60.2012.210
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante rispettivamente imputato quale istante
27 giugno 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.210
Data decisione, Autorità:
27.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante rispettivamente imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.210
Lugano
27 giugno
2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/24.05.2012 – completata l’11/15.06.2012
–presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti dei procedimenti
penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ nel frattempo archiviati;
premesso che la richiesta datata 12.05.2012
è giunta al Ministero pubblico il 18.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 23/24.05.2012, osservando
di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela penale datata 13.03.2009 (spedita il
15.03.2009 e giunta al Ministero pubblico il 18.03.2009) sporta da IS 1 –
completata il 24.03.2009 e il 2.04.2009 dinanzi alla polizia – nei confronti di
__________, di __________ e contro ignoti per diverse ipotesi di reato in relazione
ai fatti accaduti a __________ la sera dell’8.03.2009, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in tre decreti
distinti datati 27.04.2009 emanati dall’allora sostituto procuratore pubblico
Margherita Lanzillo, segnatamente nel DA __________ a carico di __________
(ritenuto colpevole di vie di fatto, ma mandato esente da pena, ritenuto il
comportamento sconveniente di IS 1 ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, applicato
per analogia), nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________
(per le ipotesi di reato di aggressione, danneggiamento e minaccia) e infine
nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per
le ipotesi di reato di vie di fatto e di aggressione);
che
Fatti
i citati decreti sono passati in giudicato;
che l’1.03.2010 l’allora sostituto procuratore
pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
IS 1 siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni in
relazione ai fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 28.02.2009 e
l’1.03.2009 ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e
meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è passato in
giudicato il 12.04.2010;
che
con la presente istanza –
completata su richiesta di questa Corte con scritto 11/15.06.2012 – IS 1 chiede
la trasmissione, in copia, "(…) dei documenti della denuncia penale a
carico mio (…), del sig. __________ e della sig.ra __________ " (istanze 12/24.05.2012 e 11/15.06.2012);
che
a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia di tale documentazione
avendo smarrito l’intero incarto e dovendo sottoporlo al giudizio del suo patrocinatore
(istanza 11/15.06.2012);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, __________, __________
e il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, essendo stato il qui istante
parte (in qualità di denunciante/querelante rispettivamente di imputato) ai due
procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Considerandi
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante
rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati,
egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che,
nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art.
62.
cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché i procedimenti penali di cui agli
incarti MP __________ e DA __________ lo hanno interessato personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione per sottoporla al
suo patrocinatore;
che
di conseguenza, tutti gli atti dell’incarto MP __________ e tutti gli atti
dell’incarto DA __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte ai citati
procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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