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Decisione

60.2012.243

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

25 giugno 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata (__________)

al competente foro per eventuali pretese di natura civile, e meglio come

descritto nel DA __________ (inc. MP __________);

che

il citato decreto è passato in giudicato il 12.12.2011;

che

con la presente istanza –

completata su richiesta di questa Corte con scritto 21/22.06.2012 – IS 1 chiede

la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia dell’incarto MP __________;

che

a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia della denuncia/querela

presentata da __________ e del verbale d’interrogatorio di __________ da

produrre quali prove durante l’udienza che si terrà il 5.07.2012 presso la

Pretura di __________ (inc. __________);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, essendo stato

il qui istante parte (quale imputato) al procedimento penale sfociato nel DA __________

(inc. MP __________) passato in giudicato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

Considerandi

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62

cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che,

nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art.

62.

cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché il procedimento penale di cui

all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato) lo

ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione nell’ambito del procedimento

civile di cui all’incarto __________ della Pretura di __________;

che va in ogni modo precisato che

nell’ambito del procedimento penale in questione non è stato interrogato __________,

di cui il qui istante ha chiesto il verbale d’interrogatorio;

che

di conseguenza, la denuncia/querela 28/30.09.2011 (AI 1) e il rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria 2.11.2011 (AI 4) dell’incarto penale MP __________,

vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al

procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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