60.2012.198
Istanza di ispezione degli atti. DSS - Ufficio di sanità quale istante
6 giugno 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.198
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. DSS - Ufficio di sanità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.198
Lugano
6 giugno 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/14.05.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso;
premesso che la richiesta datata 7.05.2012 è
giunta alla Corte di appello e di revisione penale l’8.05.2012, che – per il
tramite del suo presidente
Giovanna Roggero-Will – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 11/14.05.2012, di cui si
dirà in seguito;
richiamate le osservazioni 15/16.05.2012
del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa
Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per
eventualmente opporsi all’accoglimento dell’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni
23/24.05.2012 del dr. med. PI 2
(patr. da: avv. PR 1, __________),
mediante le quali comunica di acconsentire all’invio di una copia integrale
della sentenza menzionata dall’Ufficio istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con sentenza 21.09.2005 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________
(in __________) ha riconosciuto PI 2 complice di infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti e autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale
sugli stupefacenti; in applicazione della pena, lo ha condannato a 7 mesi di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni e al versamento di un risarcimento compensativo allo
Stato di CHF 12'000.--, disponendo la confisca dello stupefacente e del denaro
sotto sequestro;
che
il 12.12.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
nella misura della sua ammissibilità, il ricorso del condannato contro la
sentenza di primo grado;
che
con sentenza 3.07.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto
pubblico (nella misura della sua ammissibilità) e il ricorso per cassazione entrambi
presentati da PI 2 (decisione TF __________);
che
la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione
dell’art. 437 cpv. 2 CPP;
che
con scritto 7/8.05.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha
postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in
copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del
dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso,
essendo pendente a suo carico un procedimento amministrativo (doc. 1.a);
che
con scritto 11/14.05.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale,
giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza, a questa Corte la
richiesta del 7/8.05.2012 dell’IS 1, precisando in particolare di aver inviato alla
predetta autorità la sentenza richiesta in versione anonimizzata (reperibile su
internet), ma che la stessa domanda la trasmissione, in copia, della sentenza
nella sua versione integrale e munita di timbro d’intimazione (doc. 1 e doc.
1.b);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di
questa Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per
eventualmente opporsi al accoglimento dell’istanza;
che
il dr. med. PI 2, dal canto suo, acconsente all’invio di una copia integrale
della sentenza in questione;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base
della presente istanza e le competenze dell’Ufficio istante e considerata
inoltre la LSan – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv.
4 LOG dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali del dr. med. PI 2, che
peraltro non si è opposto alla richiesta, ad ottenere la trasmissione, in
copia, della sentenza del Tribunale federale inerente a quest’ultimo;
che
in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di
appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione
integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ datata 3.07.2007
emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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