60.2012.148
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena
9 maggio 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.148
Data decisione, Autorità:
09.05.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena
AUTORITÀ COMPETENTE PER L'ESECUZIONE
PROCEDURA D'ESECUZIONE
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
art. 382 CPP
art. 385 CPP
art. 390 CPP
art. 393 CPP
art. 439 CPP
art. 80 CPS
art. 10 LEPMS
art. 12 LEPMS
Incarto n.
60.2012.148
Lugano
9 maggio 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta
dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item,
vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16.4.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui
ha ordinato il suo collocamento presso il carcere giudiziario della Farera
per l’espiazione di una pena detentiva di 5 giorni (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 19.4.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali eccepisce la
ricevibilità del reclamo, contesta il fondamento nel merito, e si rimette - per
il resto - al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 19.4.2012 del
procuratore pubblico Zaccaria Akbas, mediante le quali chiede di respingere il
reclamo;
richiamato lo scritto di replica di RE 1 del
25/26.4.2012;
ritenuto che con decreto 20.4.2012 il presidente
di questa Corte ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa del 23.11.2009 per contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico, la reclamante è stata condannata al pagamento di una multa di CHF
100.-- (DA __________).
Con decreto d’accusa del 7.10.2010 per
infrazione alla LStup, la qui reclamante è stata condannata al lavoro di pubblica
utilità di 20 ore (DA __________).
Entrambi
i decreti sono cresciuti in giudicato.
b.Con scritto 12.11.2010, riferito al DA __________, la
Sezione esecuzione e pene ha informato la reclamante che, per le 20 ore di
lavoro di utilità pubblica, sarebbe stata prossimamente contattata (inc. __________).
Preso
atto che la multa relativa al DA __________ non era stata pagata, l’Ufficio
incasso e pene alternative (UIPA) ha scritto alla reclamante in data 24.1.2011
sollecitando il pagamento (inc. UIPA __________).
Con
successivo scritto del 14.2.2011, e con riferimento al DA __________, l’UIPA ha
convocato la reclamante per il 24.10.2011 (inc. __________).
Non
essendo comparsa l’UIPA, con ulteriore scritto del 24.2.2011, ha convocato
nuovamente la reclamante per il 16.3.2011.
Non
essendo comparsa nuovamente l’UIPA, in data 16.3.2011, ha chiesto al Ministero
pubblico di valutare l’eventuale commutazione in pena pecuniaria o pena detentiva.
In data 17.3.2011, essendo ritornata (non ritirata) la raccomandata 24.2.2011,
l’UIPA ha convocato la reclamante per il 22.3.2011.
Anche
in quest’occasione la reclamante non si è presentata.
c.
Con decisione
giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011, il Ministero pubblico ha convertito
la condanna al lavoro di utilità pubblica di 20 ore del DA __________ in una
pena detentiva di 5 giorni.
Quale
rimedio giuridico era (erroneamente) indicato quello dell’opposizione entro 10
giorni (inc. MP __________). La decisione è certamente pervenuta alla qui reclamante.
d.In data 30.8.2011, l’Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi (UGPC) ha scritto alla qui reclamante chiedendo di
comunicare entro il 16.9.2011 una data per l’inizio dell’espiazione (inc. GPC __________).
In
data 31.8.2011 la reclamante ha contattato telefonicamente l’UGPC comunicando
che l’8.9.2011 sarebbe partita per le __________ e non sapeva ancora quando sarebbe
rientrata. Di fatto è poi rientrata il 19.9.2011 (vedi lettera manoscritta
della reclamante del 12/15.12.2011).
In
data 7.11.2011 l’UGPC ha nuovamente scritto alla reclamante, chiedendole di
prendere contatto entro il 15.12.2011.
Con
lettera manoscritta 12/15.12.2011 la reclamante ha comunicato che a partire dal
14.12.2011 sarebbe stata assente per un periodo di studio all’estero per tre mesi
assicurando che, al suo rientro, avrebbe immediatamente preso contatto con
l’UGPC per concordare la data per l’espiazione della pena.
Preso
atto della lettera manoscritta, in data 15.12.2011 l’UGPC ha fissato alla reclamante
un ultimo termine al 30.3.2012 (ovvero dopo il previsto rientro in Svizzera)
per prendere contatto in vista dell’espiazione, ritenuto che, in difetto di
cenni da parte della reclamante, avrebbe emesso una convocazione d’ufficio e se
del caso un ordine di arresto.
e.
Il termine del
30.3.2012 è scaduto senza cenno alcuno da parte della reclamante. Di
conseguenza, in data 4.4.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli
ha ordinato il collocamento della reclamante nella sezione aperta del carcere a
partire dal 24.4.2012 per espiare la pena di cinque giorni di detenzione (inc.
GPC __________).
f.
