Lexipedia

Decisione

60.2012.240

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante

23 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

7.04.2011 (inc. CRP __________) e 25.05.2012 (inc. CRP __________) di questa

Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione

delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico

l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui

diritti personali dell’avv. PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010

(NLP __________), della decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora

Camera dei ricorsi penali e della decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________

(NLP __________) nel frattempo archiviato, potendo il loro contenuto essere

utile ai fini delle sue incombenze;

che

la richiesta dell’avv. PI 2 di respingere la presente istanza non può essere evidentemente

accolta da questa Corte, considerato che le postulate decisioni fanno parte

dell’incarto penale MP __________

(NLP __________) nel frattempo archiviato e ritenuto inoltre che la IS 1, quale autorità di

Considerandi

prima istanza, esercita il potere disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti)

per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi

cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto

(art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);

che ciò è sufficiente per ammettere un

interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti

personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

che in siffatte circostanze – dopo la

crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in

copia, all’avv. RA 1 il decreto di non luogo a procedere 25.11.2010

(NLP __________), la decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora

Camera dei ricorsi penali e la decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________

(NLP __________) nel frattempo archiviato;

che

l’istanza è accolta ai sensi

delle precedenti considerazioni;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione

che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAvv ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster