60.2012.203
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
21 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.203
Data decisione, Autorità:
21.05.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.203
Lugano
21 maggio
2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.05.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti del incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 9.05.2012
(anticipata via fax) è giunta al Ministero pubblico di Bellinzona il
14.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15/16.05.2012, comunicando
in particolare che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le parti
possano visionare gli atti del procedimento penale in questione, segnalando che
il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (inc. NLP __________) concerne anche altre tre persone (di cui
una è minorenne);
letti ed esaminati gli
atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 31.01.2012 IS 1 è stato interrogato dinanzi alla polizia in qualità di
imputato per l’ipotesi di reato di infrazione sub. contravvenzione alla LStup
nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di un’altra persona (doc.
6, AI 1 – inc. NLP __________);
che
il 30.03.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo
a procedere in ordine al suddetto procedimento penale, ma ha formalmente
ammonito IS 1 (NLP __________ – inc. MP __________);
che
avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta
Fatti
i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore MLaw __________,
chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale in questione, avendo
la Sezione della circolazione stradale aperto nei suoi confronti un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre, impartendo un termine per
presentare osservazioni (doc. 1.a e copia della procura ivi annessa);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta, rilevando nondimeno che il rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle
Considerandi
richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il
procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza, la
finalità della richiesta e il contenuto del decreto di non luogo a procedere
30.03.2012
(NLP __________) – è, di principio, adempiuto un interesse giuridico
legittimo di IS 1 (e di riflesso del suo patrocinatore) ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti dell’incarto penale NLP __________ nel frattempo
archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte, tuttavia limitatamente alla fattispecie che lo ha toccato
direttamente;
che
considerato come il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (AI
1), quale unico atto istruttorio dell’incarto penale in questione, concerne
anche altre persone/altre fattispecie, al patrocinatore dell’istante viene
trasmesso, in copia, il verbale d’interrogatorio 31.01.2012 di IS 1 con la
documentazione ivi annessa (doc. 6 di cui al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 15.03.2012, AI 1 – inc. NLP __________) e il decreto di non luogo a
procedere 30.12.2012 emanato a suo carico (NLP __________), e ciò a tutela
degli interessi delle altre parti citate nel predetto rapporto;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4
LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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