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Decisione

60.2012.148

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena

9 maggio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa del 23.11.2009 per contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico, la reclamante è stata condannata al pagamento di una multa di CHF

100.-- (DA __________).

Con decreto d’accusa del 7.10.2010 per

infrazione alla LStup, la qui reclamante è stata condannata al lavoro di pubblica

utilità di 20 ore (DA __________).

Entrambi

i decreti sono cresciuti in giudicato.

b.Con scritto 12.11.2010, riferito al DA __________, la

Sezione esecuzione e pene ha informato la reclamante che, per le 20 ore di

lavoro di utilità pubblica, sarebbe stata prossimamente contattata (inc. __________).

Preso

atto che la multa relativa al DA __________ non era stata pagata, l’Ufficio

incasso e pene alternative (UIPA) ha scritto alla reclamante in data 24.1.2011

sollecitando il pagamento (inc. UIPA __________).

Con

successivo scritto del 14.2.2011, e con riferimento al DA __________, l’UIPA ha

convocato la reclamante per il 24.10.2011 (inc. __________).

Non

essendo comparsa l’UIPA, con ulteriore scritto del 24.2.2011, ha convocato

nuovamente la reclamante per il 16.3.2011.

Non

essendo comparsa nuovamente l’UIPA, in data 16.3.2011, ha chiesto al Ministero

pubblico di valutare l’eventuale commutazione in pena pecuniaria o pena detentiva.

In data 17.3.2011, essendo ritornata (non ritirata) la raccomandata 24.2.2011,

l’UIPA ha convocato la reclamante per il 22.3.2011.

Anche

in quest’occasione la reclamante non si è presentata.

c.

Con decisione

giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011, il Ministero pubblico ha convertito

la condanna al lavoro di utilità pubblica di 20 ore del DA __________ in una

pena detentiva di 5 giorni.

Quale

rimedio giuridico era (erroneamente) indicato quello dell’opposizione entro 10

giorni (inc. MP __________). La decisione è certamente pervenuta alla qui reclamante.

d.In data 30.8.2011, l’Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi (UGPC) ha scritto alla qui reclamante chiedendo di

comunicare entro il 16.9.2011 una data per l’inizio dell’espiazione (inc. GPC __________).

In

data 31.8.2011 la reclamante ha contattato telefonicamente l’UGPC comunicando

che l’8.9.2011 sarebbe partita per le __________ e non sapeva ancora quando sarebbe

rientrata. Di fatto è poi rientrata il 19.9.2011 (vedi lettera manoscritta

della reclamante del 12/15.12.2011).

In

data 7.11.2011 l’UGPC ha nuovamente scritto alla reclamante, chiedendole di

prendere contatto entro il 15.12.2011.

Con

lettera manoscritta 12/15.12.2011 la reclamante ha comunicato che a partire dal

14.12.2011 sarebbe stata assente per un periodo di studio all’estero per tre mesi

assicurando che, al suo rientro, avrebbe immediatamente preso contatto con

l’UGPC per concordare la data per l’espiazione della pena.

Preso

atto della lettera manoscritta, in data 15.12.2011 l’UGPC ha fissato alla reclamante

un ultimo termine al 30.3.2012 (ovvero dopo il previsto rientro in Svizzera)

per prendere contatto in vista dell’espiazione, ritenuto che, in difetto di

cenni da parte della reclamante, avrebbe emesso una convocazione d’ufficio e se

del caso un ordine di arresto.

e.

Il termine del

30.3.2012 è scaduto senza cenno alcuno da parte della reclamante. Di

conseguenza, in data 4.4.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli

ha ordinato il collocamento della reclamante nella sezione aperta del carcere a

partire dal 24.4.2012 per espiare la pena di cinque giorni di detenzione (inc.

GPC __________).

f.

Con gravame del

16.4.2012, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 4.4.2012 del giudice

dei provvedimenti coercitivi, la concessione dell’assistenza giudiziaria e

dell’effetto sospensivo. Quest’ultimo, dati i tempi stretti, è stato concesso

con decreto presidenziale del 20.4.2012. Nel gravame la reclamante sostiene di

non aver ricevuto gli scritti dell’UIPA e quindi di essere rimasta all’oscuro

degli scritti all’origine della decisione del 9.6.2011, di modo che la

procedura che ha portato a detta decisione sarebbe stata viziata per violazione

del diritto di essere sentita. La decisione del 4.4.2012, in quanto si fonda su

quella del 9.6.2011, poggerebbe su di un accertamento incompleto e inesatto dei

fatti. Per questo dovrebbe essere annullata.

g.Contestualmente, la reclamante ha presentato

un’istanza di revisione alla Corte di appello e di revisione penale del

Tribunale d’appello contro la decisione giudiziaria indipendente del 9.6.2011

del Ministero pubblico.

h.Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il giudice

dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto

il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la

precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale

istanza di revisione.

