60.2012.171
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
14 giugno 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2012.171
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.171
Lugano
14 giugno
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.03./23.04.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare
gli atti riguardanti procedimenti penali nel frattempo archiviati inerenti,
tra gli altri, a PI 1;
premesso che la richiesta datata 12.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 23.04.2012, producendo un incarto penale inerente a PI
1;
richiamato lo scritto 25.04.2012 del procuratore
generale, che comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi
al prudente giudizio di questa Corte;
richiamato inoltre lo scritto 4/7.05.2012
di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale
contesta recisamente le accuse mosse nei suoi confronti e si rimette al
prudente giudizio di questa Corte in merito alla presente richiesta;
rilevato che l’autorità istante non ha
presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente istanza – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, unitamente all’incarto penale MP __________ inerente a
PI 1 e altre persone – il IS 1 (in seguito IS 1), con riferimento all’inchiesta
fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) condotta dai collaboratori
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a carico di __________ e di PI
1 chiede di poter consultare gli atti degli incarti penali inerenti, tra gli
altri, a quest’ultimo, così come gli atti riguardanti le seguenti società con
sede a __________, segnatamente __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e la __________, __________;
che a suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa
che a carico di __________ e di PI 1 sussisterebbero sospetti di gravi
infrazioni fiscali perpetrate nell’ambito della gestione delle predette società,
avendo in particolare occultato "(…)
all’autorità fiscale l’entità delle prestazioni valutabili in denaro
corrisposte, violando così la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta
federale diretta (…) e causando un mancato incasso all’erario di importi molto
elevati"; gli stessi si sarebbero inoltre "(…) serviti di
numerosi rendiconti falsi commettendo così il reato di frode fiscale (art. 186
LIFD)" e che "(…). Principalmente i presunti reati fiscali riguarderebbero
la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e quindi di utili" (istanza 12.03./23.04.2012, p. 2, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il
procuratore generale e PI 1 si sono rimessi al prudente giudizio di questa
Corte;
che
Considerandi
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che il capo del Dipartimento federale delle
finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a
svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle
contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,
d’assistenza o d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD);
che
sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione
continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti
fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita
d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD);
che le autorità della Confederazione, dei
Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle
autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria
per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1
LIFD);
che
l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia
possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3;
DTF 134 II 318 consid. 6.1.);
che
inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami
penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________,
__________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del
Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7
).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),
applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono
manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito
di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione
2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407.
consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999.
B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)";
che gli stessi principi valgono oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale MP __________
nel frattempo archiviato inerente, tra l’altro, alla persona di PI 1 – a
giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex
art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali di
quest’ultimo ad esaminare gli atti del citato incarto, poiché concerne altre
persone / altre società che non sono indicate nella presente richiesta ed il
suo contenuto esula dalla presente istanza, essendo la fattispecie estranea al
contesto ricercato dall’IS 1;
che
in siffatte circostanze l’istanza deve essere respinta;
che stante la natura della richiesta, si
rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster