60.2012.245
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
20 giugno 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.245
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.245
Lugano
20 giugno
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/14.06.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una
decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 27/30.06.2008 PI 2 ha denunciato ignoti per titolo di lesioni colpose gravi in relazione ai fatti occorsi il 25.04.2008,
quando – mentre percorreva la strada forestale __________ di __________ con la
moglie e il figlio – si sarebbe appoggiato ad una traversina di legno che
formava la barriera di protezione della strada, palo che avrebbe ceduto
facendolo precipitare per sessanta metri circa, cagionandogli gravi lesioni (AI
Fatti
1 – inc. NLP __________);
che
con decisione 9.01.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo
ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto esposto
nell’impossibilità di determinare il reale svolgimento dei fatti, in
particolare con riferimento all’esistenza della traversina di legno sulla
recinzione della strada: l’eventuale responsabilità penale poteva essere
ammessa soltanto nel caso in cui fosse stata al suo posto prima dell’incidente
(NLP __________);
che
con sentenza 10.03.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto
l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata da PI 2
avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);
che
contro la predetta sentenza non è stato presentato ricorso al Tribunale
federale e la stessa è quindi passata in giudicato;
che con la presente istanza la IS 1 (di
seguito IS 1) chiede, in qualità di assicuratore malattie e infortuni di PI 2,
la trasmissione, in copia, degli atti ufficiali del surriferito procedimento penale, in particolar modo
della decisione, dovendo valutare un eventuale possibilità di regresso, allegando contestualmente copia dell’avviso
d’infortunio allestito l’8.05.2008 da quest’ultimo, il cui contenuto risulta
essere in connessione con quanto successo quel giorno (doc. 1 e documentazione ivi annessa);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
Considerandi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
con decisione del 14.02.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011
Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio,
alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti
oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere
l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di
volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste
in connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche
furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.02.2007,
inc. CRP __________);
che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in
quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una
connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del
procedimento penale;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e
l’esito del procedimento penale inerente a PI 2 e ai fatti accaduti il
25.04.2008
– è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG da parte della IS 1 ad ottenere copia della sentenza 10.03.2010
(inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali per valutare se siano
dati gli estremi per un’azione di regresso;
che
in siffatte circostanze, la sentenza 10.03.2010 (inc. CRP __________) dell’allora
Camera dei ricorsi penali viene trasmessa, in copia, alla IS 1 unitamente alla
presente decisione;
che
la IS 1 è, se necessario, autorizzata ad ottenere presso il Ministero pubblico
di Lugano la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere
9.01.2009
(NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Margherita
Lanzillo;
che
visto l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 32 LPGA ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster