60.2012.143
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
23 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.143
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.143
Lugano
23 aprile
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.03./10.04.2012 presentata da
IS 1
rappr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un (non meglio precisato) verbale allestito dalla polizia nell’ambito di un
procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 29.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 30.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 6/10.04.2012, comunicando
che di principio nulla osta a che le parti possano visionare gli atti
dell’incarto penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di quanto accaduto a __________, il __________, della segnalazione di
aggressione/violenza 30.07./2.08.2011 ai danni di __________ presentata dall’Ospedale
Regionale di __________ e della segnalazione del Commissariato di __________,
il Ministero pubblico ha (tra l’altro) aperto un procedimento penale (inc. DA __________)
a carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 5.09.2011, mediante il quale il
procuratore pubblico l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
siccome ritenuta colpevole di furto ai danni del Bar __________ (rappr. da __________)
e di vie di fatto ai danni di un’altra persona in relazione ai fatti avvenuti
quel giorno, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 6.10.2011;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – l’PR 1 (di seguito PR 1) chiede, in nome e per conto di IS 1, la
trasmissione, in copia, del "(…) verbale allestito dalla polizia
cantonale dal quale è poi sfociato il decreto d’accusa", allegando parimenti
la relativa procura (istanza 29/30.03.2012 e procura ivi allegata, doc. 1.a);
che
a suffragio della sua richiesta precisa che IS 1 ha esercitato la sua attività lavorativa presso il Bar __________ di __________ senza ricevere
alcuna retribuzione e che dopo i fatti accaduti il __________ cui è seguito il
decreto di accusa emanato a suo carico, la stessa si è rivolta all’PR 1 per far
valere le sue pretese salariali nei confronti del suo allora datore di lavoro
(ndr. __________);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale imputata) nel procedimento
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto
della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità
della richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 [rispettivamente
dell’PR 1 (che rappresenta quest’ultima per far valere le sue presunte pretese
salariali)] ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare e a fotocopiare gli
atti dell’incarto penale DA __________ nel frattempo archiviato, poiché il procedimento
penale l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che
dalla lettura dell’incarto penale in questione emerge che vi è una connessione
tra il procedimento penale nel frattempo archiviato e l’asserita pretesa
salariale di IS 1;
che di conseguenza IS 1
rispettivamente l’PR 1 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero
pubblico di __________ gli atti dell’incarto penale DA __________, concordando
Fatti
i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni;
che IS 1 rispettivamente l’PR
1 sono autorizzati a fotocopiare gli atti utili alle loro incombenze;
Considerandi
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che IS 1 è già stata
parte al procedimento penale DA __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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