimanenti 165 giorni (dal 29.02.2012 all'11.08.2012) il regime ordinario. Esso ha altresì disposto che "verrà

inviata al condannato una diffida (in quanto scaduta infruttuosamente la

scadenza fissata per il 28.02.2012), con un ultimo termine di pagamento, per l'importo di Fr. 400.-. Tale importo viene ora considerato come costo per i 40

giorni di sorveglianza elettronica effettuati (Fr. 10.- al giorno). Le

successive rate inviate a suo tempo, essendo la sorveglianza interrotta, non

sono da pagare" (decisione 13.03.2012, p. 4). Infine ha escluso la possibilità per il reclamante di eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore

precedente pena detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote

giornaliere di CHF 120.-- ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate)

pronunciata il 13.05.2009 dalla Pretura penale di Bellinzona (DA __________).

Riepilogati

i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di

corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al

considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione

intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la

sorveglianza per un periodo di tempo.

Ne

sarebbe prova il fatto che durante l'esecuzione di pena tramite braccialetto sarebbero

stati sostituiti in due occasioni (il 20.02.2012 e il 22.02.2012) due modem installati al domicilio di RE 1, che si sarebbero in seguito

rivelati perfettamente funzionanti. Ciò varrebbe anche per il terzo modem.

Inoltre

in data 28.02.2012, rilevata un'interruzione di corrente, quest'ultima sarebbe

stata ripristinata un minuto dopo che il responsabile della sorveglianza

sarebbe giunto davanti alla porta d'entrata del domicilio del reclamante e

avrebbe suonato il campanello.

g. Contro

tale decisione insorge davanti a questa Corte RE 1 con esposto 29/30.03.2012.

In

maniera generale sostiene di non aver avuto alcuna ragione valida per manomettere

il modem, essendo sempre state esaudite le sue richieste di permesso.

Con

riguardo alla visita di controllo del 28.02.2012 precisa di non aver potuto aprire immediatamente la porta dopo il suono del campanello, in quanto stava

facendo il bagno e avrebbe impiegato del tempo per rivestirsi e percorrere il

corridoio sino all'uscio. Inoltre, a suo dire, non avrebbe potuto sapere

l'identità della persona all'entrata, siccome la videocamera posta all'esterno

servirebbe

solo "da deterrente in quanto ho subito parecchi furti" mentre

lo spioncino sarebbe danneggiato sin dall'inizio della locazione.

Asserisce

che prima della sua audizione dell'8.03.2012 nessuno mai gli avrebbe comunicato l'esistenza di sospette manomissioni, nemmeno in occasione del disinserimento

del modem di data 28.02.2012, che ha interrotto l'esecuzione tramite

braccialetto elettronico. Così che, circa la sostituzione di ben tre modem, egli

avrebbe sempre pensato trattarsi di apparecchi difettosi.

Assevera

inoltre di aver più volte segnalato malfunzionamenti e/o difetti ai modem

installati al suo domicilio.

Infine

sostiene di aver segnalato sin dall'inizio dell'esecuzione delle interruzioni

di corrente varianti "da qualche minuto a qualche ora" da

ricondurre a un sovraccarico della corrente - che quindi "salterebbe"

- essendo il riscaldamento in parte elettrico.

h. Con

osservazioni 5/10.04.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha in

particolare rilevato che i problemi tecnici riferiti da RE 1 sarebbero stati

unicamente legati al modem installato il 20.02.2012 e disinstallato poco dopo. Lo stesso sarebbe stato sostituito, al fine di escludere tali problemi, visto il

perdurare della mancanza di corrente dal 15.02.2012, ma in realtà l'apparecchio sarebbe risultato funzionante e il manco di corrente conseguente a una

manomissione esterna.

Ha

altresì evidenziato che una mancanza di corrente di qualche minuto o qualche

ora conseguente al problema delle valvole non metterebbe a rischio la

sorveglianza, grazie alla presenza delle batterie, mentre quelle di 6 giorni

(dal 15.02.2012 al 20.02.2012) e di 4 giorni (dal 23.02.2012 al 26.02.2012) sì. Esclude in questo caso che il reclamante possa essere rimasto al buio per una decina

di giorni.

i. Delle

ulteriori argomentazioni e dello scritto di replica 23/24.04.2012 di RE 1 si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale

svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti

per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa

procedura.

Il

Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, nonché ha apportato delle modifiche - pure entrate in vigore l'1.01.2011 - al Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM)

del 6.03.2007 (già in vigore dal 9.03.2007).

Giusta

l'art. 3 cpv. 1 REPM le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle

misure sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia, il

giudice dell'applicazione della pena, la Direzione delle strutture carcerarie e

l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Per quanto riguarda la Divisione della

giustizia a tenore dell'art. 5 cpv. 1 REPM essa è "l'autorità competente"

o "l'autorità di esecuzione" a norma del diritto federale, salvo disposizione

contraria della legge o del regolamento.

