60.2012.139
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
23 aprile 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.139
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.139
Lugano
23 aprile
2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.03./06.04.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 29.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 30.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita
Lanzillo – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 5/6.04.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________, verso le ore __________, a __________,
presso il suo appartamento, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________) (inc. MP __________ – NLP __________);
che
a seguito di quanto accaduto, l’allora sostituto procuratore pubblico
Margherita Lanzillo ha in particolare ordinato l’autopsia sulla salma della
vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso;
che
il 10.10.2010 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero
pubblico il 9.11.2010) e il 26.04.2011 il rapporto definitivo (ricevuto dal
Ministero pubblico il 4.05.2011), in base ai quali l’incarto penale è stato
archiviato (inc. MP __________ – NLP __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (__________) chiede di
poter esaminare il surriferito incarto penale;
che a suffragio della sua richiesta precisa
in particolare che ┼__________ è stata una sua amica e una persona molto
importante nella sua vita e
che vorrebbe esaminare l’incarto penale inerente a quest’ultima "(…) per poter finalmente chiudere definitivamente
questo percorso doloroso e mettere il cuore in pace",
allegando parimenti una procura sottoscritta dalla madre della defunta,
mediante la quale lo autorizza a visionare e, se del caso, a fotocopiare gli
atti dell’incarto penale inerente al decesso di sua figlia (cfr., nel
dettaglio, doc. 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame –
stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato
inoltre che egli era presente al momento del ritrovamento di ┼__________ ed è stato interrogato in
merito in qualità di teste dalla polizia (cfr., al proposito, rapporto di
costatazione 2.12.2010, AI 8) – appare
adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS
1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________ – NLP __________,
poiché è stato indubbiamente toccato personalmente da quanto accaduto;
che a ciò aggiungasi che la madre
della vittima ha dato il suo consenso affinché IS 1 possa visionare ed
eventualmente fotocopiare gli atti dell’incarto penale inerente alla di lei figlia;
che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad
esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso il Ministero pubblico di __________,
l’incarto penale MP __________
– NLP __________ inerente a ┼__________, concordando i tempi di accesso con il procuratore
pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni;
che l’istanza è accolta ai sensi delle
surriferite considerazioni;
che stante la particolarità della
fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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