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Decisione

60.2012.175

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale istante

25 maggio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il 25.01./25.02.2011 dalla IS 1, per il tramite della sua segretaria avv. __________

(in cui ha postulato di

ottenere la trasmissione di alcune decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2), ed

ha deciso di trasmetterle, in copia, i decreti di non luogo a procedere

29.11.2010 (NLP __________), 27.12.2010 (NLP __________) e 7.01.2011 (NLP __________),

nonché le decisioni 16.02.2011 (inc. CRP __________), 16.02.2011 (inc. CRP __________)

e 23.03.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali /

della Corte dei reclami penali;

che con istanza datata 22.03.2012 inviata

al Ministero pubblico (cui è giunta il giorno successivo) la IS 1 ha domandato al procuratore pubblico di comunicare lo stadio dei procedimenti penali inerenti

all’avv. PI 2 in cui la medesima è parte denunciata e di concederle l’accesso

agli atti degli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________

e MP __________;

che con scritto 24.04.2012 il procuratore

pubblico ha trasmesso, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,

a questa Corte la suddetta istanza, preavvisando favorevolmente la richiesta, trasmettendo

parimenti gli incarti NLP __________ (composto dagli inc. MP __________ e MP __________),

NLP __________ (inc. MP __________) e NLP __________ (inc. MP __________) nel

frattempo archiviati;

che

con scritto 26.04.2012 la IS 1, richiamando la sua istanza datata 22.03.2012 e

la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) emanata da questa Corte, ha precisato

che "(…). La nostra

istanza 22 marzo 2012, salvo altri procedimenti che attualmente fossero

pendenti davanti alla CRP, è riferita agli stessi incarti sopra citati [ndr:

riferendosi agli incarti penali di cui le sono state trasmesse i decreti/le decisioni

unitamente alla sentenza 7.04.2011 (inc. CRP __________)] ed è quindi già

stata accolta e va dunque intesa quale richiesta di ricevere le eventuali

decisioni che fossero ulteriormente state emesse da Autorità superiori, a

seguito di impugnativa" (scritto 26.04.2012, doc. 3);

che l’avv. PI 2, dal canto suo, chiede di

respingere la richiesta di accedere agli atti riguardo agli incarti MP __________

e MP __________ "(….),

stante, inter alia, la circostanza che detti procedimenti sono collegati e

compenetranti con gli incarti ancora sotto inchiesta giudiziaria (INC.__________,

INC.__________, INC.__________), ovvero coperti da segreto istruttorio, da una

parte, e dall’altra parte, che la IS 1 può attendere l’esito di tali

procedimenti, per un quadro più completo della situazione, nell’interesse di

tutti, non ravvisando alcuna urgenza" (osservazioni 21.05.2012, doc. 6);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – stante la decisione

7.04.2011 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità

istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4

LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS

Considerandi

1.

prevalente sui diritti personali dell’avv. PI 2 ad esaminare anzitutto tutti gli atti del procedimento penale sfociato

dapprima nel decreto di non

luogo a procedere 29.11.2010 [inc. NLP __________ (inc. MP __________) del

Ministero pubblico] a seguito della di lei denuncia/querela 12/13.08.2010 sporta

nei confronti dell’avv. __________, di __________ e dell’avv. __________ per

diverse ipotesi di reato e nei confronti del pretore __________ e di dipendenti

della società __________ per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio,

decreto che è poi stato impugnato all’allora Camera dei ricorsi penali, la

quale con giudizio 16.02.2011 (inc. CRP __________) ha dichiarato irricevibile

l’istanza di promozione dell’accusa 10.12.2010 inoltrata dall’avv. PI 2; con sentenza

7.02.2012

il Tribunale federale ha infine respinto, nella misura in cui era

ammissibile, il ricorso presentato da quest’ultima avverso la decisione

dell’allora CRP (inc. TF __________);

che

la stessa IS 1 è inoltre autorizzata ad esaminare tutti gli atti del

procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 27.12.2010

emanato dal procuratore pubblico a carico dell’avv. __________ [inc. NLP __________

(inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito della denuncia/querela

12/13.08.2010 sporta dall’avv. PI 2 nei confronti, tra l’altro, di quest’ultimo

per diverse ipotesi di reato; adita dall’avv. PI 2 con un’istanza di promozione

dell’accusa ex art. 186 CPP TI, l’allora Camera dei ricorsi penali l’ha

dichiarata irricevibile con decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________); avverso

questo giudizio l’avv. PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale federale che

l’ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5.07.2011 (inc.

TF __________);

che

la IS 1 istante è infine autorizzata ad esaminare tutti gli atti del

procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere

7.01.2011

[inc. NLP __________ (inc. MP __________ e inc. MP __________) del

Ministero pubblico] a seguito

delle denunce/querele 7/8.07.2010, 16.12.2010 e 5.01.2011 dell’avv. PI 2

presentate nei confronti dell’avv. __________, di __________, dell’avv. __________

e dell’avv. __________; adita dalla denunciante con giudizio 23.03.2011 questa

Corte ne ha poi respinto, per quanto ricevibile, il reclamo (inc. CRP __________);

con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso,

nella misura in cui era ammissibile, presentato dall’avv. PI 2 avverso il giudizio

della CRP (inc. TF __________), poiché

il loro contenuto potrebbe essere utile ai fini delle sue incombenze;

che

la richiesta dell’avv. PI 2 di negare l’accesso agli atti dei procedimenti

penali di cui agli incarti MP __________ e MP __________ non può essere accolta

da questa Corte, considerato che gli stessi sono conclusi/archiviati e ritenuto

inoltre che la IS 1, quale autorità di prima istanza, esercita il potere

disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti) per tutte le violazioni da essi

commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento,

alle norme deontologiche e allo statuto (art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);

che ciò è sufficiente per ammettere un

interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti

personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

che in siffatte circostanze – dopo la

crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in

originale, gli incarti NLP __________

(una mappetta grigia), NLP __________ (una mappetta verde) e NLP __________ (una

mappetta verde) del Ministero pubblico, e gli incarti CRP __________,

CRP __________ e CRP __________ (tre mappette arancioni) alla IS 1, con l’obbligo di restituirli al

Ministero pubblico rispettivamente a questa Corte, al più tardi, al termine

delle sue incombenze;

che la IS 1 istante potrà, se del caso,

fotocopiare i documenti utili per le sue mansioni;

che

l’istanza è accolta ai sensi

delle precedenti considerazioni;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione

che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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