60.2012.213
Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)
31 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.213
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.213
Lugano
31 maggio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/25.05.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti di procedimenti penali inerenti a reati finanziari riguardanti il
periodo 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema
informatico AGITI;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1, studentessa di economia politica, chiede di poter visionare gli atti di procedimenti
penali riguardanti reati finanziari inerenti agli anni 2001-2011 e di estrapolare
Fatti
i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare
un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo
sull’evoluzione del criminale finanziario "tipo" presso la Sezione
Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal
25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master
presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e
documentazione ivi annessa);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua
richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza
di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo
alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui
diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti
il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati;
che
considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi
inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti
gli interessati;
che
Considerandi
in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli
atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli
anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero
pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare
i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata;
che
nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel
sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli
anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà
avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni
dei collaboratori della sua cancelleria;
che
per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati
in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso
il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della
sua cancelleria/dei procuratori pubblici;
che
l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini
della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione
dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di
giustizia di Lugano;
che
IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti
dalla sede dell’esame degli atti;
che
la trattazione dei dati dovrà essere anonima;
che
IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una
dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa
di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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