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Decisione

60.2012.217

Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità

23 luglio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di un controllo di Polizia (25.5.2011) avvenuto ad __________, frazione

di __________, RE 1 è stato citato presso gli uffici della Polizia cantonale in

quanto sospettato autore dei reati di incitazione all’entrata, alla partenza o

al soggiorno illegale ed impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Egli

avrebbe infatti ospitato nella sua abitazione __________, cittadino iracheno

senza permesso di soggiorno, e l’avrebbe assunto quale suo dipendente (inc. MP __________).

b. In

data 17.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere

nell’ambito del sopraindicato procedimento affermando che “(…) nel corso

dell’inchiesta non sono emersi elementi concreti di reato imputabili a RE 1

(…)” (decreto di non luogo a procedere 17.1.2012, p. 1, NLP __________).

c. Il

27.3.2012 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità

giusta gli art. 429 ss. CPP postulando la rifusione di CHF 5'570.-- a titolo di

indennità per ingiusto procedimento (CHF 6'392.56 dedotti CHF 1'000.-- già

ricevuti a titolo di ripetibili per un reclamo presso questa Corte e CHF 180.--

a titolo di danno economico), oltre interessi di mora al 5% dal 27.3.2012

(istanza 27.3.2012, p. 4, AI 15).

d.Con decisione 14.5.2012 il procuratore pubblico ha, in

parte, respinto l’istanza sopraindicata riconoscendo unicamente CHF 2'405.--

(già dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili) per spese legali (ritenendo la tariffa

oraria di CHF 300.-- eccessiva al caso e riducendo alcune prestazioni). Il

magistrato inquirente non ha per contro ammesso alcuna indennità per il danno

economico esposto, pari a CHF 180.--, affermando che “(…) meritevoli di indennizzo

sono solo le spese di una certa entità ma non gli inconvenienti minori, quali

ad esempio l’obbligo di comparire una o due volte ad un’udienza (…)” (decisione

14.5.2012, p. 3).

e.

Con il presente

gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e che gli venga

riconosciuto un indennizzo pari a “(…) CHF 5'985 di onorario, CHF 379.70 di

spese e trasferte e CHF 30.56 di IVA, dedotti i CHF 1'000 di ripetibili, per complessivi

CHF 5'390.- (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 7). A suo dire la tariffa oraria

esposta dal suo avvocato, PR 1, pari a CHF 300.-- / ora sarebbe del tutto

giustificata non essendo il caso di facile comprensione. Egli contesta inoltre

le decurtazioni effettuate dal magistrato inquirente.

f. Delle

ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico,

si dirà – se necessario – in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso

del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv.

2.

lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2

lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame – inoltrato il 25/29.5.2012 – contro la decisione 14.5.2012 del procuratore pubblico con cui

ha in parte negato un’indennità a RE 1 è tempestivo.

Il

reclamante, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato

pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o

parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,

l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

2.2

L’autorità

penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

L’indennizzo

e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate

condizioni (art. 430 CPP).

Il

decreto di non luogo a procedere può essere equiparato ad un decreto

d’abbandono, malgrado il silenzio dei lavori preparatori e della legge (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429

CPP n. 9; N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1).

Ciò non può essere tuttavia la regola: l’art. 430 CPP prevede infatti, al cpv. 1

lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o non accordare l’indennizzo o la

riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità.

Essa

codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es.,

decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino

deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale

ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa

obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.

I

lavori preparatori al CPP (Messaggio del

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232)

menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due

volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.

2.3

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità causale

dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –

S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429

CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –

M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità

del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP

– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto

di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /

I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio

del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p.

1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono

(o decreto di non luogo a procedere) o, ancora, con un’assoluzione totale oppure

soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO

Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP

n. 3).

Le autorità penali devono pronunciarsi

d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come

peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF

1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in

re F.C., consid. 5.2., inc. CRP 60.2011.222).

Gli

art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di

principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali

prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua

validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.

2.4

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o

nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Si

tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di

fiducia. Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale

(riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI)

secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era

necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o

giuridico (non deve trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e

di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I.

BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; Commentario CPP – M. MINI,

art. 429 CPP n. 5).

S. WEHRENBERG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP

n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o

un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad

essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è

della medesima opinione (aggiungendo le contravvenzioni, qualora si giunga davanti

ad un Tribunale); fa un’eccezione per i casi bagatellari.

