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Decisione

60.2012.203

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

21 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è dunque passato in giudicato;

che

con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore MLaw __________,

chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale in questione, avendo

la Sezione della circolazione stradale aperto nei suoi confronti un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre, impartendo un termine per

presentare osservazioni (doc. 1.a e copia della procura ivi annessa);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta, rilevando nondimeno che il rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che

come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle

Considerandi

richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il

procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza, la

finalità della richiesta e il contenuto del decreto di non luogo a procedere

30.03.2012

(NLP __________) – è, di principio, adempiuto un interesse giuridico

legittimo di IS 1 (e di riflesso del suo patrocinatore) ai sensi dell’art. 62

cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti dell’incarto penale NLP __________ nel frattempo

archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in

veste di parte, tuttavia limitatamente alla fattispecie che lo ha toccato

direttamente;

che

considerato come il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (AI

1), quale unico atto istruttorio dell’incarto penale in questione, concerne

anche altre persone/altre fattispecie, al patrocinatore dell’istante viene

trasmesso, in copia, il verbale d’interrogatorio 31.01.2012 di IS 1 con la

documentazione ivi annessa (doc. 6 di cui al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 15.03.2012, AI 1 – inc. NLP __________) e il decreto di non luogo a

procedere 30.12.2012 emanato a suo carico (NLP __________), e ciò a tutela

degli interessi delle altre parti citate nel predetto rapporto;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4

LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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