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Decisione

60.2012.18

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

21 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 della somma di CHF 2'000.-- a titolo di risarcimento (DA __________);

che il citato decreto è passato in giudicato il

14.03.2006;

che con la presente istanza – trasmessa

dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere

copia del surriferito decreto di accusa, poiché ha buttato la copia in suo

possesso ed è intenzionata ad avviare un procedimento a carico di PI 2, non avendole versato l’importo di CHF

2'000.--;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2,

essendo stata la qui istante parte (in qualità di parte

civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale di cui all’incarto DA __________

nel frattempo archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte

Considerandi

(quale parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo

terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e

dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità

della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in

veste di parte (civile);

che a ciò aggiungasi che essa ha bisogno di

questo documento, essendo intenzionata a recuperare il credito di CHF 2'000.-- nei

confronti di PI 2 di cui al

decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________);

che di conseguenza il decreto di accusa

8.02.2006

(DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla

presente decisione;

che non si prelevano tassa di giustizia e

spese, ritenuto che l’istante è già stata parte al procedimento penale nel

frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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