L’allora

Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all’imputato prosciolto

spese legali nell’ambito di un’istanza di indennità per ingiusto procedimento,

faceva riferimento ai principi in materia di difensore d’ufficio sviluppati

dall’Alta Corte.

La

necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi

dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava

difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi

rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il

caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata

escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure

privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di

pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e

fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far

fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la

facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo

una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto,

era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010

in re C.P., inc. CRP 60.2010.422).

Principi

che non sono mutati con l’introduzione del CPP.

Si

può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale,

da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del

4.1.2012

consid. 2.2., concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit.

b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: “Chi dirige il procedimento

dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi

necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa

s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta

di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto

difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque

di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro

mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di

pubblica utilità superiore a 480 ore.”].

La

giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.125 del

30.5.2012

consid. 4.2.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento

all’art. 130 CPP (difesa obbligatoria).

Questa

Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.

2.5

Nella

fattispecie in esame ci si può dunque chiedere se gli interessi di RE 1 sono

stati colpiti in misura importante tale da escludere l’applicazione dell’art.

430.

CPP e se il caso ha presentato difficoltà di fatto e di diritto che

superano le sue capacità e che quindi hanno reso necessaria la presenza di un

patrocinatore. Visto, in particolar modo, il reclamo interposto davanti a questa

Corte dallo stesso imputato in merito allo svolgimento dell’interrogatorio

davanti alla Polizia cantonale ed al suo accoglimento, a tale questione si può,

eccezionalmente, rispondere positivamente.

3.3.1

RE

1.

postula la rifusione della nota d’onorario del suo difensore, avv. PR 1, pari

a CHF 5'390.-- (pari a circa 20 ore a CHF 300.-- / ora, CHF 377.-- di spese,

IVA, dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili già concesse).

3.2

Ora, ai sensi

dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto

innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato

esercizio dei suoi diritti procedurali.

Nel presente caso,

non sono contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una

rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato

inquirente.

Vanno quindi esaminate le

poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il

procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il

reclamante ha contestato in questa sede.

3.3

Innanzitutto per

quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 300.--/ora, la tesi del

reclamante non merita accoglimento.

Secondo la prassi

invalsa sino al 31.12.2010, l’allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota

d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per

la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Per

la remunerazione oraria, a partire dal 2001, l’allora Consiglio di moderazione

l’aveva fissata, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo. L’allora CRP

ha continuato a riconoscere detto importo di CHF 250.--, anche dopo

l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di

indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario

ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008

dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)]. Per casi complessi, l’allora CRP

applicava una tariffa oraria pari a CHF 300.--/ora (cfr. decisione 27.5.2009,

inc. CRP __________).

Questa Corte conferma detti

importi, che appaiono ancora adeguati.

Si rileva peraltro che anche

l’art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31.8.2010

sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura

federale prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo

a CHF 300.--. Non va inoltre dimenticato che, in una recente sentenza, il TF ha

stabilito che, in ambito civile (art. 122 cpv. 1 litt. a CPC), una tariffa

oraria minima di CHF 180.--/ora per avvocato (e CHF 110.--/ora per praticante)

sia da ritenersi equa ed adeguata in caso di difesa d’ufficio (decisione TF

4C_2/2011 del 17.5.2011).

La fattispecie in esame non

può in alcun modo essere considerata di una complessità tale da giustificare

l’applicazione di una tariffa oraria particolare.

Conformemente alla prassi

della Camera dei ricorsi penali, ripresa da questa Corte, e considerata la

complessità della fattispecie, un’indennità di CHF 250.-- / ora può essere

ritenuta adeguata.

3.4

Per quanto concerne l’esposizione

di 1 ora per “colloquio con cliente e apertura incarto” del 30.5.2011,

che il procuratore pubblico ha ridotto a 30 min, lo stesso può essere

riconosciuto così come esposto dal reclamante, trattandosi del primo colloquio

tra RE 1 ed il suo avvocato.

3.5

In merito alla “udienza

Polizia cantonale __________” del 31.5.2011 (2 ore) il magistrato

inquirente ha stralciato tale prestazione ritenuto che non vi fosse stata “(…)

alcuna udienza di Polizia nel giorno indicato”.

Il reclamante contesta tale

conclusione affermando che “(…) il suddetto incontro era stato concordato su

invito del responsabile di polizia della sede di __________, proprio per poter

discutere delle questioni riguardanti il caso di specie e di quello relativo al

signor __________, non da ultimo la questione del ‘cartellino’ di invito ad

uscire dal territorio svizzero poi giustamente inficiato a seguito di detto

colloquio. (…). Ad ogni buon conto, benché non ritenuto necessario, alla luce

delle conclusioni irriverenti, arbitrarie e destituite di fondamento avanzate

con cotanta disinvoltura dall’autorità di prime cure, il patrocinatore ha ritenuto

opportuno chiedere direttamente agli agenti partecipanti al colloquio tenutosi

il giorno 31 maggio 2011 un’attestazione scritta di conferma (…)” (reclamo

25/29.5.2012, p. 6). In tale documento (mail) il sergente __________ ha

dichiarato di confermare di aver incontrato presso gli uffici della gendarmeria

territoriale di __________ l’avv. PR 1 in due occasioni, “(…) la prima volta, se non erro il 31 maggio 2011, è avvenuto unicamente un colloquio dove

sono state chiarite diverse tematiche inerente o meno la possibilità di

visionare l’incarto (…)” (mail 22.5.2012, doc. B).

Tutto ciò ritenuto, visto

quanto affermato dallo stesso reclamante (che sembrerebbe affermare che l’avv. PR

1.

avrebbe discusso, durante tale incontro, più della situazione di __________

che di quella di RE 1) e dal sergente __________ (che afferma che nello stesso

si sarebbe discussa la possibilità o meno di vedere l’incarto), si rileva che

il tempo complessivo di tale incontro pari a 2 ore (compreso lo spostamento __________)

risulta eccessivo. Un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti appare più che

sufficiente.

3.6

Per quanto concerne lo “studio

fattispecie, esame dottrinale, stesura reclamo a Corte dei reclami penali,

Lugano 6 pg. /4cp. x racc” del 5/6.6.2011 (ridotta da 7 ore a 4 ore) e “esame

e stesura replica ad osservazioni PP Respini e Comando polizia cantonale alla

Camera dei ricorsi penali, TA, 4pg./3cp. x racc.” del 27.6.2011 (ridotta da

2.

ore a 1 ora), le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico appaiono

più che giustificate. Tutto sommato, tenuto effettivamente anche conto del

fatto che la questione sollevata dall’avv. PR 1 nel suo reclamo a questa Corte

verteva su concetti nuovi, a pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice

di procedura penale, ma anche della natura, della durata del procedimento, nonché

del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti (il procedimento era

ai suoi albori), la scrivente autorità ritiene che tali riduzioni siano

ragionevoli e compatibili con la necessaria attività espletata dal legale nella

difesa del suo assistito.

3.7

Per quanto concerne la

telefonata al Ministero pubblico del 7.6.2011 e il relativo scritto di due

pagine, il procuratore pubblico ha decurtato il dispendio orario esposto

dall’avvocato da 1 ora e 30 minuti a soli 30 minuti. Il reclamante afferma

tuttavia che già solo la telefonata sarebbe durata 15 minuti “(…) poi

compiutamente ripresa con la missiva in disamina di due pagine (…)” (reclamo

25/29.5.2012, p. 7). Pertanto visto il contenuto dello scritto ed il tempo

esposto per la telefonata sopraindicata, si ritiene giustificato un dispendio

orario complessivo pari a 45 minuti, ritenuto comunque eccessivo quello esposto

da RE 1.

4.

Al

reclamante vanno dunque riconosciute 14 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora per

complessivi CHF 3'563.--, oltre CHF 380.-- di spese e CHF 24.-- di IVA, per un

totale di CHF 3’967.--. Da tale importo vanno dedotti CHF 1'000.-- già

percepiti da RE 1 a titolo di ripetibili. Egli riceverà dunque CHF 2’967.--,

IVA compresa, a titolo di indennizzo per spese legali.

5.

Il

gravame è parzialmente accolto. Spese e tasse di giustizia ridotte sono poste a

carico di RE 1, parzialmente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss e 429 CPP, ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore

pubblico Nicola Respini è modificata in tal senso:

“1. L’istanza

di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al non luogo a procedere del 17 gennaio 2012 del Ministero pubblico

(NLP __________), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg. CPP, l’importo

complessivo di CHF 2’967.00 IVA compresa, oltre interessi al 5% dal 27.03.2012”.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le

spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico

di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

__________

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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