60.2012.249
Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre pe
11 ottobre 2012Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2012.249
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte
OBBLIGO DI TESTIMONIARE
RECLAMO
RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA
art. 379 CPP
art. 393 CPP
art. 28 CPS
Incarto n.
60.2012.249
Lugano
11 ottobre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato
da
RE 1
in relazione
alla decisione 5.6.2012 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc.
MP __________, dipendente dalla querela 20/28.12.2011 inoltrata da PI 1, __________,
nei confronti di ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e
ingiuria;
richiamate le osservazioni 28.6.2012 e
25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 26.6.2012 e 16/17.7.2012
(duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 9/11.7.2012 di RE 1,
mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 20/28.12.2011 PI 1 ha sporto querela contro ignoti per i reati di diffamazione,
calunnia e ingiuria, in relazione alla distribuzione in diversi luoghi del Cantone
Ticino ed in particolare a __________, in data 14.10.2011, di una pubblicazione
intitolata “__________”, nella quale vi sarebbero contenuti dei passaggi – a
suo dire – lesivi del suo onore penalmente protetto (querela penale 20/28.12.2011,
AI 1, inc. MP __________).
Precedentemente, mediante un
comunicato stampa apparso sul settimanale __________ in data 6.11.2011 dal
titolo “Ci assumiamo la responsabilità della falsificazione”, __________,
RE 1, __________, __________ e __________, hanno reso noto di assumersi “la
responsabilità politica e legale per le pubblicazioni intitolate ‘__________1’
e ‘__________ ‘ del 14 ottobre 2011”.
b. Con scritto 16/18.1.2012 RE 1 ha comunicato al procuratore generale che “le cinque persone querelate eleggono recapito postale
presso il sottoscritto, cui vorrete far comunicare il nome del Magistrato
incaricato nonché inviare ogni corrispondenza, citazione, decisione e simili”
(cfr. AI 2).
c. In reazione a tale scritto il
procuratore pubblico Nicola Corti, allora titolare del procedimento in
questione, ha chiesto conferma a RE 1 del fatto che “gli ignoti vanno identificati
in lei e nei suoi altri quattro patrocinati”, considerato che la querela
era rivolta contro ignoti, invitandolo a prendere posizione – per iscritto – in
merito e precisare l’eventuale disponibilità ad un’udienza di conciliazione
(cfr. scritto 19.1.2012, AI 3).
d. A
seguito dell’esposto penale di cui sopra, di un articolo 15.1.2012 pubblicato
sul __________ che annunciava detto esposto, nonché dello scritto 19.1.2012 del
magistrato inquirente (AI 3), con lettera 30/31.1.2012, RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che “la responsabilità legale e politica del contenuto del
volantino denominato ‘__________’ è stata assunta pubblicamente, oltre che da
parte del sottoscritto, anche da parte delle persone seguenti: __________, __________,
__________ e __________, come del resto già fatto mediante il comunicato apparso
sul __________ del 6.11.2011”, allegando tale comunicato quale annesso 1
(cfr. AI 4). RE 1 ha altresì precisato che la “presente dichiarazione viene
firmata dal sottoscritto anche in nome e per conto delle quattro persone elencate
(...)” (scritto 30/31.1.2012, p. 2, AI 4).
e. In data 20/21.2.2012 l’avv. RE 1 ha presentato un memoriale difensivo, anche a nome di__________, __________, __________ e __________
(cfr. AI 5).
f. Con
scritto 5.6.2012, indirizzato a RE 1 ed inviato per conoscenza a PI 1 e per conoscenza
e presa di posizione ad __________, __________, __________ e __________, il
procuratore pubblico Andrea Gianini (subentrato nell’inchiesta) ha chiesto, “fermo
restando il principio nemo tenetur se detegere, (...) di precisare se con tali
dichiarazioni [ndr lo scritto 30/31.1.2012 (AI 4) ed il memoriale difensivo
20/21.2.2012 (AI 5)] lei intendeva e intende tuttora indicare di essere,
unitamente alle altre persone citate, autore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP
del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità penale
per il contenuto dello stesso” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 1, AI 6).
Nel
medesimo scritto il magistrato inquirente ha altresì informato il destinatario di
non ritenere possibile, qualora dovesse essere ritenuto autore del volantino in
questione e rivestire quindi la posizione processuale di imputato, “l’assunzione
da parte sua (ndr di RE 1) della difesa di altre persone che potrebbero
essere, a loro volta, coinvolte in qualità di imputati nel procedimento in oggetto,
come pure escludo che le stesse persone possano eleggere recapito postale
presso di lei” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).