Con gravame del
16.4.2012, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 4.4.2012 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, la concessione dell’assistenza giudiziaria e
dell’effetto sospensivo. Quest’ultimo, dati i tempi stretti, è stato concesso
con decreto presidenziale del 20.4.2012. Nel gravame la reclamante sostiene di
non aver ricevuto gli scritti dell’UIPA e quindi di essere rimasta all’oscuro
degli scritti all’origine della decisione del 9.6.2011, di modo che la
procedura che ha portato a detta decisione sarebbe stata viziata per violazione
del diritto di essere sentita. La decisione del 4.4.2012, in quanto si fonda su
quella del 9.6.2011, poggerebbe su di un accertamento incompleto e inesatto dei
fatti. Per questo dovrebbe essere annullata.
g.Contestualmente, la reclamante ha presentato
un’istanza di revisione alla Corte di appello e di revisione penale del
Tribunale d’appello contro la decisione giudiziaria indipendente del 9.6.2011
del Ministero pubblico.
h.Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il giudice
dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto
il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la
precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale
istanza di revisione.
Nel
merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi
rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella
decisione del 4.4.2012. Non ci sono perciò motivi per annullare la decisione
impugnata.
i.
Nelle proprie
osservazioni del 19.4.2012, il procuratore pubblico si limita ad osservare la
regolare notificazione della decisione del 9.6.2011 e l’assenza di contatti della
reclamante con persone del Ministero pubblico a seguito della stessa decisione.
j.
Con scritto di
replica del 25/26.4.2012, la reclamante ribadisce di aver preso contatto con l’autorità
dopo la decisione del 9.6.2011, ma di non aver ricevuto indicazioni sulla
modalità di impugnazione. La decisione del 4.4.2012 è da annullare in quanto si
fonda sulla viziata decisione del 9.6.2012.
Considerandi
1.
Con
decreto 20.4.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al
gravame il postulato effetto sospensivo.
2.
2.1
La
Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano
le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e
stabiliscono la relativa procedura.
Giusta
l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal
giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra
l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le
deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare
nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).
Contro
le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero
pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi
dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che
statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e
delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).
2.2
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.3
Il
gravame – inoltrato il 16.4.2012 a questa Corte – contro la decisione 4.4.2012 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è
tempestivo.
In
quanto diretto contro una decisione di collocamento iniziale, il gravame
sarebbe di principio proponibile, con riserva di quanto si dirà riguardo alla
motivazione ed al contenuto.
RE
1, quale condannata e persona contro la quale è diretta la decisione impugnata,
è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
2.4
Giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami vanno presentati e motivati per iscritto. Per
quanto attiene alle esigenze riguardo alla motivazione, occorre far riferimento
alla norma contenuta nelle disposizioni generali in materia di ricorso. L’art. 385
cpv. 1 CPP richiede che il ricorso, per essere motivato, debba indicare con
precisione i punti della decisione che si intende impugnare, i motivi a
sostegno di una diversa decisione, nonché i mezzi di prova invocati.
2.5
Nel
presente caso, l’intera motivazione del ricorso 16.4.2012 verte non sulla decisione
4.4.2012
del giudice dei provvedimenti coercitivi, bensì sulla precedente decisione
del 9.6.2011 del Ministero pubblico.
Si
ricorre contro la decisione 4.4.2012 di collocamento per contestare la
decisione giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011.
2.6
Simile
modo d’agire è contrario anzitutto alle norme generali sul reclamo, e assurge a
manifesto abuso della via ricorsuale del reclamo.
Anzitutto
nel gravame, riguardo la decisione precedente (del 9.6.2011), non sono eccepiti
- quali questioni pregiudiziali - difetti materiali o formali della decisione
9.6.2011
di gravità tali da comprometterne la validità e la regolare crescita
in giudicato. Per ammissione medesima della reclamante, ella ha ricevuto la decisione,
che non è stata impugnata in nessun modo.
Inoltre,
è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente
decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: la via del reclamo
non può assurgere a mezzo di revisione camuffata.
Infine,
in quanto non contesta direttamente la decisione impugnata, ma una precedente,
il reclamo non rispetta le esigenze in materia di motivazione giusta l’art. 385
cpv. 1 lit. b CPP: difetto peraltro non sanabile giusta l’art. 385 cpv. 2 CPP.
2.7
Per
questi motivi, il reclamo è irricevibile. Ciò fa decadere anche l’effetto
sospensivo al gravame, concesso con decreto del 20.4.2012.
3.3.1
RE
1.
postula la concessione dell’assistenza giudiziaria in relazione al gravame presentato
a questa Corte.
3.2
Pacifica è la competenza di questa Corte a decidere su
tale istanza in virtù dell'art. 10 della nuova legge sull'assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011, in vigore retroattivamente all'1.1.2011,
limitatamente al merito, ovvero alla procedura di reclamo.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale
cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art.
29.
cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti.
3.3
Considerato
quanto indicato ai punti precedenti, ed
in particolare quanto riferito sul carattere abusivo del gravame, è rifiutata
la concessione dell’assistenza giudiziaria.
4.
Visto
quanto sopra il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme menzionate ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento) sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv.
2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster