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Decisione

60.2012.134

Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico

23 luglio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. A seguito della morte suicida della figlia

dell’istante avvenuta il __________, il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale (inc. MP __________) ed ha ordinato l’autopsia e l’esame

tossicologico per chiarire il momento, le cause e le circostanze del decesso.

Con

successivo scritto del 2/3.2.2012, l’istante (tramite il proprio patrocinatore)

ha chiesto l’apertura di un procedimento penale per omicidio colposo, per

verificare l’eventuale responsabilità di terzi (medici curanti) nel decesso.

b. A

seguito di citazione, in data 20.3.2012, il procuratore pubblico incaricato

del procedimento ha sentito la qui istante, in veste di accusatrice privata,

alla presenza del proprio patrocinatore. L’interrogatorio, iniziato alle 14.00,

è terminato alle 17.10.

c. Con

scritto 31.3/2.4.2012, anticipato da un articolo apparso su di un domenicale del

1°.4.2012, e indirizzato al procuratore generale, la qui istante ha ricusato il

procuratore pubblico Chiara Borelli in quanto “... durante l’interrogatorio,

mi sono sentita offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della

mia sfera privata e intima”, chiedendo al contempo di sostituire il

procuratore pubblico con un collega e sollecitando un’accelerazione nella conduzione

del procedimento.

d. Con

scritto 4.4.2012, il procuratore generale ha trasmesso per evasione a questa

Corte lo scritto surriferito, unitamente a copia dell’articolo di stampa menzionato,

comunicando di non intravvedere motivi per una diversa assegnazione

dell’incarto.

e. Con

scritto di medesima data, il procuratore pubblico Chiara Borelli ha comunicato

di non intravvedere alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi

dalla trattazione del procedimento, sottolineando il carattere eccezionale dell’istituto

della ricusazione.

f. Il

patrocinatore dell’istante, cui sono stati inviati lo scritto del procuratore

generale e del procuratore pubblico incaricato del caso, ha comunicato che

l’istanza di ricusazione è un’iniziativa della propria patrocinata, di modo che

non ha voluto esprimersi, se non per ricordare che IS 1 si è sentita

soggettivamente profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente

a suo dire non pertinenti l’oggetto del procedimento.

g. Nuovamente

invitato a determinarsi, il magistrato inquirente, con scritto 23.4.2012, ha

comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l'art. 59 cpv. 1 CPP, la giurisdizione di reclamo è l'autorità competente a decidere,

senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione

nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle

contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di

ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f CPP oppure se una persona che

opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione

presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e CPP.

La

decisione è resa per scritto e motivata (art. 59 cpv. 2 CPP). Fino alla

decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3

CPP).

La parte che intende chiedere la ricusazione di una

persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la

relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del

motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la

domanda (art. 58 cpv. 1 CPP).

Il

ricusando si pronuncia sulla domanda (art. 58 cpv. 2 CPP).

1.2

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ispirandosi alle disposizioni

in materia di ricusazione previste nella Legge sul Tribunale federale del 17.06.2005 (art. 34 ss. LTF), non prevede più un termine massimo entro il quale presentare

la domanda di ricusazione (come precedentemente era stabilito dall'art. 46 CPP

TI): dispone che la presentazione della domanda avvenga senza indugio ("ohne

Verzug", "sans délai").

In

altre parole la stessa va inoltrata il più presto possibile, ovverossia nei

giorni successivi la conoscenza del motivo di ricusazione, pena perenzione di

tale diritto (sentenze TPF BB.2011.23 del 14.03.2011; TF 1B_277/2008 del 13.11.2008; BSK StPO - M. BOOG, art. 58 CPP n. 5; CR CPP, J.-M. VERNIORY, art. 58

CPP n. 8).

Non

fissando più il testo di legge un numero di giorni preciso, ai fini del giudizio

sulla tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso

concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio

della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del

prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP - M. MINI,

art. 58 CPP n. 4; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 58 CPP n. 3-4). Situazione

quest'ultima realizzata quando le parti utilizzano l'istituto della ricusazione

come "ancora di salvataggio", presentando una domanda in tal senso

solo dopo aver preso conoscenza di una decisione negativa nei loro confronti

oppure dopo essersi rese conto che l'istruttoria non sta seguendo il corso

auspicato (CR CPP - J.-M. VERNIORY, art. 58 CPP n. 5).

1.3

Nel

caso concreto, conformemente all'art. 59 cpv. 1 CPP pacifica è la competenza di

questa Corte, quale autorità di reclamo ex art. 62 cpv. 2 LOG, a pronunciarsi

sulla domanda di ricusazione.