Nel

merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi

rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella

decisione del 4.4.2012. Non ci sono perciò motivi per annullare la decisione

impugnata.

i.

Nelle proprie

osservazioni del 19.4.2012, il procuratore pubblico si limita ad osservare la

regolare notificazione della decisione del 9.6.2011 e l’assenza di contatti della

reclamante con persone del Ministero pubblico a seguito della stessa decisione.

j.

Con scritto di

replica del 25/26.4.2012, la reclamante ribadisce di aver preso contatto con l’autorità

dopo la decisione del 9.6.2011, ma di non aver ricevuto indicazioni sulla

modalità di impugnazione. La decisione del 4.4.2012 è da annullare in quanto si

fonda sulla viziata decisione del 9.6.2012.

Considerandi

1.

Con

decreto 20.4.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al

gravame il postulato effetto sospensivo.

2.

2.1

La

Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano

le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e

stabiliscono la relativa procedura.

Giusta

l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal

giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra

l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le

deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare

nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).

Contro

le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero

pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi

dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che

statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e

delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).

2.2

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.3

Il

gravame – inoltrato il 16.4.2012 a questa Corte – contro la decisione 4.4.2012 del giudice dei

provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è

tempestivo.

In

quanto diretto contro una decisione di collocamento iniziale, il gravame

sarebbe di principio proponibile, con riserva di quanto si dirà riguardo alla

motivazione ed al contenuto.

RE

1, quale condannata e persona contro la quale è diretta la decisione impugnata,

è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

2.4

Giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami vanno presentati e motivati per iscritto. Per

quanto attiene alle esigenze riguardo alla motivazione, occorre far riferimento

alla norma contenuta nelle disposizioni generali in materia di ricorso. L’art. 385

cpv. 1 CPP richiede che il ricorso, per essere motivato, debba indicare con

precisione i punti della decisione che si intende impugnare, i motivi a

sostegno di una diversa decisione, nonché i mezzi di prova invocati.

2.5

Nel

presente caso, l’intera motivazione del ricorso 16.4.2012 verte non sulla decisione

4.4.2012

del giudice dei provvedimenti coercitivi, bensì sulla precedente decisione

del 9.6.2011 del Ministero pubblico.

Si

ricorre contro la decisione 4.4.2012 di collocamento per contestare la

decisione giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011.

2.6

Simile

modo d’agire è contrario anzitutto alle norme generali sul reclamo, e assurge a

manifesto abuso della via ricorsuale del reclamo.

Anzitutto

nel gravame, riguardo la decisione precedente (del 9.6.2011), non sono eccepiti

- quali questioni pregiudiziali - difetti materiali o formali della decisione

9.6.2011

di gravità tali da comprometterne la validità e la regolare crescita

in giudicato. Per ammissione medesima della reclamante, ella ha ricevuto la decisione,

che non è stata impugnata in nessun modo.

Inoltre,

è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente

decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: la via del reclamo

non può assurgere a mezzo di revisione camuffata.

Infine,

in quanto non contesta direttamente la decisione impugnata, ma una precedente,

il reclamo non rispetta le esigenze in materia di motivazione giusta l’art. 385

cpv. 1 lit. b CPP: difetto peraltro non sanabile giusta l’art. 385 cpv. 2 CPP.

2.7

Per

questi motivi, il reclamo è irricevibile. Ciò fa decadere anche l’effetto

sospensivo al gravame, concesso con decreto del 20.4.2012.

3.3.1

RE

1.

postula la concessione dell’assistenza giudiziaria in relazione al gravame presentato

a questa Corte.

3.2

Pacifica è la competenza di questa Corte a decidere su

tale istanza in virtù dell'art. 10 della nuova legge sull'assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011, in vigore retroattivamente all'1.1.2011,

limitatamente al merito, ovvero alla procedura di reclamo.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al

gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale

cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art.

29.

cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto

alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità

di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti.

3.3

Considerato

quanto indicato ai punti precedenti, ed

in particolare quanto riferito sul carattere abusivo del gravame, è rifiutata

la concessione dell’assistenza giudiziaria.

4.

Visto

quanto sopra il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a

carico dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento) sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv.

2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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