60.2012.179
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante
25 maggio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2012.179
Data decisione, Autorità:
25.05.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.179
Lugano
25 maggio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.03./27.04.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti
penali e delle decisioni inerenti a un assicurato dal 2007 ad oggi per poter
definire lo stato medico dell’assicurato;
premesso che la richiesta datata 21.03.2012
è giunta al Ministero pubblico il 23.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 27.04.2012, allegando
tre incarti penali inerenti a PI 2 concernenti fattispecie del 2007 e del 2009,
segnalando parimenti di non avere obiezioni alla richiesta;
richiamate le osservazioni 8/9.05.2012 di PI
2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica in particolare di
non opporsi all’esame degli incarti penali, anche se a suo giudizio l’Ufficio
istante é già in possesso di tutti gli elementi per emanare la sua decisione,
avendogli già trasmesso la sua ultima decisione penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 28.06.2010 il Ministero pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale PI 2 (__________), detenuto il 1°.08.2009, siccome ritenuto
colpevole di impedimento degli atti dell’autorità e ingiuria in merito ai fatti
accaduti il 1°.08.2009, di incendio colposo in merito ai fatti accaduti il
Fatti
7.08.2009 e di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere
autorizzato, a __________, tra il 15 e il 16 luglio 2007, consumato in
un’occasione un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina" ed ha
proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria (da dedursi il carcere
preventivo sofferto di un giorno), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, al pagamento di una multa e della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________,
MP __________ e MP __________);
che il predetto decreto è
passato in giudicato il 29.07.2010;
che
con la presente istanza (trasmessa per competenza a questa Corte in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG) l’Ufficio istante ha chiesto al Ministero pubblico di
ottenere la trasmissione degli incarti penali inerenti a PI 2 dal 2007 ad oggi;
che a suffragio della sua richiesta ha
precisato che PI 2 ha beneficiato di una rendita intera AI, grado d’invalidità
al 100%, dall’1.01.2001 al 28.02.2005, la quale è stata poi ridotta della metà e
infine sospesa in applicazione dell’art. 21 cpv. 5 LPGA durante il periodo
d’incarcerazione a seguito del suo arresto avvenuto in __________;
che, essendo rientrato in Svizzera, PI 2
sollecita ora il ripristino della rendita e il di lui patrocinatore ha
informato l’Ufficio istante di essere in possesso solamente del DA datato
28.06.2010;
che avendo aperto d’ufficio una revisione
per ripristinare (eventualmente) la rendita a favore di PI 2, necessita dunque
di questi incarti penali/queste decisioni per poter definire un profilo medico
aggiornato dell’assicurato;
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico ha trasmesso a questa Corte tre incarti penali nel
frattempo archiviati sfociati nel DA __________ emanato il 28.06.2010 a carico
di PI 2 inerente a fattispecie
Considerandi
del 2007 e del 2009, segnalando parimenti di non avere obiezioni alla richiesta;
che PI 2, dal canto suo, non si oppone alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente istanza
(da cui emerge che l’Ufficio istante deve esaminare la richiesta di PI 2 di essere posto nuovamente al beneficio di una rendita AI) e richiamati
in particolare l’art. 57 lit. g LAI (secondo cui gli uffici AI hanno il compito
di emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità)
e l’art. 32 cpv. 1 lit. a LPGA (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie
della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano
gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta
scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare
o restituire prestazioni) – è certamente dato un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante ad esaminare
gli incarti penali MP __________, MP __________ e MP __________, sfociati nel
decreto di accusa 28.06.2010 (DA __________), passato in giudicato il
29.07
, potendo essere utili per le sue incombenze, in particolare per
completare "lo stato
medico dell’assicurato";
che di conseguenza un collaboratore dell’IS
1.
è autorizzato ad esaminare gli incarti penali MP __________, MP __________ e
MP __________ (nel frattempo archiviati) e il relativo DA __________ del
28.06.2010
emanato a carico di PI 2 presso il Ministero pubblico, concordando i
tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;
che il collaboratore è, se del caso,
autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle
precedenti considerazioni;
visto
l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la
LAI ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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