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Decisione

60.2012.179

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

25 maggio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

7.08.2009 e di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere

autorizzato, a __________, tra il 15 e il 16 luglio 2007, consumato in

un’occasione un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina" ed ha

proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria (da dedursi il carcere

preventivo sofferto di un giorno), sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni, al pagamento di una multa e della tassa di giustizia e delle

spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________,

MP __________ e MP __________);

che il predetto decreto è

passato in giudicato il 29.07.2010;

che

con la presente istanza (trasmessa per competenza a questa Corte in applicazione

dell’art. 62 cpv. 4 LOG) l’Ufficio istante ha chiesto al Ministero pubblico di

ottenere la trasmissione degli incarti penali inerenti a PI 2 dal 2007 ad oggi;

che a suffragio della sua richiesta ha

precisato che PI 2 ha beneficiato di una rendita intera AI, grado d’invalidità

al 100%, dall’1.01.2001 al 28.02.2005, la quale è stata poi ridotta della metà e

infine sospesa in applicazione dell’art. 21 cpv. 5 LPGA durante il periodo

d’incarcerazione a seguito del suo arresto avvenuto in __________;

che, essendo rientrato in Svizzera, PI 2

sollecita ora il ripristino della rendita e il di lui patrocinatore ha

informato l’Ufficio istante di essere in possesso solamente del DA datato

28.06.2010;

che avendo aperto d’ufficio una revisione

per ripristinare (eventualmente) la rendita a favore di PI 2, necessita dunque

di questi incarti penali/queste decisioni per poter definire un profilo medico

aggiornato dell’assicurato;

che, come esposto in entrata, il

procuratore pubblico ha trasmesso a questa Corte tre incarti penali nel

frattempo archiviati sfociati nel DA __________ emanato il 28.06.2010 a carico

di PI 2 inerente a fattispecie

Considerandi

del 2007 e del 2009, segnalando parimenti di non avere obiezioni alla richiesta;

che PI 2, dal canto suo, non si oppone alla

richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente istanza

(da cui emerge che l’Ufficio istante deve esaminare la richiesta di PI 2 di essere posto nuovamente al beneficio di una rendita AI) e richiamati

in particolare l’art. 57 lit. g LAI (secondo cui gli uffici AI hanno il compito

di emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità)

e l’art. 32 cpv. 1 lit. a LPGA (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie

della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano

gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta

scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare

o restituire prestazioni) – è certamente dato un interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante ad esaminare

gli incarti penali MP __________, MP __________ e MP __________, sfociati nel

decreto di accusa 28.06.2010 (DA __________), passato in giudicato il

29.07

, potendo essere utili per le sue incombenze, in particolare per

completare "lo stato

medico dell’assicurato";

che di conseguenza un collaboratore dell’IS

1.

è autorizzato ad esaminare gli incarti penali MP __________, MP __________ e

MP __________ (nel frattempo archiviati) e il relativo DA __________ del

28.06.2010

emanato a carico di PI 2 presso il Ministero pubblico, concordando i

tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;

che il collaboratore è, se del caso,

autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle

precedenti considerazioni;

visto

l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la

LAI ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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