60.2012.157
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
14 giugno 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2012.157
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.157
Lugano
14 giugno
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.03./17.04.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli
atti riguardanti procedimenti penali nel frattempo archiviati inerenti, tra
gli altri, alla __________ (AU PI 1);
premesso che la richiesta datata 12.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 17.04.2012, producendo parimenti l’incarto penale MP
__________ riguardante la __________ e PI 1;
richiamato lo scritto 19.04.2012 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che comunica di non avere alcuna
obiezione a che l’incarto venga visionato dall’autorità istante;
rilevato che PI 1, __________, AU della già
__________, __________, poi __________, __________, radiata d’ufficio il
27.05.2008 (cfr. RC) – interpellato da questa Corte – non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, unitamente all’incarto penale MP __________ nel frattempo
archiviato – il (in seguito IS 1), con riferimento all’inchiesta fiscale
speciale (ex art. 190 ss. LIFD) condotta dai collaboratori dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni a carico di __________ e di __________ chiede di
poter consultare gli atti degli incarti penali inerenti, tra l’altro, alle
seguenti società con sede a __________, segnatamente __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e la __________, __________;
che a suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa
che a carico di __________ e di __________ sussisterebbero sospetti di gravi
infrazioni fiscali perpetrate nell’ambito della gestione delle predette
società, avendo in particolare occultato "(…) all’autorità fiscale l’entità delle
prestazioni valutabili in denaro corrisposte, violando così la legge federale
del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (…) e causando un mancato
incasso all’erario di importi molto elevati"; gli stessi si sarebbero
inoltre "(…) serviti di numerosi rendiconti falsi commettendo così il
reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)" e che "(…). Principalmente i presunti reati
fiscali riguarderebbero la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e
quindi di utili" (istanza 12.03./17.04.2012, p. 2, doc.
1.a);
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’AU PI 1 della già __________, __________, poi __________,
__________, radiata d’ufficio il 27.05.2008 (cfr. RC), non ha presentato osservazioni;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare
l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in
collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se
esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o
d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);
che
sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione
continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti
fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita
d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);
che
le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei
Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della
LIFD, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (art. 195 LIFD in
relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD);
che
l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia
possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3;
DTF 134 II 318 consid. 6.1.);
che
inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami
penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________,
__________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del
Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun
modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a
far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP.
In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons.
6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non sia
stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di
un'altra autorità (DTF 124 II 58
consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995
del
14 marzo 1996, in: ASA
65 pag. 649, consid. 5b)";
che gli stessi principi valgono oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in
particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui
è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale MP __________
inerente alla (già) __________ e al suo AU PI 1 – si deve, di principio,
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali
di PI 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale in questione nel frattempo
archiviato (trasmesso dal Ministero pubblico a questa Corte), potendo essere
potenzialmente utili ai fini delle sue incombenze;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico non si è opposto alla richiesta;
che di conseguenza – dopo la crescita in
giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario
dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti
dell’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni;
che il funzionario è, se necessario,
autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette
considerazioni;
che stante la natura della richiesta, si
rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione.
Considerandi
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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