60.2012.16
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)
23 febbraio 2012Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2012.16
Data decisione, Autorità:
23.02.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.16
Lugano
23 febbraio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.11.2011/18.01.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare
gli atti dell’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 11.11.2011
è stata inviata al Ministero pubblico (ndr: non è dato a sapere quando è ivi
giunta), che – per il tramite del
procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci, a seguito del sollecito 16/17.01.2012 da parte
dell’istante – l’ha trasmessa (erroneamente) il 17.01.2012 al Tribunale penale
cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
17/18.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
22.09.2011 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato PI 3 e PI
4, cittadini __________, venditori ambulanti di tappeti, autori colpevoli di
ripetuta truffa aggravata (perpetrata mediante le modalità dell’Enkeltrickbetrug
e del Teppichbetrug) ed ha condannato PI 3 alla
pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e ne ha disposto
la liberazione (richiamando l’art. 231 cpv. 2 CPP), e PI 4 alla pena detentiva
di quindici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), decidendo parimenti
di mantenerlo in carcerazione di sicurezza giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP e meglio
come descritto nella sentenza di condanna di cui all’incarto TPC __________.
La
predetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione
dell’art. 437 cpv. 2 CPP.
2. Con
la presente istanza – trasmessa, come visto in entrata, per competenza a questa
Corte – l’IS 1 (di seguito IS 1), richiamando gli art. 30 DPA, art. 114 LD e art.
75 LIVA, chiede l’autorizzazione a consultare gli atti del succitato procedimento
penale (nel frattempo archiviato)
con la facoltà di estrarne delle copie.
A
suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa in particolare che nell’ambito del
suddetto procedimento penale le è stata richiesta assistenza amministrativa
riguardo agli aspetti doganali "(…)
delle immissioni in libera pratica di tappeti da parte della ditta __________
di __________ " (ndr. cfr., al proposito, AI 22 e AI 27 – inc. MP __________),
che "per quanto è a nostra conoscenza PI 3 e PI 4 attuavano i loro
raggiri contattando i potenziali clienti da porta in porta, ovvero con un
sistema di vendita ambulante", che "le informazioni
attualmente in nostro possesso (ndr: l’11.11.2011), purtroppo, non
chiarificano la provenienza della merce oggetto della truffa e l’eventuale
liceità dell’immissione in libera pratica nel territorio doganale svizzero",
che l’immissione in libera pratica di merce in elusione dei controlli doganali
oppure la dichiarazione di un valore inferiore a quello reale configurerebbero
un’infrazione alla LD e alla LIVA, che "(…) l’imposta sull’importazione
è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio
svizzero. (…)" e che "(…). Sulla fattura il fornitore estero
deve indicare il prezzo di vendita previsto o che intende realizzare",
adducendo parimenti di essere competente per il perseguimento delle citate
infrazioni [art. 128 LD e art. 88 (v)LIVA (art. 103 cpv. 2 LIVA)] e di aver avviato
un’inchiesta penale a carico di PI 3 e di PI 4 (istanza 11.11.2011/18.01.2012,
p. 1 e 2, doc. 1.b).
Il procuratore pubblico e il Tribunale
penale cantonale non hanno formulato osservazioni nei loro rispettivi scritti
di trasmissione per competenza della presente istanza.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Ora, per quanto concerne la sua
competenza, l’istante invoca l’art. 128 LD [secondo cui le infrazioni sono
perseguite e giudicate secondo la LD e il DPA (cpv. 1) e l’Amministrazione
delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (cpv.
2)] e il previgente art. 88 LIVA, che dall’1.01.2010 è stato sostituito
dall’art. 103 cpv. 2 LIVA (secondo cui l’azione penale per le infrazioni in
materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di
imposta sull’acquisto spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni,
quella in materia di imposta sull’importazione all’Amministrazione federale
delle dogane), essendo stata abrogata la LIVA del 2.09.1999 e sostituita dalla
LIVA del 12.06.2009 (entrata in vigore l’1.01.2010).
Giova
altresì evidenziare che l’imposta sull’importazione è riscossa dall’Amministrazione
delle dogane, che emana le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 cpv.