Problematica

appare la tempestività della domanda di ricusazione, in quanto sono trascorsi

10/11 giorni dall’interrogatorio all’invio dello scritto di ricusazione.

La

questione della tempestività può comunque rimanere irrisolta, in considerazione

dell’esito dell’istanza per quanto esposto di seguito.

2.

2.1.

L’istante,

per l’interrogatorio del 20.3.2012, lamenta di essersi sentita

“offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della mia sfera privata

e intima”.

Il

patrocinatore ha ricordato come l’istante sia stata soggettivamente

profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente a suo dire non

pertinenti all’oggetto del procedimento.

Il

procuratore pubblico ricusato ha per contro comunicato di non intravvedere

alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi dalla trattazione del

procedimento.

2.2

Giusta

gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto

di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale.

La

garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione

di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria

oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid.

1.

; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere

non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore"

(DTF 135 Ia 14).

Sebbene la semplice affermazione di

parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a

fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente

prevenuto: basta la constatazione

oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una

prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua

ricusazione (sentenze TF 6B_556/2010 del 18.01.2011;1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).

L'imparzialità

del giudice è presunta - in modo refragabile - per non rendere illusoria

l'organizzazione regolare della competenza dei tribunali e per non svuotare del

proprio contenuto la garanzia di un giudice costituzionale (ZK StPO - A. J.

KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ,

Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, art. 34 LTF n. 533-535; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, p. 192-193 n. 509).

La ricusazione riveste un carattere

eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della

giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi

che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP - M.

MINI, art. 56 CPP n. 10).

Sotto

il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le

necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono

considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le

apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi

atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo

sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente

giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).

Il principio dell'indipendenza è ripreso

dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali di cui agli art. 12 e 13

CPP.

2.3

L'art.

56.

CPP - che concretizza i diritti fondamentali di cui agli art. 29 cpv. 1, 30

cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU - si applica allo stesso modo sia alle autorità

penali giudicanti sia a quelle non giudicanti preposte al procedimento penale.

Di

principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali

(art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività

professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e

CPP) non conducano alla ricusazione del magistrato inquirente o del funzionario

di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e

valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle

contravvenzioni, alla stregua del giudice.

Per

contro nel caso di una prevenzione fondata sugli "altri motivi", di

cui all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza

della diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità

coinvolta. In effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze,

non risulta essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito

dei suoi compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di

quelli richiesti al giudice (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).

2.4

L'art.

56.

lit. f CPP - che in quanto clausola generale e indeterminata gioca un ruolo

residuo per i motivi di ricusazione non già compresi alle lettere da a ad e (CR

CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 27; sentenza TF 1B_243/2011 dell'8.07.2011 consid. 3.1.) - al pari dell'art. 34 cpv. 1 lit. e LTF, impone a chi opera in

seno ad un'autorità penale di ricusarsi se potrebbe avere una prevenzione nella

causa per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di

inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

Un

rapporto di vicinanza tra colui che opera in seno ad un'autorità penale e una

parte (o il di lei patrocinatore), che va oltre la misura usuale su un piano

sociale può oggettivamente fondare sospetto di parzialità. Al proposito il

testo di legge elenca in modo esemplificativo i rapporti di amicizia o di

inimicizia (che devono sussistere nella persona attiva nell'autorità penale,

mentre che è ininfluente se gli stessi sentimenti vengono nutriti dalla parte o

dal suo patrocinatore). Simpatia ("Zuneigung") o avversione

("Abneigung") vengono considerati motivi di ricusazione se rimarchevoli

("ausgeprägt"), ovverossia quando sussistono rilevanti attriti

personali o un grave disaccordo, ritenuto che devono essere dei motivi

oggettivi a definire una certa intensità del rapporto (BSK StPO - M. BOOG, art.

56.

CPP n. 39). In altre parole il sospetto di parzialità e il rischio di

prevenzione non devono essere valutati in funzione dei sentimenti personali di

una parte bensì devono fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2;

F. RIKLIN, StPO Kommentar, art. 56 CPP n. 4).

È

altresì data prevenzione ai sensi dell'art. 56 lit. f CPP quando il rapporto di

colui che opera in seno ad un'autorità penale con l'oggetto della causa è, dal

profilo oggettivo, tale che l'esito del procedimento per il membro

dell'autorità penale non è più libero (N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 56 CPP

n. 14).

2.5

Il

compito generale del pubblico ministero, sancito dall'art. 16 cpv. 1 CPP,

consiste nel garantire l'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato,

in osservanza al principio dell'intervento d'ufficio e al principio di legalità

dell'azione penale (art. 7 cpv. 1 CPP), così come con riferimento al principio

della parità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP, art. 29 cpv. 1 Cost.)

