Lexipedia

Decisione

60.2012.182

Istanza di ispezione degli atti. terzo (parente dell'imputata deceduta) quale istante (istanza respinta)

7 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

9.07.2012) questa Corte ha chiesto alla qui istante di produrre un documento

attestante il suo grado di parentela con __________ (doc. 2 e doc. 3);

che

con lettera 17/20.07.2012 IS 1 afferma in particolare di non essere in grado di

produrre un atto ufficiale attestante il legame di parentela con la sua prozia ┼__________ (nata il __________ e deceduta il __________) e

sorella di suo nonno (nato il __________), producendo copia di alcuni documenti

che attesterebbero i legami esistenti tra ┼__________ e la qui istante (doc. 4);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che la documentazione prodotta dalla qui

istante non è, in effetti, sufficiente per dimostrare l’effettivo grado di

Considerandi

parentela tra la qui istante e ┼__________ (cfr., al proposito, doc. 4.a –doc. 4.f);

che dai fatti accaduti e dalla condanna

di ┼__________, nel frattempo

deceduta, sono comunque trascorsi oltre novant’anni;

che non va inoltre dimenticato il diritto

all’oblio della persona che ha subito la condanna, anche se nel frattempo è

deceduta, e dei di lei eventuali eredi;

che va in ogni modo rilevato che la

sentenza richiesta inerente alla persona di ┼__________ e trasmessa a questa Corte, in copia, dal Tribunale

penale cantonale è purtroppo per la maggior parte difficilmente leggibile essendo

stata emanata nel lontano 1921;

che

in siffatte circostanze a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse

giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 prevalente sugli interessi

personali di ┼__________ rispettivamente dei suoi eventuali eredi

per poter accedere alla sua sentenza di condanna del 13.04.1921;

che

l’istanza deve dunque essere respinta;

che

stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia

e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster