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Decisione

60.2012.214

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

23 luglio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – visti i

motivi addotti nella presente istanza – appare adempiuto un interesse giuridico

legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia della documentazione

richiesta, considerato inoltre che sua madre (PI 3) è stata parte al

Considerandi

procedimento di cui all’incarto NLP

__________ (inc. MP __________) la quale ha dato il suo consenso affinché suo

figlio possa ottenere gli atti del predetto incarto e ritenuto inoltre che PI 2

non si è opposto all’istanza;

che

di conseguenza gli atti dell’incarto penale NLP __________ (inc. MP __________), vengono trasmessi, in copia come da costante

prassi di questa Corte (e non via e-mail come richiesto), all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

l’istanza è accolta ai sensi

del surriferito considerando;

che

la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e

le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a

carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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