60.2012.134
Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico
23 luglio 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2012.134
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico
ACCUSATORE PRIVATO
DOMANDA DI RICUSAZIONE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
MOTIVI DI RICUSAZIONE
RICUSAZIONE DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 56 CPP
art. 59 CPP
Incarto n.
60.2012.134
Lugano
23 luglio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 31.3/2.4.2012 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1, ,
a carico del procuratore pubblico Chiara
Borelli nel procedimento penale inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 4.4.2012 del
magistrato inquirente, mediante le quali chiede di respingere l’istanza;
richiamato lo scritto 16/17.4.2012 del
patrocinatore dell’istante, mediante il quale evidenzia la situazione in cui è
venuta a trovarsi la propria cliente e che ha portato all’istanza di ricusazione;
richiamato lo scritto 23.4.2012 mediante il
quale il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da aggiungere;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A seguito della morte suicida della figlia
dell’istante avvenuta il __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) ed ha ordinato l’autopsia e l’esame
tossicologico per chiarire il momento, le cause e le circostanze del decesso.
Con
successivo scritto del 2/3.2.2012, l’istante (tramite il proprio patrocinatore)
ha chiesto l’apertura di un procedimento penale per omicidio colposo, per
verificare l’eventuale responsabilità di terzi (medici curanti) nel decesso.
b. A
seguito di citazione, in data 20.3.2012, il procuratore pubblico incaricato
del procedimento ha sentito la qui istante, in veste di accusatrice privata,
alla presenza del proprio patrocinatore. L’interrogatorio, iniziato alle 14.00,
è terminato alle 17.10.
c. Con
scritto 31.3/2.4.2012, anticipato da un articolo apparso su di un domenicale del
1°.4.2012, e indirizzato al procuratore generale, la qui istante ha ricusato il
procuratore pubblico Chiara Borelli in quanto “... durante l’interrogatorio,
mi sono sentita offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della
mia sfera privata e intima”, chiedendo al contempo di sostituire il
procuratore pubblico con un collega e sollecitando un’accelerazione nella conduzione
del procedimento.
d. Con
scritto 4.4.2012, il procuratore generale ha trasmesso per evasione a questa
Corte lo scritto surriferito, unitamente a copia dell’articolo di stampa menzionato,
comunicando di non intravvedere motivi per una diversa assegnazione
dell’incarto.
e. Con
scritto di medesima data, il procuratore pubblico Chiara Borelli ha comunicato
di non intravvedere alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi
dalla trattazione del procedimento, sottolineando il carattere eccezionale dell’istituto
della ricusazione.
f. Il
patrocinatore dell’istante, cui sono stati inviati lo scritto del procuratore
generale e del procuratore pubblico incaricato del caso, ha comunicato che
l’istanza di ricusazione è un’iniziativa della propria patrocinata, di modo che
non ha voluto esprimersi, se non per ricordare che IS 1 si è sentita
soggettivamente profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente
a suo dire non pertinenti l’oggetto del procedimento.
g. Nuovamente
invitato a determinarsi, il magistrato inquirente, con scritto 23.4.2012, ha
comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l'art. 59 cpv. 1 CPP, la giurisdizione di reclamo è l'autorità competente a decidere,
senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione
nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle
contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di
ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f CPP oppure se una persona che
opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione
presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e CPP.
La
decisione è resa per scritto e motivata (art. 59 cpv. 2 CPP). Fino alla
decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3
CPP).
La parte che intende chiedere la ricusazione di una
persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la
relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del
motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda (art. 58 cpv. 1 CPP).
Il
ricusando si pronuncia sulla domanda (art. 58 cpv. 2 CPP).
1.2
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ispirandosi alle disposizioni
in materia di ricusazione previste nella Legge sul Tribunale federale del 17.06.2005 (art. 34 ss. LTF), non prevede più un termine massimo entro il quale presentare
la domanda di ricusazione (come precedentemente era stabilito dall'art. 46 CPP
TI): dispone che la presentazione della domanda avvenga senza indugio ("ohne
Verzug", "sans délai").
In
altre parole la stessa va inoltrata il più presto possibile, ovverossia nei
giorni successivi la conoscenza del motivo di ricusazione, pena perenzione di
tale diritto (sentenze TPF BB.2011.23 del 14.03.2011; TF 1B_277/2008 del 13.11.2008; BSK StPO - M. BOOG, art. 58 CPP n. 5; CR CPP, J.-M. VERNIORY, art. 58
CPP n. 8).
Non
fissando più il testo di legge un numero di giorni preciso, ai fini del giudizio
sulla tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso
concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio
della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del
prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP - M. MINI,
art. 58 CPP n. 4; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 58 CPP n. 3-4). Situazione
quest'ultima realizzata quando le parti utilizzano l'istituto della ricusazione
come "ancora di salvataggio", presentando una domanda in tal senso
solo dopo aver preso conoscenza di una decisione negativa nei loro confronti
oppure dopo essersi rese conto che l'istruttoria non sta seguendo il corso
auspicato (CR CPP - J.-M. VERNIORY, art. 58 CPP n. 5).
