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Decisione

60.2012.171

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante

14 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2012.171

Data decisione, Autorità:

14.06.2012, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2012.171

Lugano

14 giugno

2012/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12.03./23.04.2012 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare

gli atti riguardanti procedimenti penali nel frattempo archiviati inerenti,

tra gli altri, a PI 1;

premesso che la richiesta datata 12.03.2012

è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,

a questa Corte con scritto 23.04.2012, producendo un incarto penale inerente a PI

1;

richiamato lo scritto 25.04.2012 del procuratore

generale, che comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi

al prudente giudizio di questa Corte;

richiamato inoltre lo scritto 4/7.05.2012

di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale

contesta recisamente le accuse mosse nei suoi confronti e si rimette al

prudente giudizio di questa Corte in merito alla presente richiesta;

rilevato che l’autorità istante non ha

presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza – trasmessa

dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione

dell’art. 62 cpv. 4 LOG, unitamente all’incarto penale MP __________ inerente a

PI 1 e altre persone – il IS 1 (in seguito IS 1), con riferimento all’inchiesta

fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) condotta dai collaboratori

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a carico di __________ e di PI

1 chiede di poter consultare gli atti degli incarti penali inerenti, tra gli

altri, a quest’ultimo, così come gli atti riguardanti le seguenti società con

sede a __________, segnatamente __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e la __________, __________;

che a suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa

che a carico di __________ e di PI 1 sussisterebbero sospetti di gravi

infrazioni fiscali perpetrate nell’ambito della gestione delle predette società,

avendo in particolare occultato "(…)

all’autorità fiscale l’entità delle prestazioni valutabili in denaro

corrisposte, violando così la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta

federale diretta (…) e causando un mancato incasso all’erario di importi molto

elevati"; gli stessi si sarebbero inoltre "(…) serviti di

numerosi rendiconti falsi commettendo così il reato di frode fiscale (art. 186

LIFD)" e che "(…). Principalmente i presunti reati fiscali riguarderebbero

la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e quindi di utili" (istanza 12.03./23.04.2012, p. 2, doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il

procuratore generale e PI 1 si sono rimessi al prudente giudizio di questa

Corte;

che

Considerandi

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che il capo del Dipartimento federale delle

finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a

svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle

contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,

d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);

che

sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione

continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti

fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita

d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);

che le autorità della Confederazione, dei

Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle

autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria

per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1

LIFD);

che

l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia

possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3;

DTF 134 II 318 consid. 6.1.);

che

inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami

penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________,

__________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del

Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:

"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un

procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente

terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad

un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP

(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del

28.7

).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),

applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al

quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non

appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono

manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito

di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione

2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

"D'altronde

l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,

per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.

La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale

delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza

dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in

quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II

407.

consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come

già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella

consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel

procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità

di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta

dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata

in modo

legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE

1999.

B 92.13 n. 5, consid. 2a).

La

giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame

da parte dell'autorità fiscale. In

particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non

sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di

consultare indistintamente e senza obiettivo

concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)";

che gli stessi principi valgono oggi per

l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale MP __________

nel frattempo archiviato inerente, tra l’altro, alla persona di PI 1 – a

giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex

art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali di

quest’ultimo ad esaminare gli atti del citato incarto, poiché concerne altre

persone / altre società che non sono indicate nella presente richiesta ed il

suo contenuto esula dalla presente istanza, essendo la fattispecie estranea al

contesto ricercato dall’IS 1;

che

in siffatte circostanze l’istanza deve essere respinta;

che stante la natura della richiesta, si

rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta

giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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