60.2012.218
Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità
23 luglio 2012Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
60.2012.218
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità
INDENNITÀ
RECLAMO
art. 393 CPP
art. 429 CPP
art. 430 CPP
Incarto n.
60.2012.218
Lugano
23 luglio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 25/29.5.2012
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore
pubblico Nicola Respini con cui ha parzialmente respinto la sua richiesta di
indennizzo (art. 429 CPP) (NLP __________);
richiamate le osservazioni 31.5.2012 del
magistrato inquirente, con cui si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di un controllo di Polizia (25.5.2011) avvenuto ad __________, frazione
di __________, RE 1 è stato citato presso gli uffici della Polizia cantonale in
quanto sospettato autore dei reati di entrata illegale, soggiorno illegale ed
attività lucrativa senza autorizzazione. Egli avrebbe infatti soggiornato
presso __________ e vi sarebbe stato il sospetto che fosse alle dipendenze di
quest’ultimo in qualità di pastore senza essere al beneficio del necessario
permesso di soggiorno (inc. MP __________).
b. In
data 17.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere
nell’ambito del sopraindicato procedimento affermando che “(…) in considerazione
del fatto che non è stato possibile assumere a verbale l’imputato (attualmente
senza fissa dimora) in ossequio al diritto di essere sentiti e considerando
come la versione dei fatti fornita da __________ non lasci emergere alcun elemento
costitutivo di reato imputabile ad RE 1, viene decretato un non luogo a procedere
penale nei confronti di RE 1 (…)” (decreto di non luogo a procedere 17.1.2012,
p. 2, NLP __________).
c. Il
27.3.2012 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità
giusta gli art. 429 ss. CPP postulando la rifusione di CHF 2'430.-- a titolo di
indennità per ingiusto procedimento (CHF 3'430.-- dedotti CHF 1'000.-- già ricevuti
a titolo di ripetibili per un reclamo presso questa Corte), oltre interessi di
mora al 5% dal 27.3.2012 (istanza 27.3.2012, p. 3, AI 15).
d.Con decisione 14.5.2012 il procuratore pubblico ha, in
parte, respinto l’istanza sopraindicata riconoscendo unicamente CHF 1'138.--
(già dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili) per spese legali (ritenendo la tariffa
oraria di CHF 300.-- eccessiva al caso e riducendo alcune prestazioni).
e. Con
il presente gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e che
gli venga riconosciuto un indennizzo pari a “(…) CHF 3'039.00 di onorario,
CHF 366 di spese e trasferte e CHF 25.12 di IVA, dedotti i CHF 1'000 di
ripetibili, per complessivi CHF 2’430.- (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 6).
A suo dire la tariffa oraria esposta dal suo avvocato, PR 1, pari a CHF 300.--
/ ora sarebbe del tutto giustificata non essendo il caso di facile
comprensione. Egli contesta inoltre le decurtazioni effettuate dal magistrato
inquirente.
f. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico,
si dirà – se necessario – in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 25/29.5.2012 – contro la decisione 14.5.2012 del procuratore pubblico con cui
ha in parte negato un’indennità a RE 1 è tempestivo.
Il
reclamante, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato
pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2.2
L’autorità
penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo
e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate
condizioni (art. 430 CPP).
Il
decreto di non luogo a procedere può essere equiparato ad un decreto
d’abbandono, malgrado il silenzio dei lavori preparatori e della legge (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429
CPP n. 9; N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1).
Ciò non può essere tuttavia la regola: l’art. 430 CPP prevede infatti, al cpv. 1
lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o non accordare l’indennizzo o la
riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità.
Essa
codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es.,
decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve
sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale
ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa
obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.
I
lavori preparatori al CPP (Messaggio del
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232)
menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due
volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.
2.3
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità causale
dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429
CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –
M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP
– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto
di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il
nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della
responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;
Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono
(o decreto di non luogo a procedere) o, ancora, con un’assoluzione totale oppure
soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi
d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come
peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in
re F.C., consid. 5.2., inc. CRP 60.2011.222).
Gli
art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di
principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali
prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua
validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.
2.4
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o
nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono (o decreto di non
luogo a procedere), ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini
di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Si
tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di
fiducia. Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale
(riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI)
secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era
necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o
giuridico (non deve trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e
di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I.
BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; Commentario CPP – M. MINI,
art. 429 CPP n. 5).
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP
n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o
un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad
essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è
della medesima opinione (aggiungendo le contravvenzioni, qualora si giunga davanti
ad un Tribunale); fa un’eccezione per i casi bagatellari.
L’allora
Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all’imputato prosciolto
spese legali nell’ambito di un’istanza di indennità per ingiusto procedimento,
faceva riferimento ai principi in materia di difensore d’ufficio sviluppati
dall’Alta Corte.
La
necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi
dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava
difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi
rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il
caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata
escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure
privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di
pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e
fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far
fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la
facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo
una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto,
era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010
in re C.P., inc. CRP 60.2010.422).
Principi
che non sono mutati con l’introduzione del CPP.
Si
può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale,
da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del
4.1.2012
consid. 2.2., concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit.
b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: “Chi dirige il procedimento
dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi
necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa
s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta
di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto
difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque
di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro
mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di
pubblica utilità superiore a 480 ore.”].
La
giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.125 del
30.5.2012
consid. 4.2.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento
all’art. 130 CPP (difesa obbligatoria).
Questa
Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.
2.5
Nella
fattispecie in esame ci si può dunque chiedere se gli interessi di RE 1 sono
stati colpiti in misura importante tale da escludere l’applicazione dell’art.
430.
CPP e se il caso ha presentato difficoltà di fatto e di diritto che superano
le sue capacità e che quindi hanno reso necessaria la presenza di un patrocinatore.
Visto, in particolar modo, il reclamo interposto davanti a questa Corte dallo
stesso imputato in merito allo svolgimento dell’interrogatorio davanti alla
Polizia cantonale ed al suo accoglimento, a tale questione si può,
eccezionalmente, rispondere positivamente.
3.3.1
RE
1.
postula la rifusione della nota d’onorario del suo difensore, avv. PR 1, pari
a CHF 2'430.-- (pari a 10 ore e 8 minuti a CHF 300.-- / ora, CHF 369.-- di
spese, IVA, dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili già concesse).
3.2
Ora, ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto
innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato
esercizio dei suoi diritti procedurali.
Nel presente caso,
non sono contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una
rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato
inquirente.
Vanno quindi esaminate le
poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore
pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha
contestato in questa sede.
3.3
Innanzitutto per
quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 300.--/ora, la tesi del
reclamante non merita accoglimento.
Secondo la prassi
invalsa sino al 31.12.2010, l’allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota
d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per
la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Per
la remunerazione oraria, a partire dal 2001, l’allora Consiglio di moderazione
l’aveva fissata, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo. L’allora CRP
ha continuato a riconoscere detto importo di CHF 250.--, anche dopo
l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di
indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario
ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008
dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)]. Per casi complessi, l’allora CRP
applicava una tariffa oraria pari a CHF 300.--/ora (cfr. decisione 27.5.2009,
inc. CRP __________).
Questa Corte conferma detti
importi, che appaiono ancora adeguati.
Si rileva peraltro che anche
l’art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31.8.2010
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
federale prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo
a CHF 300.--. Non va inoltre dimenticato che, in una recente sentenza, il TF ha
stabilito che, in ambito civile (art. 122 cpv. 1 litt. a CPC), una tariffa
oraria minima di CHF 180.--/ora per avvocato (e CHF 110.--/ora per praticante)
sia da ritenersi equa ed adeguata in caso di difesa d’ufficio (decisione TF
4C_2/2011 del 17.5.2011).
La fattispecie in esame non
può in alcun modo essere considerata di una complessità tale da giustificare
l’applicazione di una tariffa oraria particolare.