1.3
Nel
caso concreto, conformemente all'art. 59 cpv. 1 CPP pacifica è la competenza di
questa Corte, quale autorità di reclamo ex art. 62 cpv. 2 LOG, a pronunciarsi
sulla domanda di ricusazione.
Problematica
appare la tempestività della domanda di ricusazione, in quanto sono trascorsi
10/11 giorni dall’interrogatorio all’invio dello scritto di ricusazione.
La
questione della tempestività può comunque rimanere irrisolta, in considerazione
dell’esito dell’istanza per quanto esposto di seguito.
2.
2.1.
L’istante,
per l’interrogatorio del 20.3.2012, lamenta di essersi sentita
“offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della mia sfera privata
e intima”.
Il
patrocinatore ha ricordato come l’istante sia stata soggettivamente
profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente a suo dire non
pertinenti all’oggetto del procedimento.
Il
procuratore pubblico ricusato ha per contro comunicato di non intravvedere
alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi dalla trattazione del
procedimento.
2.2
Giusta
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto
di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale.
La
garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria
oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid.
1.
; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere
non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore"
(DTF 135 Ia 14).
Sebbene la semplice affermazione di
parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a
fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente
prevenuto: basta la constatazione
oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una
prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua
ricusazione (sentenze TF 6B_556/2010 del 18.01.2011;1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).
L'imparzialità
del giudice è presunta - in modo refragabile - per non rendere illusoria
l'organizzazione regolare della competenza dei tribunali e per non svuotare del
proprio contenuto la garanzia di un giudice costituzionale (ZK StPO - A. J.
KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, art. 34 LTF n. 533-535; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, p. 192-193 n. 509).
La ricusazione riveste un carattere
eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della
giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi
che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP - M.
MINI, art. 56 CPP n. 10).
Sotto
il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi
atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo
sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente
giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).
Il principio dell'indipendenza è ripreso
dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali di cui agli art. 12 e 13
CPP.
2.3
L'art.
56.
CPP - che concretizza i diritti fondamentali di cui agli art. 29 cpv. 1, 30
cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU - si applica allo stesso modo sia alle autorità
penali giudicanti sia a quelle non giudicanti preposte al procedimento penale.
Di
principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali
(art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività
professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e
CPP) non conducano alla ricusazione del magistrato inquirente o del funzionario
di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e
valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle
contravvenzioni, alla stregua del giudice.
Per
contro nel caso di una prevenzione fondata sugli "altri motivi", di
cui all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza
della diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità
coinvolta. In effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze,
non risulta essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito
dei suoi compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di
quelli richiesti al giudice (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).
2.4
L'art.
56.
lit. f CPP - che in quanto clausola generale e indeterminata gioca un ruolo
residuo per i motivi di ricusazione non già compresi alle lettere da a ad e (CR
CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 27; sentenza TF 1B_243/2011 dell'8.07.2011 consid. 3.1.) - al pari dell'art. 34 cpv. 1 lit. e LTF, impone a chi opera in
seno ad un'autorità penale di ricusarsi se potrebbe avere una prevenzione nella
causa per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di
inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
Un
rapporto di vicinanza tra colui che opera in seno ad un'autorità penale e una
parte (o il di lei patrocinatore), che va oltre la misura usuale su un piano
sociale può oggettivamente fondare sospetto di parzialità. Al proposito il
testo di legge elenca in modo esemplificativo i rapporti di amicizia o di
inimicizia (che devono sussistere nella persona attiva nell'autorità penale,
mentre che è ininfluente se gli stessi sentimenti vengono nutriti dalla parte o
dal suo patrocinatore). Simpatia ("Zuneigung") o avversione
("Abneigung") vengono considerati motivi di ricusazione se rimarchevoli
("ausgeprägt"), ovverossia quando sussistono rilevanti attriti
personali o un grave disaccordo, ritenuto che devono essere dei motivi
oggettivi a definire una certa intensità del rapporto (BSK StPO - M. BOOG, art.
56.
CPP n. 39). In altre parole il sospetto di parzialità e il rischio di
prevenzione non devono essere valutati in funzione dei sentimenti personali di
una parte bensì devono fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2;
F. RIKLIN, StPO Kommentar, art. 56 CPP n. 4).
È
altresì data prevenzione ai sensi dell'art. 56 lit. f CPP quando il rapporto di
colui che opera in seno ad un'autorità penale con l'oggetto della causa è, dal
profilo oggettivo, tale che l'esito del procedimento per il membro
dell'autorità penale non è più libero (N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 56 CPP
n. 14).