[Messaggio CF del 21.12.2005, pubblicato in FF 2006 p. 989 ss., p. 1042;

Commentario CPP - M. MINI, art. 16 CPP n. 2]. In altre parole il procedimento

penale va aperto e condotto in ugual modo contro tutti gli indiziati ("Verdächtigte")

[BSK StPO - H. USTER, art. 16 CPP n. 2; N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 16 CPP

n. 1]. L'autore Keller precisa che la garanzia dell'esercizio uniforme della

pretesa punitiva dello Stato significa in particolare: uniformità nell'applicazione

del diritto penale materiale e processuale nel rispetto della giurisprudenza

federale, non però uniformità nella commisurazione della pena in relazione al

decreto d'accusa o nel giudizio secondo il rito abbreviato, applicazione dei

medesimi criteri nell'ambito della rinuncia al procedimento penale di cui all'art.

8.

CPP, conformità delle proposte nell'atto d'accusa in relazione alle

qualificazioni giuridiche, alle pene e alle misure come pure una prassi

uniforme per quanto riguarda l'introduzione dei rimedi giuridici (ZK StPO - A.

J. KELLER, art. 16 CPP n. 2).

Il

cpv. 2 dell'art. 16 CPP elenca inoltre le tre funzioni nell'ambito delle quali

il pubblico ministero assolve il suddetto compito, ossia: dirigere la procedura

preliminare, condurre l'istruzione e, se del caso, promuovere e sostenere

l'accusa (Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p.1042-1043).

Nel

corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione.

Nella

procedura preliminare - di cui egli è interamente responsabile -, ovverossia

durante la procedura investigativa della polizia e l'istruzione, il pubblico

ministero dirige il procedimento ed interviene in posizione sovrana rispetto

all'imputato. Nondimeno egli è tenuto al rispetto del principio della verità

materiale ancorato all'art. 6 CPP che gli fa obbligo di raccogliere d'ufficio

tutte le prove necessarie per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo

all'imputato (cpv. 1), indipendentemente dalle domande o dalle dichiarazioni o

dall'atteggiamento passivo dei partecipanti al processo. Ciò comporta per le

autorità di perseguimento penale il compito non solo di raccogliere le prove a

carico dell'imputato bensì anche quello di verificare con la medesima cura gli

elementi a suo discarico (cpv. 2) [Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p. 1036; Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 1-3; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16

CPP n. 7]. In altre parole, secondo quanto voluto dal legislatore, in questa

fase del procedimento, il pubblico ministero deve assumere una posizione neutrale

nei confronti dell'imputato e delle altre parti.

Ciononostante

nella procedura preliminare il procuratore pubblico deve partire da un'ipotesi

accusatoria: nel diritto procedurale penale svizzero (sia prima e sia dopo

l'entrata in vigore l'1.01.2011 del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero) vige infatti il cosiddetto principio "in dubio pro

duriore", secondo cui il magistrato inquirente dispone l'abbandono del

procedimento soltanto in caso di evidente impunità rispettivamente di assenza

manifesta di un presupposto processuale (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7.1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.;1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 36; HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts,

2a. ed., n. 1375). Nei casi dubbi egli

deve per contro procedere con la promozione dell'accusa, sottoponendo il caso

ad una corte del merito, tranne se s'impone l'emanazione di un decreto d'accusa

(sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7.;1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.;1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.). Quali correttivi, in caso di

omissione dell'obbligo di esaminare le circostanze a carico e a scarico con la

medesima cura ancorato all'art. 6 cpv. 2 CPP, il CPP riconosce alle parti la

facoltà di porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1, 341 cpv. 2 CPP) e

di presentare istanze probatorie a vari stadi del procedimento penale (art. 107

cpv. 1 lit. e, 318 cpv. 1, 331 cpv. 2, 345, 349, 389 cpv. 3 CPP). Il correttivo

più efficace, in realtà, è costituito dal verdetto, ossia dal momento, in

termini temporali, più prossimo alla verità materiale, quando viene pronunciato

il giudizio fondandosi sul quadro probatorio più completo possibile. Infatti, è

al più tardi quello il momento processuale della verifica della solidità

dell'impianto probatorio accusatorio. Se il pubblico ministero, violando

l'obbligo previsto dall'art. 6 cpv. 1 CPP, ha condotto un'istruttoria a senso

unico, l'impianto si sgretola (Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n.

10).

Con la promozione dell'accusa la posizione

del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato. Egli

non ha più la direzione del procedimento - nemmeno la facoltà di ordinare ulteriori

atti istruttori per rapporto alle fattispecie divenute oggetto dell'atto

d'accusa o di ordinare misure coercitive - e, conformemente all'art. 104 cpv. 1

lit. c CPP, diventa parte al dibattimento ("Hauptverhandlung")

così come nella procedura di ricorso ("Rechtsmittelverfahren").

In quanto tale il pubblico ministero non è più tenuto a mantenere una posizione

neutrale rispetto alle parti. Nondimeno egli rimane sottoposto al principio

della correttezza processuale ("Prinzip der Fairness") come

pure sottostà al divieto dell'arbitrio ("Willkürverbot") [ZK

StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 7-12 e art. 56 CPP n. 36-37].

Egli

assume funzioni "quasi" giudiziarie allorquando emana un decreto

d'abbandono o un decreto d'accusa che diventa esecutivo in mancanza di

opposizione (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 5; sentenza TF 1B_282/2008

del 16.01.2009 consid. 2.3.; DTF 124 I 76 consid. 2.), ciò che però non

trasforma il pubblico ministero in un giudice. Infatti il decreto d'accusa

costituisce una proposta di giudizio / di evasione della procedura ("Verfahrenserledigung")

destinata alle parti, la cui portata è strettamente delimitata dalla legge (DTF

124.

I 76 consid. 2.; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, p. 617 n. 1352). Sebbene tale proposta, ancorché

sommariamente motivata in fatto e in diritto, si avvicina ad una sentenza in

effetti non lo è, stante che tale proposta diventa sentenza passata in giudicato

soltanto in mancanza o in caso di non valida opposizione (art. 354 cpv. 3 CPP)

[N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 624 n. 1363].

Fino a quel momento il pubblico ministero - anche quando emana il decreto

d'accusa - rimane essenzialmente confinato nel suo ruolo di Pubblica Accusa.

Invero egli assume una funzione simile a quella che ha davanti ad un tribunale

al momento della sua requisitoria (DTF 124 I 76 consid. 2.).

2.6

Per

costante prassi del Tribunale federale eventuali errori di procedura o di apprezzamento

commessi da chi opera in seno ad un'autorità penale non fondano per sé stessi

una sua prevenzione e devono essere constatati e corretti seguendo il normale

corso d'impugnazione previsto dalla legge; non compete al giudice della ricusazione

esaminare la conduzione del procedimento alla stregua di un organo di sorveglianza.

Nemmeno

la procedura di ricusazione è stata prevista quale sostituto dell'appello o degli

altri rimedi di diritto.

Unicamente

errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come

violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un

sospetto oggettivo di prevenzione (sentenze TF 1B_337/2010 del 17.11.2010 consid. 2.2.;1B_277/2009 del 26.10.2009 consid. 4.1; DTF 125 I 119 consid. 34; 116 Ia 135 consid. 3a; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 38; BSK

StPO - M. BOOG, art. 56 CPP n. 59; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,

Commentaire, art. 34 LTF n. 568).

2.7

Nel

caso in esame, l’argomento addotto a fondamento della ricusazione è l’offesa subita

dall’istante, per alcune domande formulate risentite come altamente lesive

della propria sfera privata e intima. Si tratta invero di sentimenti soggettivi,

che come tali non sono sufficienti a fondare un dubbio legittimo sull’operato

del procuratore pubblico coinvolto.

Come

ricordato, il sospetto di parzialità e il rischio di prevenzione non devono essere

valutati in funzione dei sentimenti personali di una parte bensì devono

fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2; F. RIKLIN, StPO Kommentar,

art. 56 CPP n. 4).

Pure

l’argomento secondo cui le domande intime non sarebbero state direttamente

pertinenti l’oggetto del procedimento non modifica la conclusione, e non

assurge a criterio oggettivo concreto idoneo a suscitare

l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

Anche

perché un’inchiesta, quale la presente, che deve verificare le cause e le circostanze

di un decesso tragico, quale quello avvenuto il 20.9.2011, necessita un

approfondimento a posteriori dello stato di salute della figlia e una

valutazione delle cure idonee o meno prodigatele da terzi: una simile inchiesta

può comportare la posa di domande umanamente delicate all’unica parente stretta,

che conviveva con la defunta.

3.

Per tutto quanto visto sopra, sia dall'esame delle

singole censure sia da una valutazione d'insieme delle stesse, non si

riscontrano motivi atti a far suscitare, dal profilo oggettivo, sospetti di prevenzione

e parzialità.

Pertanto

l'istanza di ricusazione del procuratore pubblico non può trovare accoglimento.

La

tassa di giustizia e le spese, peraltro contenute vista la delicatezza umana

del caso, vengono caricate alla parte istante, soccombente (art. 59 cpv. 4

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 6, 16, 56 ss. CPP, 62

cpv. 2 LOG, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

di ricusazione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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