Conformemente alla prassi
della Camera dei ricorsi penali, ripresa da questa Corte, e considerata la
complessità della fattispecie, un’indennità di CHF 250.-- / ora può essere
ritenuta adeguata.
3.4
Il reclamante contesta
inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico relative alle
prestazioni dell’avv. PR 1 del 3.6.2011 “ricevo ed esamino atti da MP Lugano
12p. x fax” (ridotta da 30 minuti a 20 minuti), del 6.6.2011 “studio
documentazione, analisi e redazione reclamo a Corte dei reclami penali, Lugano
8pg./4cp x racc” (ridotta da 4 ore a 3 ore), del 20.6.2011 “r. ed esame
osservazioni PP e Comando di Polizia” (ridotta da 30 minuti a 15 minuti) e
del 27.6.2011 “studio, preparazione e stesura replica ad osservazioni PP
Respini e Comando polizia cantonale alla Camera dei ricorsi penali, TA,
6pg./3cp. x racc.” (ridotta da 2 ore e 30 minuti a 1 ora e 30 minuti). A
dire di RE 1 “(…) la questione che ha fatto oggetto dell’atto ricorsuale in
disamina verteva su concetti e aspetti nuovi, introdotti con l’entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, ciò che inconfutabilmente permette
di affermare che anche ad un ‘avvocato sperimentato nel diritto penale’
necessita di quel tempo atto ad apprendere e valutare le novità del caso di
specie (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 5).
La retribuzione
dell’avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in
un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del
libero professionista, in considerazione della natura, dell’importanza, della
complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa,
come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della
causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono
essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla
trattazione dell’incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle
udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I
1; DTF 117 Ia 22; decisione TPF BB.2011.125 del 30.5.2012 consid. 4.2.).
Dagli atti di causa si evince
come il procedimento penale aperto nei confronti di RE 1 non abbia comportato
numerosi atti istruttori: l’avv. PR 1 ha infatti assunto il suo patrocinio in data 30.5.2011, non ha presenziato ad alcun interrogatorio (non essendocene
più stati dopo quello del 25.5.2011), e si è occupato, prevalentemente, del
reclamo inoltrato a questa Corte (peraltro simile a quello presentato per
l’altro suo patrocinato, __________). Pertanto, tutto sommato, tenuto conto di
quanto esposto, della natura, della durata e dell’esito del procedimento,
nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti, la scrivente
autorità ritiene la decurtazione effettuata dal procuratore pubblico ragionevole
e compatibile con la necessaria attività espletata dal legale nella difesa del
suo assistito.
Al contrario, la riduzione
effettuata dal magistrato inquirente per la prestazione dell’8.8.2011
effettuata dall’avv. PR 1 “r. ed esame decisione CRP” (dedotta da 1 ora
a 20 minuti), non può essere condivisa: per una lettura attenta della sentenza
di questa Corte (di 16 pagine), alfine di comprenderne tutte le implicazioni,
era effettivamente necessario un dispendio orario di 1 ora. Tempo che forse
avrebbero dovuto utilizzare, nella lettura di tale sentenza, anche le autorità
preposte al secondo interrogatorio di __________.
4.
Al
reclamante vanno dunque riconosciute 7 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora per
complessivi CHF 1’917.--, oltre CHF 369.50 di spese e CHF 18.50 di IVA, per un
totale di CHF 2'305.--. Da tale importo vanno dedotti CHF 1'000.-- già
percepiti da RE 1 a titolo di ripetibili. Egli riceverà dunque CHF 1'305.--,
IVA compresa, a titolo di indennizzo per spese legali.
5.
Il
gravame è parzialmente accolto. Spese e tasse di giustizia ridotte sono poste a
carico di RE 1, parzialmente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. e 429 CPP, ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore
pubblico Nicola Respini è modificata in tal senso:
“1. L’istanza
di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di non luogo a procedere 17 gennaio 2012 del Ministero
pubblico (NLP __________), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg. CPP, l’importo
complessivo di CHF 1'305.-- IVA compresa, oltre interessi al 5% dal 27.03.2012”.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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