2.5
Il
compito generale del pubblico ministero, sancito dall'art. 16 cpv. 1 CPP,
consiste nel garantire l'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato,
in osservanza al principio dell'intervento d'ufficio e al principio di legalità
dell'azione penale (art. 7 cpv. 1 CPP), così come con riferimento al principio
della parità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP, art. 29 cpv. 1 Cost.)
[Messaggio CF del 21.12.2005, pubblicato in FF 2006 p. 989 ss., p. 1042;
Commentario CPP - M. MINI, art. 16 CPP n. 2]. In altre parole il procedimento
penale va aperto e condotto in ugual modo contro tutti gli indiziati ("Verdächtigte")
[BSK StPO - H. USTER, art. 16 CPP n. 2; N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 16 CPP
n. 1]. L'autore Keller precisa che la garanzia dell'esercizio uniforme della
pretesa punitiva dello Stato significa in particolare: uniformità nell'applicazione
del diritto penale materiale e processuale nel rispetto della giurisprudenza
federale, non però uniformità nella commisurazione della pena in relazione al
decreto d'accusa o nel giudizio secondo il rito abbreviato, applicazione dei
medesimi criteri nell'ambito della rinuncia al procedimento penale di cui all'art.
8.
CPP, conformità delle proposte nell'atto d'accusa in relazione alle
qualificazioni giuridiche, alle pene e alle misure come pure una prassi
uniforme per quanto riguarda l'introduzione dei rimedi giuridici (ZK StPO - A.
J. KELLER, art. 16 CPP n. 2).
Il
cpv. 2 dell'art. 16 CPP elenca inoltre le tre funzioni nell'ambito delle quali
il pubblico ministero assolve il suddetto compito, ossia: dirigere la procedura
preliminare, condurre l'istruzione e, se del caso, promuovere e sostenere
l'accusa (Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p.1042-1043).
Nel
corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione.
Nella
procedura preliminare - di cui egli è interamente responsabile -, ovverossia
durante la procedura investigativa della polizia e l'istruzione, il pubblico
ministero dirige il procedimento ed interviene in posizione sovrana rispetto
all'imputato. Nondimeno egli è tenuto al rispetto del principio della verità
materiale ancorato all'art. 6 CPP che gli fa obbligo di raccogliere d'ufficio
tutte le prove necessarie per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo
all'imputato (cpv. 1), indipendentemente dalle domande o dalle dichiarazioni o
dall'atteggiamento passivo dei partecipanti al processo. Ciò comporta per le
autorità di perseguimento penale il compito non solo di raccogliere le prove a
carico dell'imputato bensì anche quello di verificare con la medesima cura gli
elementi a suo discarico (cpv. 2) [Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p. 1036; Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 1-3; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16
CPP n. 7]. In altre parole, secondo quanto voluto dal legislatore, in questa
fase del procedimento, il pubblico ministero deve assumere una posizione neutrale
nei confronti dell'imputato e delle altre parti.
Ciononostante
nella procedura preliminare il procuratore pubblico deve partire da un'ipotesi
accusatoria: nel diritto procedurale penale svizzero (sia prima e sia dopo
l'entrata in vigore l'1.01.2011 del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero) vige infatti il cosiddetto principio "in dubio pro
duriore", secondo cui il magistrato inquirente dispone l'abbandono del
procedimento soltanto in caso di evidente impunità rispettivamente di assenza
manifesta di un presupposto processuale (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7.1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.;1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 36; HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts,
2a. ed., n. 1375). Nei casi dubbi egli
deve per contro procedere con la promozione dell'accusa, sottoponendo il caso
ad una corte del merito, tranne se s'impone l'emanazione di un decreto d'accusa
(sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7.;1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.;1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.). Quali correttivi, in caso di
omissione dell'obbligo di esaminare le circostanze a carico e a scarico con la
medesima cura ancorato all'art. 6 cpv. 2 CPP, il CPP riconosce alle parti la
facoltà di porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1, 341 cpv. 2 CPP) e
di presentare istanze probatorie a vari stadi del procedimento penale (art. 107
cpv. 1 lit. e, 318 cpv. 1, 331 cpv. 2, 345, 349, 389 cpv. 3 CPP). Il correttivo
più efficace, in realtà, è costituito dal verdetto, ossia dal momento, in
termini temporali, più prossimo alla verità materiale, quando viene pronunciato
il giudizio fondandosi sul quadro probatorio più completo possibile. Infatti, è
al più tardi quello il momento processuale della verifica della solidità
dell'impianto probatorio accusatorio. Se il pubblico ministero, violando
l'obbligo previsto dall'art. 6 cpv. 1 CPP, ha condotto un'istruttoria a senso
unico, l'impianto si sgretola (Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n.
10).