La

Divisione della giustizia - e per essa l'Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative, attivo dall'1.01.2011 e da cui dipende - è in modo particolare l'autorità competente ad occuparsi della procedura in materia di espiazione della

pena tramite gli arresti domiciliari in base al Regolamento sull'esecuzione

della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, in vigore dal 16.07.2004 (art. 5 ss.).

Tutte

le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano

ex art. 12 cpv. 1 LEPM nella competenza del giudice dell'applicazione della

pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, sono a tenore dell'art. 12 cpv. 2 LEPM

direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni;

si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti

CPP.

1.2

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si

possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2

lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2

lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10

giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con

riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art.

385.

CPP per la motivazione.

La

persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame inoltrato il 29.03.2012 contro la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative notificata il 20.03.2012 è quindi tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente,

personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Il

condannato ad una pena privativa della libertà di breve durata (da 20 giorni a

12.

mesi) può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti

domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta

capace di rispettarne le condizioni (art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento

sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004).

La

Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il

caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo

Regolamento). Se egli non rispetta le condizioni fissate o non si dimostra

motivato durante l'esecuzione agli arresti domiciliari la Divisione della

giustizia può sospendere la sua applicazione (art. 13 cpv. 1 del medesimo

Regolamento).

La

sospensione e l'interruzione degli arresti domiciliari possono ugualmente

essere ordinate per ragioni non direttamente imputabili al condannato. In casi

gravi l'interruzione può essere decisa senza preavviso (art. 13 cpv. 4 e 5 del

medesimo Regolamento).

In

caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita

in regime ordinario o di fine pena (art. 14 cpv. 2 del medesimo Regolamento).

2.2

L'apparecchiatura

per la sorveglianza elettronica consta di un braccialetto trasmittente, fissato

alla caviglia dell'interessato mediante un cinturino in gomma (e dunque

impermeabile), e di un modem ricevente (posto al domicilio del condannato),

collegato alla linea telefonica e ad una presa di corrente elettrica, che non

devono mai essere staccati. Il modem registra i segnali prodotti dal

braccialetto e li trasferisce al sistema operativo centrale che gestisce il

programma di sorveglianza. Esso permette quindi di verificare il rispetto del

programma stabilito, in modo particolare gli orari di partenza e di rientro al

proprio domicilio della persona interessata.

3.

Nel

caso concreto, in buona sostanza, l'Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative in data 13.03.2012 ha formalmente deciso di interrompere

l'esecuzione tramite sorveglianza elettronica di complessivi 205 giorni di

detenzione (quale pena detentiva sostitutiva) con effetto dal 28.02.2012, e ha disposto di eseguire i rimanenti 165 giorni in regime ordinario, avendo,

a suo dire riscontrato "palesi e gravi violazioni durante l'esecuzione di

pena", segnatamente lunghe interruzioni di corrente elettrica, che

hanno di fatto reso impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo, a

suo parere, dovute a manomissioni intenzionali da parte del reclamante.

RE

1, in questa sede, esclude invece qualsiasi manomissione da parte sua dell'apparecchiatura

della sorveglianza elettronica.

4.

4.1.

Secondo

il programma settimanale di base per il periodo compreso dal 19.01.2012 al 4.06.2012 RE 1 deve rimanere al suo domicilio dal lunedì al venerdì dalle

ore 19.30 alle ore 6.00 e dalle ore 6.30 alle ore 19.00 deve essere al lavoro; nei giorni di sabato e domenica egli deve trovarsi al proprio domicilio

dalle ore 18.00 alle ore 13.30, mentre che dalle ore 14.00 può beneficiare di tempo libero ed uscire di casa, ma deve farvi rientro al più tardi entro le

ore 17.30.

4.2

In

concreto, in base ai rapporti evento in atti, che riportano i dati registrati

dal sistema operativo centrale, è accertato che al modem installato al

domicilio del reclamante è mancata la corrente elettrica dal mercoledì 15.02.2012

ore 13.52 al lunedì 20.02.2012 ore 9.38, dal giovedì 23.02.2012 ore 15.18 alla

domenica 26.02.2012 ore 23.35 come pure dal lunedì 27.02.2012 ore 16.31 al

martedì 28.02.2012 ore 9.35.

Essi

fanno inoltre stato di ulteriori brevi interruzioni di corrente elettrica, che,

segnatamente per quelle precedenti il 15.02.2012 per la loro corta durata, non

sono state considerate dalla competente autorità quali violazioni.

4.3

Il

reclamante nell'audizione dell'8.03.2012 ha sostenuto che "il problema

è unicamente tecnico, le valvole saltano a causa di riscaldamenti elettrici, di

regola dopo un giorno al massimo mi accorgo e ripristino la corrente. Faccio

presente che già dall'inizio ho informato il signor __________ di questo

possibile problema. L'unica volta che mi sono accorto che le luci del modem

erano spente ho avvisato. È impossibile che dal 15 al 20 febbraio non ci fosse

la corrente e neanche dal 23 al 26 febbraio" (verbale 8.03.2012, p.

