60.2012.214
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
23 luglio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.214
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.214
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/25.05.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto
NLP __________ (inc. MP __________);
premesso che la richiesta datata 15.05.2012
è giunta al Ministero pubblico il 16.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 24/25.05.2012, rimettendosi
parimenti al prudente giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 13/15.06.2012 di
PI 3 e 16/20.06.2012 di PI 2, di cui si dirà in seguito;
rilevato che IS 1, al quale su richiesta (per
il tramite del padre) è stato prorogato il termine fino al 6.07.2012, ha rinunciato
a presentare osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della segnalazione 15/18.10.2007 da parte di PI 3 nei confronti di PI
2, suo vicino di casa, in relazione al fatto che il di lui cane avrebbe
azzannato una capretta all’interno della sua (di lui) proprietà, è stato aperto
un procedimento penale a carico di quest’ultimo per l’ipotesi di reato di atti
contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6 LOP sfociato nella decisione
irrita di non luogo a procedere interno 25.03.2008 (con motivazione sommaria), non
intimata alle parti, emanata dall’allora sostituto procuratore pubblico
Clarissa Torricelli per inesistenza degli estremi di reato, essendo stato
accertato che i due cani di PI 2 non hanno mai creato problemi (NLP __________
– inc. MP __________);
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per
competenza, a questa Corte – IS
1, figlio di PI 3, chiede la trasmissione, tramite posta elettronica, degli
atti del surriferito incarto
penale riguardante il "(…) violento attacco di uno dei numerosi cani
dei signori __________ ad una capra nel giardino accanto alla mia proprietà a __________
" (istanza 15/25.05.2012);
che a suffragio della sua richiesta precisa
di necessitare di tale documentazione essendo "(…) stato ultimamente
attaccato dal cane dei Signori PI 2 sul mio piazzale di casa a pochi metri dal
fatto accaduto nel 2007/2008 (sono riuscito ad arretrare salvandomi) e essendo
coinvolto in una susseguente denuncia penale da parte della Sig.a __________
nei miei confronti (…)" (istanza
15/25.05.2012);
che
con scritto 13/15.06.2012 PI 3 ha dato il suo consenso in merito alla presente
istanza inoltrata dal di lei figlio IS 1 (doc. 3);
che PI 2, dal canto suo, con osservazioni
16/20.06.2012 ha esposto la sua versione in merito ai fatti accaduti, senza
opporsi in modo alla presente richiesta (doc. 4);
che,
come visto in entrata, IS 1 ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
Fatti
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i
motivi addotti nella presente istanza – appare adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia della documentazione
richiesta, considerato inoltre che sua madre (PI 3) è stata parte al
Considerandi
procedimento di cui all’incarto NLP
__________ (inc. MP __________) la quale ha dato il suo consenso affinché suo
figlio possa ottenere gli atti del predetto incarto e ritenuto inoltre che PI 2
non si è opposto all’istanza;
che
di conseguenza gli atti dell’incarto penale NLP __________ (inc. MP __________), vengono trasmessi, in copia come da costante
prassi di questa Corte (e non via e-mail come richiesto), all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi
del surriferito considerando;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e
le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a
carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster