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Decisione

60.2012.16

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)

23 febbraio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

5. Questa Corte – considerati in particolare le diverse

istanze ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) presentate dalla qui istante

all’allora Camera dei ricorsi penali (sentenza 25.01.2010, inc. CRP

60.2009.390; sentenza 25.11.2009, inc. CRP 60.2009.310; sentenza 14.10.2008,

inc. CRP 60.2008.240 e 22.03.2007, inc. CRP 60.2007.48) e la presente richiesta,

le competenze conferite all’Amministrazione federale delle dogane dalle Leggi

federali (tra cui l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut

e l’art. 43 cpv. 2 LImT) nonché il tenore degli art. 30 DPA, art. 114 LD e art.

75 LIVA – ritiene di dover emanare una decisione di principio.

La Corte dei reclami penali riconosce, di

principio, all’IS 1 – quale autorità incaricata di perseguire e giudicare le

infrazioni in applicazione delle Leggi federali (tra cui figurano in

particolare l’art. 128 LD,

l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) e del

DPA – un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso,

fotocopiare) gli atti di

procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali

ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale,

la Pretura penale, la Corte di

appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta

in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza

di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (perseguire/giudicare le

Considerandi

infrazioni previste dalle leggi federali) e i fatti oggetto del procedimento

penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).

In

caso di dubbio l’IS 1, può presentare a questa Corte un’istanza

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi

coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in

applicazione della predetta disposizione.

6.

Per quanto interessa la fattispecie in esame –

visti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità per cui è chiesta la

compulsazione degli atti dell’incarto penale TPC __________, ritenuti inoltre gli

art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA inerenti all’assistenza tra le autorità

nonché l’art. 128 LD e l’art. 103 cpv. 2 LIVA (art. 88 cpv. 2 vLIVA) sulla

competenza dell’IS 1 – si deve ammettere un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 3 e di

PI 4. Alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ potrebbero,

in effetti, essere utili all’IS 1 ai fini dell’inchiesta da lei avviata a

carico di quest’ultimi e per stabilire se PI 3 e PI 4, entrambi cittadini

germanici, abbiano o meno commesso delle infrazioni ai sensi della LD

rispettivamente ai sensi della LIVA in relazione alle fattispecie del

procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 22.09.2011 (inc. TPC __________).

Di conseguenza un funzionario dell’IS 1, è

autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale TPC __________

presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i

collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni. Il

funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle

sue incombenze.

7.

Considerate

la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa

decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la DPA, la

LD, la LIVA, la LIAut, la LImT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è evasa

ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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