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Decisione

60.2012.213

Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)

31 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare

un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo

sull’evoluzione del criminale finanziario "tipo" presso la Sezione

Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal

25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master

presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e

documentazione ivi annessa);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua

richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza

di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo

alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui

diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti

il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati;

che

considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi

inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti

gli interessati;

che

Considerandi

in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli

atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli

anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero

pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare

i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata;

che

nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel

sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli

anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà

avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni

dei collaboratori della sua cancelleria;

che

per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati

in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso

il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della

sua cancelleria/dei procuratori pubblici;

che

l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini

della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione

dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di

giustizia di Lugano;

che

IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti

dalla sede dell’esame degli atti;

che

la trattazione dei dati dovrà essere anonima;

che

IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una

dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che

stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa

di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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