60.2012.186
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
18 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.186
Data decisione, Autorità:
18.05.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.186
Lugano
18 maggio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.04./4.05.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un
incarto penale nel frattempo archiviato, in particolare la decisione emanata
a suo carico;
premesso che la richiesta datata 27.04.2012
è giunta al Ministero pubblico il 30.04.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 4.05.2012, informando parimenti che nulla osta alla visione
dell’incarto penale (con eventuale estrapolazione di copie) da parte
dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 30.06.2009 l’allora procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto,
di danneggiamento e di violazione di domicilio (in relazione ai fatti accaduti
ad __________ il 5.01.2009), nonché di contravvenzione alla LStup, e preso atto
del consenso espresso il 28.03.2009, ha proposto la sua condanna al lavoro di
pubblica utilità di centoventi ore e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le
sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________ e MP
__________);
che
Fatti
il suddetto decreto è passato in giudicato il 3.08.2009;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – il patrocinatore di IS 1 evidenzia che nell’ambito della domanda
di naturalizzazione agevolata presentata dal suo assistito è emerso che egli,
il 30.06.2009, è stato condannato per alcuni reati; di conseguenza chiede di poter
esaminare l’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 30.06.2009, in
particolare la predetta decisione (doc. 1.a e procura ivi annessa);
che, come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
Considerandi
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il
procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante
ad ottenere copia del decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) emanato a
suo carico (passato in giudicato il 3.08.2009), poiché l’ha interessato personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di
tale documento per la sua domanda di naturalizzazione;
che
di conseguenza il decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) viene trasmesso,
in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che questa Corte autorizza inoltre IS 1,
rispettivamente i collaboratori dello PR 1, __________, ad esaminare presso il
Ministero pubblico tutti gli atti degli incarti penali MP __________ e MP __________
e, se del caso, a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e
spese, essendo stato l’istante già parte ai procedimenti penali MP __________ e
MP __________ (sfociati nel DA __________) nel frattempo archiviati;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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