1). Dichiarazioni queste che egli ha ridimensionato nel suo gravame per quanto

riguarda i tempi di interruzione, asserendo che a causa del riscaldamento

elettrico, vi sarebbero stati di tanto in tanto dei picchi di corrente che avrebbero

fatto "saltare" le valvole così che "ovviamente se non sono

presente queste interruzioni possono variare da qualche minuto a qualche ora"

(reclamo 29/30.03.2012, p. 2).

Ora,

ritenuto che RE 1, come visto sopra, in base al programma settimanale deve obbligatoriamente

trovarsi in casa in qualsiasi giorno della settimana, almeno nella fascia oraria

tra le ore 19.30 e le ore 6.00 (nel fine settimana addirittura tra le ore 18.00

e le ore 13.30), nella seconda metà di febbraio e dunque in pieno inverno, è

impossibile che egli non si sia accorto immediatamente, o quantomeno la sera

stessa, delle surriferite (accertate) interruzioni di corrente (e quindi anche

della luce e del riscaldamento) avvenute su più giorni e, in due casi, pure

estese al fine settimana. Egli peraltro nella sua audizione si è limitato a

negare categoricamente le interruzioni di corrente avvenute su più giorni senza

fornire al proposito una giustificazione, mentre nel suo gravame ha soltanto

fatto riferimento a brevi manchi di corrente durati da qualche minuto a qualche

ora.

4.4

Mentre

che nella sua audizione dell'8.03.2012 il reclamante ha ipotizzato la possibilità

di un difetto alla presa della corrente rispettivamente all'interruttore della

luce, segnatamente in relazione all'interruzione avvenuta tra il 27 e il 28.02.2012

(laddove il ripristino della corrente è avvenuto un minuto dopo il suono del

campanello dell'appartamento di RE 1 da parte del responsabile della

sorveglianza elettronica), nel suo gravame egli l'ha escluso, asserendo che "il

mio interruttore è stato controllato da dei professionisti ed è perfettamente

funzionante e se necessario questo lo farò certificare" (reclamo 29/30.03.2012,

p. 2). Egli ha quindi sostenuto la presenza di difetti nei modem installati al

suo domicilio, che in effetti sarebbero stati sostituiti per ben tre volte. A

suo dire, l'addetto che si sarebbe occupato della sostituzione degli stessi gli

avrebbe "detto in più occasioni che i nuovi modem non funzionavano come

avrebbero dovuto e ne aveva già cambiati parecchi con altre persone" (reclamo

29/30.03.2012, p. 2). Di conseguenza il reclamante avrebbe sempre pensato "di

avere una serie di apparecchi difettosi, nessuno mi ha parlato di manomissione

o altro prima del verbale" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli stesso,

ha infine rilevato, che avrebbe segnalato più volte malfunzionamenti del modem.

Sennonché

delle asserite dichiarazioni dell'addetto che avrebbe sostituito i tre modem,

agli atti non risulta alcunché.

Dalle

tavole processuali emerge invece, come asserito dalla competente autorità, che

il malfunzionamento segnalato dal reclamante era riferito al modem sostituito

in data 20.02.2012, anche a seguito della lunga interruzione di corrente

registrata dal sistema operativo centrale tra il 15.02.2012 e il 20.02.2012, e

ciò per escludere problemi tecnici nell'apparecchiatura. Nel seguito, dopo

collaudi, essa si è tuttavia rivelata essere funzionante. Pure funzionanti sono

risultati essere gli altri due modem installati al domicilio del reclamante:

sia quello sostituito in data 22.02.2012 sia quello disinserito il 28.02.2012.

Il

reclamante del resto non ha potuto confutare i risultati dei controlli tecnici

effettuati dall'autorità responsabile della sorveglianza elettronica

sull'apparecchiatura installata al suo domicilio.

In

tali circostanze, appurato che le tre (lunghe) interruzioni di corrente elettrica

ai modem installati al domicilio del reclamante e registrate dal sistema

operativo centrale, non possono essere ricondotte a manchi di corrente durati

ininterrottamente su più giorni conseguenti ad un sovraccarico delle valvole

che si sarebbero quindi disinserite, e nemmeno sono conseguenti, dopo opportune

verifiche, a difetti e/o a malfunzionamenti dei modem installati al domicilio

del reclamante, le stesse non possono derivare che da manomissioni operate di

proposito dal reclamante al sistema di sorveglianza elettronica. Di conseguenza

nei rilevati tre lassi di tempo la sorveglianza di RE 1 è venuta meno, così che

non è stato possibile accertare il rispetto del programma impostogli. Ciò

costituisce una violazione delle condizioni e dei regolamenti applicabili in concreto,

che autorizzano l'autorità competente a sospendere rispettivamente a interrompere

l'esecuzione della pena tramite sorveglianza elettronica ex art. 13 del Regolamento

sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

Di

conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.

5.

Il gravame è respinto. La tassa di

giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile

situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP,

la LEPM, il REPM, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli

arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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