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Decisione

60.2012.156

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante

14 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i presunti reati fiscali riguarderebbero la mancata registrazione contabile di

cifre d’affari e quindi di utili“ (istanza

12.03./17.04.2012, p. 2, doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il

procuratore generale si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte;

che PI 1, dal canto suo, non si è opposto

alla richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che il capo del Dipartimento federale delle

finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere

un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle

contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,

d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);

che

sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione

continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti

fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita

d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);

che le autorità della Confederazione, dei

Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle

autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria

per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1

LIFD);

che l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di

favorire la collaborazione più ampia possibile tra le autorità (decisione TF

2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II 318 consid. 6.1.);

che

inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami

penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________,

__________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale

federale, aveva stabilito quanto segue:

"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un

procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente

terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad

un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP

(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del

28.7.2008).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),

Considerandi

applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al

quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non

appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono

manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito

di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione

2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

"D'altronde

l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,

per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.

La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale

delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza

dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in

quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II

407.

consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come

già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella

consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel

procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità

di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta

dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata

in modo

legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999

B 92.13

n. 5, consid. 2a).

La

giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame

da parte dell'autorità fiscale. In

particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non

sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di

consultare indistintamente e senza obiettivo

concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)";

che gli stessi principi valgono oggi per

l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in

particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui

è chiesta la compulsazione degli atti degli incarti penali inerenti a PI 1 – si

deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale

sugli interessi personali di PI 1 ad esaminare gli atti degli incarti penali nel

frattempo archiviati inerenti a quest’ultimo e trasmessi dal Ministero pubblico

a questa Corte, segnatamente gli incarti MP __________, MP __________ e MP __________,

potendo essere potenzialmente utili ai fini delle sue incombenze;

che a ciò aggiungasi che PI 1 non si è opposto

alla richiesta;

che di conseguenza questa Corte autorizza

un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano,

gli atti degli incarti penali MP __________, MP __________ e MP __________,

concordando i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda,

compatibilmente con i suoi impegni;

che il funzionario è, se necessario, autorizzato

a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;

che, per contro, per quanto concerne

l’incarto DA __________ sfociato nella sentenza 6.12.2005 della Pretura penale

(inc. __________) non viene autorizzato l’accesso all’IS 1, poiché riguarda una

fattispecie/un reato, che esula dalla presente richiesta;

che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

che stante la natura della richiesta, si rinuncia

al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta

giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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