1 LIVA). Gli organi dell’Amministrazione delle dogane hanno la facoltà di procedere
a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la
tassazione. Gli articoli 68-70, 73-75 e 79 LIVA sono applicabili per analogia
(art. 62 cpv. 2 LIVA).
Circa
la consultazione degli atti l’istante richiama l’art. 30 DPA inerente
all’assistenza fra le autorità [che prevede, tra l’altro, che le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei
Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle
autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali
amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni
occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che
possono avere importanza per il procedimento penale (cpv. 1); l’assistenza può
essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici,
segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni,
ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta
nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli
171–173 CPP
devono essere serbati (cpv. 2); del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili
gli articoli 43–48 CPP (cpv. 3)], l’art. 114 LD [secondo cui l’Amministrazione
delle dogane e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza
amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente
(cpv. 1); le autorità svizzere comunicano all’Amministrazione delle dogane
dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili
della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti
ch’essa deve applicare (cpv. 2)] e infine l’art. 75 LIVA inerente
all’assistenza amministrativa [che sancisce in particolare che le autorità fiscali della Confederazione,
dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello
svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le
notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la
consultazione degli atti ufficiali (cpv. 1); le autorità amministrative della
Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte
le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel
capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni richieste possono
essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge e per la riscossione
dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente; su
richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 2); un’informazione può essere
negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se
l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti
dell’autorità sollecitata; il segreto postale e delle telecomunicazioni deve
essere tutelato (cpv. 3)], che, come visto, è applicabile per analogia (art. 62
cpv. 2 LIVA).
Fatti
5. Questa Corte – considerati in particolare le diverse
istanze ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) presentate dalla qui istante
all’allora Camera dei ricorsi penali (sentenza 25.01.2010, inc. CRP
60.2009.390; sentenza 25.11.2009, inc. CRP 60.2009.310; sentenza 14.10.2008,
inc. CRP 60.2008.240 e 22.03.2007, inc. CRP 60.2007.48) e la presente richiesta,
le competenze conferite all’Amministrazione federale delle dogane dalle Leggi
federali (tra cui l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut
e l’art. 43 cpv. 2 LImT) nonché il tenore degli art. 30 DPA, art. 114 LD e art.
75 LIVA – ritiene di dover emanare una decisione di principio.
La Corte dei reclami penali riconosce, di
principio, all’IS 1 – quale autorità incaricata di perseguire e giudicare le
infrazioni in applicazione delle Leggi federali (tra cui figurano in
particolare l’art. 128 LD,
l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) e del
DPA – un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso,
fotocopiare) gli atti di
procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali
ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale,
la Pretura penale, la Corte di
appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta
in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza
di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (perseguire/giudicare le
Considerandi
infrazioni previste dalle leggi federali) e i fatti oggetto del procedimento
penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).
In
caso di dubbio l’IS 1, può presentare a questa Corte un’istanza
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi
coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in
applicazione della predetta disposizione.
6.
Per quanto interessa la fattispecie in esame –
visti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità per cui è chiesta la
compulsazione degli atti dell’incarto penale TPC __________, ritenuti inoltre gli
art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA inerenti all’assistenza tra le autorità
nonché l’art. 128 LD e l’art. 103 cpv. 2 LIVA (art. 88 cpv. 2 vLIVA) sulla
competenza dell’IS 1 – si deve ammettere un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 3 e di
PI 4. Alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ potrebbero,
in effetti, essere utili all’IS 1 ai fini dell’inchiesta da lei avviata a
carico di quest’ultimi e per stabilire se PI 3 e PI 4, entrambi cittadini
germanici, abbiano o meno commesso delle infrazioni ai sensi della LD
rispettivamente ai sensi della LIVA in relazione alle fattispecie del
procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 22.09.2011 (inc. TPC __________).
Di conseguenza un funzionario dell’IS 1, è
autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale TPC __________
presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni. Il
funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle
sue incombenze.
7.
Considerate
la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa
decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la DPA, la
LD, la LIVA, la LIAut, la LImT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è evasa
ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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