60.2012.18
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
21 febbraio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.18
Data decisione, Autorità:
21.02.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.18
Lugano
21 febbraio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/19.01.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa
(cresciuto in giudicato) emanato nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto penale DA __________;
premesso che la richiesta datata 13.01.2012
è giunta al Ministero pubblico il 18.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 18/19.01.2012, comunicando
parimenti che nulla osta da parte sua all’invio del citato decreto di accusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia sporta l’1/5.12.2005 da IS 1, il procuratore pubblico
Arturo Garzoni ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di accusa
8.02.2006 a carico di PI 2, mediante il quale è stato posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto e di abuso di
un impianto di elaborazione in relazione ai fatti avvenuti il 26.11.2005 ed è
stata, tra l’altro, proposta la sua condanna al versamento alla parte civile IS
Fatti
1 della somma di CHF 2'000.-- a titolo di risarcimento (DA __________);
che il citato decreto è passato in giudicato il
14.03.2006;
che con la presente istanza – trasmessa
dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere
copia del surriferito decreto di accusa, poiché ha buttato la copia in suo
possesso ed è intenzionata ad avviare un procedimento a carico di PI 2, non avendole versato l’importo di CHF
2'000.--;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2,
essendo stata la qui istante parte (in qualità di parte
civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale di cui all’incarto DA __________
nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
Considerandi
(quale parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo
terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e
dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nell’istanza e la finalità
della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in
veste di parte (civile);
che a ciò aggiungasi che essa ha bisogno di
questo documento, essendo intenzionata a recuperare il credito di CHF 2'000.-- nei
confronti di PI 2 di cui al
decreto di accusa 8.02.2006 (DA __________);
che di conseguenza il decreto di accusa
8.02.2006
(DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla
presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e
spese, ritenuto che l’istante è già stata parte al procedimento penale nel
frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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