Con la promozione dell'accusa la posizione
del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato. Egli
non ha più la direzione del procedimento - nemmeno la facoltà di ordinare ulteriori
atti istruttori per rapporto alle fattispecie divenute oggetto dell'atto
d'accusa o di ordinare misure coercitive - e, conformemente all'art. 104 cpv. 1
lit. c CPP, diventa parte al dibattimento ("Hauptverhandlung")
così come nella procedura di ricorso ("Rechtsmittelverfahren").
In quanto tale il pubblico ministero non è più tenuto a mantenere una posizione
neutrale rispetto alle parti. Nondimeno egli rimane sottoposto al principio
della correttezza processuale ("Prinzip der Fairness") come
pure sottostà al divieto dell'arbitrio ("Willkürverbot") [ZK
StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 7-12 e art. 56 CPP n. 36-37].
Egli
assume funzioni "quasi" giudiziarie allorquando emana un decreto
d'abbandono o un decreto d'accusa che diventa esecutivo in mancanza di
opposizione (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 5; sentenza TF 1B_282/2008
del 16.01.2009 consid. 2.3.; DTF 124 I 76 consid. 2.), ciò che però non
trasforma il pubblico ministero in un giudice. Infatti il decreto d'accusa
costituisce una proposta di giudizio / di evasione della procedura ("Verfahrenserledigung")
destinata alle parti, la cui portata è strettamente delimitata dalla legge (DTF
124.
I 76 consid. 2.; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, p. 617 n. 1352). Sebbene tale proposta, ancorché
sommariamente motivata in fatto e in diritto, si avvicina ad una sentenza in
effetti non lo è, stante che tale proposta diventa sentenza passata in giudicato
soltanto in mancanza o in caso di non valida opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP)
[N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 624 n. 1363].
Fino a quel momento il pubblico ministero - anche quando emana il decreto
d'accusa - rimane essenzialmente confinato nel suo ruolo di Pubblica Accusa.
Invero egli assume una funzione simile a quella che ha davanti ad un tribunale
al momento della sua requisitoria (DTF 124 I 76 consid. 2.).
2.6
Per
costante prassi del Tribunale federale eventuali errori di procedura o di apprezzamento
commessi da chi opera in seno ad un'autorità penale non fondano per sé stessi
una sua prevenzione e devono essere constatati e corretti seguendo il normale
corso d'impugnazione previsto dalla legge; non compete al giudice della ricusazione
esaminare la conduzione del procedimento alla stregua di un organo di sorveglianza.
Nemmeno
la procedura di ricusazione è stata prevista quale sostituto dell'appello o degli
altri rimedi di diritto.
Unicamente
errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come
violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un
sospetto oggettivo di prevenzione (sentenze TF 1B_337/2010 del 17.11.2010 consid. 2.2.;1B_277/2009 del 26.10.2009 consid. 4.1; DTF 125 I 119 consid. 34; 116 Ia 135 consid. 3a; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 38; BSK
StPO - M. BOOG, art. 56 CPP n. 59; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, art. 34 LTF n. 568).
2.7
Nel
caso in esame, l’argomento addotto a fondamento della ricusazione è l’offesa subita
dall’istante, per alcune domande formulate risentite come altamente lesive
della propria sfera privata e intima. Si tratta invero di sentimenti soggettivi,
che come tali non sono sufficienti a fondare un dubbio legittimo sull’operato
del procuratore pubblico coinvolto.
Come
ricordato, il sospetto di parzialità e il rischio di prevenzione non devono essere
valutati in funzione dei sentimenti personali di una parte bensì devono
fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2; F. RIKLIN, StPO Kommentar,
art. 56 CPP n. 4).
Pure
l’argomento secondo cui le domande intime non sarebbero state direttamente
pertinenti l’oggetto del procedimento non modifica la conclusione, e non
assurge a criterio oggettivo concreto idoneo a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.
Anche
perché un’inchiesta, quale la presente, che deve verificare le cause e le circostanze
di un decesso tragico, quale quello avvenuto il 20.9.2011, necessita un
approfondimento a posteriori dello stato di salute della figlia e una
valutazione delle cure idonee o meno prodigatele da terzi: una simile inchiesta
può comportare la posa di domande umanamente delicate all’unica parente stretta,
che conviveva con la defunta.
3.
Per tutto quanto visto sopra, sia dall'esame delle
singole censure sia da una valutazione d'insieme delle stesse, non si
riscontrano motivi atti a far suscitare, dal profilo oggettivo, sospetti di prevenzione
e parzialità.
Pertanto
l'istanza di ricusazione del procuratore pubblico non può trovare accoglimento.
La
tassa di giustizia e le spese, peraltro contenute vista la delicatezza umana
del caso, vengono caricate alla parte istante, soccombente (art. 59 cpv. 4
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 6, 16, 56 ss. CPP, 62
cpv. 2 LOG, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
di ricusazione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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