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Decisione

60.2012.210

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante rispettivamente imputato quale istante

27 giugno 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i citati decreti sono passati in giudicato;

che l’1.03.2010 l’allora sostituto procuratore

pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale

IS 1 siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni in

relazione ai fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 28.02.2009 e

l’1.03.2009 ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di

CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e

meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è passato in

giudicato il 12.04.2010;

che

con la presente istanza –

completata su richiesta di questa Corte con scritto 11/15.06.2012 – IS 1 chiede

la trasmissione, in copia, "(…) dei documenti della denuncia penale a

carico mio (…), del sig. __________ e della sig.ra __________ " (istanze 12/24.05.2012 e 11/15.06.2012);

che

a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia di tale documentazione

avendo smarrito l’intero incarto e dovendo sottoporlo al giudizio del suo patrocinatore

(istanza 11/15.06.2012);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, __________, __________

e il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, essendo stato il qui istante

parte (in qualità di denunciante/querelante rispettivamente di imputato) ai due

procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Considerandi

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante

rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati,

egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che,

nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art.

62.

cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché i procedimenti penali di cui agli

incarti MP __________ e DA __________ lo hanno interessato personalmente in

veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione per sottoporla al

suo patrocinatore;

che

di conseguenza, tutti gli atti dell’incarto MP __________ e tutti gli atti

dell’incarto DA __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente

alla presente decisione;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte ai citati

procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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