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Decisione

60.2012.186

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

18 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il suddetto decreto è passato in giudicato il 3.08.2009;

che

con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a

questa Corte – il patrocinatore di IS 1 evidenzia che nell’ambito della domanda

di naturalizzazione agevolata presentata dal suo assistito è emerso che egli,

il 30.06.2009, è stato condannato per alcuni reati; di conseguenza chiede di poter

esaminare l’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 30.06.2009, in

particolare la predetta decisione (doc. 1.a e procura ivi annessa);

che, come esposto in entrata, il

procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi

del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che

Considerandi

come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle

richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il

procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante

ad ottenere copia del decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) emanato a

suo carico (passato in giudicato il 3.08.2009), poiché l’ha interessato personalmente

in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita di

tale documento per la sua domanda di naturalizzazione;

che

di conseguenza il decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) viene trasmesso,

in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che questa Corte autorizza inoltre IS 1,

rispettivamente i collaboratori dello PR 1, __________, ad esaminare presso il

Ministero pubblico tutti gli atti degli incarti penali MP __________ e MP __________

e, se del caso, a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze,

concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che non si prelevano tassa di giustizia e

spese, essendo stato l’istante già parte ai procedimenti penali MP __________ e

MP __________ (sfociati nel DA __________) nel frattempo archiviati;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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