60.2012.175
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale istante
25 maggio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2012.175
Data decisione, Autorità:
25.05.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.175
Lugano
25 maggio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.03./24.04.2012 – completata il
26.04.2012 –presentata dalla
IS 1
rappr. da: avv.
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti di alcuni incarti penali (nel frattempo archiviati) e la
trasmissione di eventuali ulteriori decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2;
premesso che la richiesta datata 22.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 23.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 24.04.2012, preavvisandola favorevolmente;
richiamato lo scritto di complemento 26.04.2012
dell’autorità istante e le osservazioni 21.05.2012 dell’avv. PI 2, di cui si
dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con sentenza 7.04.2011 questa Corte ha
accolto (ai sensi dei considerandi) l’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata
Fatti
il 25.01./25.02.2011 dalla IS 1, per il tramite della sua segretaria avv. __________
(in cui ha postulato di
ottenere la trasmissione di alcune decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2), ed
ha deciso di trasmetterle, in copia, i decreti di non luogo a procedere
29.11.2010 (NLP __________), 27.12.2010 (NLP __________) e 7.01.2011 (NLP __________),
nonché le decisioni 16.02.2011 (inc. CRP __________), 16.02.2011 (inc. CRP __________)
e 23.03.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali /
della Corte dei reclami penali;
che con istanza datata 22.03.2012 inviata
al Ministero pubblico (cui è giunta il giorno successivo) la IS 1 ha domandato al procuratore pubblico di comunicare lo stadio dei procedimenti penali inerenti
all’avv. PI 2 in cui la medesima è parte denunciata e di concederle l’accesso
agli atti degli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________
e MP __________;
che con scritto 24.04.2012 il procuratore
pubblico ha trasmesso, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG,
a questa Corte la suddetta istanza, preavvisando favorevolmente la richiesta, trasmettendo
parimenti gli incarti NLP __________ (composto dagli inc. MP __________ e MP __________),
NLP __________ (inc. MP __________) e NLP __________ (inc. MP __________) nel
frattempo archiviati;
che
con scritto 26.04.2012 la IS 1, richiamando la sua istanza datata 22.03.2012 e
la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) emanata da questa Corte, ha precisato
che "(…). La nostra
istanza 22 marzo 2012, salvo altri procedimenti che attualmente fossero
pendenti davanti alla CRP, è riferita agli stessi incarti sopra citati [ndr:
riferendosi agli incarti penali di cui le sono state trasmesse i decreti/le decisioni
unitamente alla sentenza 7.04.2011 (inc. CRP __________)] ed è quindi già
stata accolta e va dunque intesa quale richiesta di ricevere le eventuali
decisioni che fossero ulteriormente state emesse da Autorità superiori, a
seguito di impugnativa" (scritto 26.04.2012, doc. 3);
che l’avv. PI 2, dal canto suo, chiede di
respingere la richiesta di accedere agli atti riguardo agli incarti MP __________
e MP __________ "(….),
stante, inter alia, la circostanza che detti procedimenti sono collegati e
compenetranti con gli incarti ancora sotto inchiesta giudiziaria (INC.__________,
INC.__________, INC.__________), ovvero coperti da segreto istruttorio, da una
parte, e dall’altra parte, che la IS 1 può attendere l’esito di tali
procedimenti, per un quadro più completo della situazione, nell’interesse di
tutti, non ravvisando alcuna urgenza" (osservazioni 21.05.2012, doc. 6);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – stante la decisione
7.04.2011 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità
istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4
LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS
Considerandi
1.
prevalente sui diritti personali dell’avv. PI 2 ad esaminare anzitutto tutti gli atti del procedimento penale sfociato
dapprima nel decreto di non
luogo a procedere 29.11.2010 [inc. NLP __________ (inc. MP __________) del
Ministero pubblico] a seguito della di lei denuncia/querela 12/13.08.2010 sporta
nei confronti dell’avv. __________, di __________ e dell’avv. __________ per
diverse ipotesi di reato e nei confronti del pretore __________ e di dipendenti
della società __________ per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio,
decreto che è poi stato impugnato all’allora Camera dei ricorsi penali, la
quale con giudizio 16.02.2011 (inc. CRP __________) ha dichiarato irricevibile
l’istanza di promozione dell’accusa 10.12.2010 inoltrata dall’avv. PI 2; con sentenza
7.02.2012
il Tribunale federale ha infine respinto, nella misura in cui era
ammissibile, il ricorso presentato da quest’ultima avverso la decisione
dell’allora CRP (inc. TF __________);
che
la stessa IS 1 è inoltre autorizzata ad esaminare tutti gli atti del
procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 27.12.2010
emanato dal procuratore pubblico a carico dell’avv. __________ [inc. NLP __________
(inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito della denuncia/querela
12/13.08.2010 sporta dall’avv. PI 2 nei confronti, tra l’altro, di quest’ultimo
per diverse ipotesi di reato; adita dall’avv. PI 2 con un’istanza di promozione
dell’accusa ex art. 186 CPP TI, l’allora Camera dei ricorsi penali l’ha
dichiarata irricevibile con decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________); avverso
questo giudizio l’avv. PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale federale che
l’ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5.07.2011 (inc.
TF __________);
che
la IS 1 istante è infine autorizzata ad esaminare tutti gli atti del
procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere
7.01.2011
[inc. NLP __________ (inc. MP __________ e inc. MP __________) del
Ministero pubblico] a seguito
delle denunce/querele 7/8.07.2010, 16.12.2010 e 5.01.2011 dell’avv. PI 2
presentate nei confronti dell’avv. __________, di __________, dell’avv. __________
e dell’avv. __________; adita dalla denunciante con giudizio 23.03.2011 questa
Corte ne ha poi respinto, per quanto ricevibile, il reclamo (inc. CRP __________);
con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso,
nella misura in cui era ammissibile, presentato dall’avv. PI 2 avverso il giudizio
della CRP (inc. TF __________), poiché
il loro contenuto potrebbe essere utile ai fini delle sue incombenze;
che
la richiesta dell’avv. PI 2 di negare l’accesso agli atti dei procedimenti
penali di cui agli incarti MP __________ e MP __________ non può essere accolta
da questa Corte, considerato che gli stessi sono conclusi/archiviati e ritenuto
inoltre che la IS 1, quale autorità di prima istanza, esercita il potere
disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti) per tutte le violazioni da essi
commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento,
alle norme deontologiche e allo statuto (art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);
che ciò è sufficiente per ammettere un
interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti
personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che in siffatte circostanze – dopo la
crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in
originale, gli incarti NLP __________
(una mappetta grigia), NLP __________ (una mappetta verde) e NLP __________ (una
mappetta verde) del Ministero pubblico, e gli incarti CRP __________,
CRP __________ e CRP __________ (tre mappette arancioni) alla IS 1, con l’obbligo di restituirli al
Ministero pubblico rispettivamente a questa Corte, al più tardi, al termine
delle sue incombenze;
che la IS 1 istante potrà, se del caso,
fotocopiare i documenti utili per le sue mansioni;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle precedenti considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione
che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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