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Decisione

60.2012.245

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante

20 giugno 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 – inc. NLP __________);

che

con decisione 9.01.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo

ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto esposto

nell’impossibilità di determinare il reale svolgimento dei fatti, in

particolare con riferimento all’esistenza della traversina di legno sulla

recinzione della strada: l’eventuale responsabilità penale poteva essere

ammessa soltanto nel caso in cui fosse stata al suo posto prima dell’incidente

(NLP __________);

che

con sentenza 10.03.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto

l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata da PI 2

avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

che

contro la predetta sentenza non è stato presentato ricorso al Tribunale

federale e la stessa è quindi passata in giudicato;

che con la presente istanza la IS 1 (di

seguito IS 1) chiede, in qualità di assicuratore malattie e infortuni di PI 2,

la trasmissione, in copia, degli atti ufficiali del surriferito procedimento penale, in particolar modo

della decisione, dovendo valutare un eventuale possibilità di regresso, allegando contestualmente copia dell’avviso

d’infortunio allestito l’8.05.2008 da quest’ultimo, il cui contenuto risulta

essere in connessione con quanto successo quel giorno (doc. 1 e documentazione ivi annessa);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

Considerandi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

con decisione del 14.02.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011

Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio,

alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti

oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere

l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di

volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste

in connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche

furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.02.2007,

inc. CRP __________);

che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in

quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una

connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del

procedimento penale;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e

l’esito del procedimento penale inerente a PI 2 e ai fatti accaduti il

25.04.2008

– è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62

cpv. 4 LOG da parte della IS 1 ad ottenere copia della sentenza 10.03.2010

(inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali per valutare se siano

dati gli estremi per un’azione di regresso;

che

in siffatte circostanze, la sentenza 10.03.2010 (inc. CRP __________) dell’allora

Camera dei ricorsi penali viene trasmessa, in copia, alla IS 1 unitamente alla

presente decisione;

che

la IS 1 è, se necessario, autorizzata ad ottenere presso il Ministero pubblico

di Lugano la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere

9.01.2009

(NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Margherita

Lanzillo;

che

visto l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 32 LPGA ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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