60.2012.224
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
6 giugno 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.224
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.224
Lugano
6 giugno 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.05./1.06.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare due
incarti penali sfociati in una sentenza di condanna passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 31.05.2012
è giunta, via fax, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 1°.06.2012, senza formulare osservazioni
in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 15.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice
Mauro Ermani, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alla LStup, contravvenzione
alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, lo ha prosciolto
dall’infrazione alla LStup (per il quantitativo di 35 gr di eroina di cui al punto
no. 2 del relativo DA) e, avendo agito in stato di scemata imputabilità, lo ha
condannato alla pena detentiva di quattordici mesi (da dedursi il carcere
preventivo sofferto) a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP,
comprensiva del ripristino del residuo di pena di sessanta giorni di cui ai DA
21.02.2005 e 4.07.2005 del Ministero pubblico di Lugano e al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (inc. TPC __________ e __________);
che
la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno;
che
con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 chiede di poter
esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________, sfociati
nella sentenza di condanna 15.10.2009;
che
a suffragio della sua richiesta il legale precisa di patrocinare IS 1 in una procedura di ricorso inerente al divieto di entrata nell’ambito della quale gli è stato concesso
un termine scadente il 5.07.2012 per produrre eventuali prove dinanzi al TFA e
che l’accesso agli incarti penali in questione sarebbe importante per verificare
l’ammissibilità o meno del citato divieto (doc. 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la
conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo
patrocinatore) in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli incarti
penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna
15.10.2009 (passata in giudicato), poiché l’hanno interessato personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il contenuto degli stessi potrebbe essere utile per la procedura
di ricorso in materia di divieto d’entrata;
che
di conseguenza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati
ad esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati
nella sentenza di condanna 15.10.2009 presso il Tribunale penale cantonale,
compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della cancelleria;
che
gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili alle
loro incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte ai procedimenti penali di cui agli incarti TPC __________ e __________
nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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