60.2012.242
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI quale istante
20 giugno 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.242
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.242
Lugano
20 giugno
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/8.06.2012 presentata da
IS 1 , ,
patr. da: PR 1,
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa
passato in giudicato;
premesso che la richiesta spedita l’1.06.2012
è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 13/15.06.2012, comunicando parimenti che nulla osta
all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 6.10.2008 PI 2 è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale,
siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di lesioni semplici ai danni della
moglie IS 1, la quale è stata rinviata al competente foro per le pretese di
natura civile, e meglio come descritto nel DA __________ emanato dall’allora
procuratore pubblico Luca Maghetti (inc. MP __________ e inc. MP __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 24.11.2008;
che
con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – l’avv. PR 1,
patrocinatore di IS 1, chiede la trasmissione, in copia, del surriferito
decreto, poiché difende gli interessi della sua assistita in __________;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha comunicato a
questa Corte che nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stata la qui
istante parte (parte civile ai sensi del CPP TI) al procedimento penale sfociato
nel DA __________;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – considerato che l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 a tutela dei suoi interessi e ritenuto inoltre il contenuto del
decreto di accusa di cui domanda la copia (in particolare con riferimento al
reato di lesioni semplici ai di lei danni) – è pacifico l’interesse giuridico
legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere copia del
citato decreto, poiché l’ha
interessata personalmente in veste di parte civile ai sensi del CPP TI;
che
di conseguenza il decreto di accusa 6.10.2008 emanato dall’allora procuratore
pubblico Luca Maghetti (DA __________) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore
della qui istante unitamente alla presente decisione;
che
non si prelevano tassa di
giustizia e spese, essendo stata l’istante parte al procedimento penale
sfociato nel DA __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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