60.2012.240
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante
23 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2012.240
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.240
Lugano
23 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.06.2012 presentata dalla
IS 1
rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di
non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni
emanate dall’allora Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale di cui
all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le osservazioni 11/13.07.2012
dell’avv. PI 2 di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 2.11.2010, completato il 15/16.11.2010, l’avv. PI 2 ha denunciato/querelato __________, pretore di __________, per titolo di minaccia, coazione, falsità
in documenti, discriminazione razziale, denuncia mendace e abuso di autorità in
relazione a quanto asseritamente avvenuto nell’ambito di udienze inerenti a
cause nelle quali lei era parte, nel contesto dello scioglimento dello studio
legale __________ condotto con un altro avvocato e riguardante la sublocazione
dei locali del predetto studio;
che
con decisione 25.11.2010 l’allora
procuratore generale Bruno Balestra ha decretato il non luogo a procedere in
capo alla suddetta denuncia/querela penale in assenza dei presupposti dei reati
ipotizzati (NLP __________);
che in data 16.02.2011 l’allora Camera dei
ricorsi penale ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa
ex art. 186 CPP TI presentata dall’avv. PI 2 avverso il surriferito decreto
(inc. CRP __________);
che
con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui
era ammissibile, il ricorso presentato dall’avv. PI 2 avverso la decisione
dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. TF __________);
che con la presente richiesta, richiamando
l’art. 36 LAvv, la IS 1 chiede la trasmissione del decreto di non luogo a procedere
25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni emanate dall’allora
Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale, avendo – a seguito della
segnalazione del pretore __________ – a suo tempo aperto un procedimento disciplinare
a carico dell’avv. PI 2, successivamente sospeso in quanto oggetto di parallello
procedimento penale (doc. 1);
che
con osservazioni 11/13.07.2012 l’avv. PI 2 chiede la reiezione dell’istanza, sostenendo
in particolare che le decisioni menzionate dalla IS 1 istante nulla avrebbero a
che fare con questo procedimento poiché "(…) come già reiteratamente evidenziato, il procedimento aperto a
seguito della segnalazione della Pretora Avv. __________ per i fatti del 21
ottobre 2010, è tuttora in fase istruttoria, e quindi coperta da segreto
istruttorio" e che "Ad abundantiam, non è dato (a) sapere la base legale della multipla iniziativa
della signora avv. __________ per la IS 1, ovvero in base a quale norma di
diritto o di giurisprudenza ella avrebbe il diritto di accedere a degli atti
che si trovano in fase di istruzione"
(osservazioni 11/13.07.2011, p. 2);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – stante le decisioni
Fatti
7.04.2011 (inc. CRP __________) e 25.05.2012 (inc. CRP __________) di questa
Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione
delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui
diritti personali dell’avv. PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010
(NLP __________), della decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora
Camera dei ricorsi penali e della decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________
(NLP __________) nel frattempo archiviato, potendo il loro contenuto essere
utile ai fini delle sue incombenze;
che
la richiesta dell’avv. PI 2 di respingere la presente istanza non può essere evidentemente
accolta da questa Corte, considerato che le postulate decisioni fanno parte
dell’incarto penale MP __________
(NLP __________) nel frattempo archiviato e ritenuto inoltre che la IS 1, quale autorità di
Considerandi
prima istanza, esercita il potere disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti)
per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi
cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto
(art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);
che ciò è sufficiente per ammettere un
interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti
personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che in siffatte circostanze – dopo la
crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in
copia, all’avv. RA 1 il decreto di non luogo a procedere 25.11.2010
(NLP __________), la decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora
Camera dei ricorsi penali e la decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________
(NLP __________) nel frattempo archiviato;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle precedenti considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione
che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAvv ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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