Mediante
detto scritto il procuratore pubblico ha quindi assegnato al destinatario dello
scritto nonché a coloro che l’hanno ricevuto “per conoscenza e presa di posizione”,
un termine di 10 giorni dalla ricezione “indicando, qualora abbiano assunto
la responsabilità penale, se intervengono di persona nel procedimento o se
hanno conferito il mandato a un difensore, precisando in questo caso le
generalità del professionista di loro scelta” (cfr. decisione 5.6.2012, p.
2, AI 6).
Lo
stesso ha infine indicato, in calce, quale rimedio giuridico il reclamo a
questa Corte.
g. Con scritti 12.6.2012, del medesimo
tenore dell’AI 6, il magistrato inquirente ha concesso una proroga del termine
(richiesta da RE 1, cfr. AI 7) scadente il 2.7.2012. Il procuratore pubblico ha
inviato tali scritti singolarmente e rispettivamente a RE 1 (AI 8), __________
(AI 9), __________ (AI 10), __________ (AI 11) e __________ (AI 12).
h. Con
gravame 18/19.6.2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 5.6.2012, ed in
via subordinata il rinvio della stessa al Ministero pubblico “affinché venga
corredata di motivazione” (reclamo 18/19.6.2012, p. 8).
Il
reclamante ritiene che mediante la decisione impugnata il magistrato inquirente
avrebbe violato il principio nemo tenetur, in quanto rispondere alla
domanda contenuta nella decisione di cui sopra significherebbe cooperare al
corso del procedimento. Inoltre, “siccome il PM ipotizza un conflitto di
interessi fra il ricorrente e le altre quattro persone menzionate nella
querela, significa che ipotizza perlomeno che il ricorrente possa assumere la
veste di imputato. In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di
cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona
informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere
per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p.
5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato
all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5).
Tale
decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il
diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di
interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”,
rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per
quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p.
6).
RE 1 ritiene infine che vi
sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il
Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della
suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che
implicherebbero - a suo dire - il riconoscimento: “a) dell’inutilità
di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di
diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni
querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro
persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle
altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).
Afferma quindi che queste
decisioni non sono state impugnate da parte della querelante e pertanto sono
cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in
presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo
di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo
18/19.6.2012, p. 7).
Conclude sostenendo che la
questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la
responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che
procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni
oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo
18/19.6.2012, p. 7).
i. Con
scritto 20/21.6.2012 __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “anche
se non ho partecipato alla stesura del ‘__________(vedi __________ di domenica
13 novembre 2011 Etic(hett)a) per l’amore che porto all’etica e al paese me ne
assumo ogni responsabilità legale e politica” (AI 16).
l. Con
osservazioni al reclamo 28.6.2012 il magistrato inquirente, in merito
all’asserita violazione del diritto di assumere il patrocinio, fa riferimento
allo scritto 20/21.6.2012 di __________ (cfr. AI 16). Per tale motivo il
procuratore pubblico ribadisce la necessità che RE 1, oltre alla propria, non
si accolli anche la difesa degli altri, al momento potenziali, imputati. Medesimo
discorso va fatto per l’asserita violazione del diritto di assumere il mandato
di recapito postale. Per quanto attiene poi all’asserito “venire contra
factum” il magistrato inquirente fa notare che prima dello scritto 5.6.2012
qui impugnato, nessun’altra decisione è stata assunta, né espressa, né tacita.
Rileva infine che la mancata reazione al memoriale difensivo 20/21.2.2012 del
reclamante (AI 5), non può certo essere intesa come tacito consenso, “semmai
l’inazione dell’autorità inquirente potrà essere valutata secondo il principio
di celerità (art. 5 CPP), ma non come violazione della dignità umana e della
correttezza (cfr. art. 3 CPP) invocata” (osservazioni 28.6.2012, p. 2).
Delle osservazioni di PI 1 si
dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
m. Con
scritti 2.7.2012, 4.7.2012 e 9.7.2012 il magistrato inquirente ha inviato a
questa Corte copia rispettivamente degli scritti 30.6/2.7.2012 di __________,
2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli
stessi affermano di assumersi la responsabilità legale e politica della
pubblicazione “__________”, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP, indicando nel
contempo di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore allo stadio
attuale della procedura, e riferendosi/associandosi infine al memoriale
difensivo 20/21.2.2012 di RE 1.
n. Con
replica 9/11.7.2012 RE 1 chiede, in via processuale, che il magistrato inquirente
metta a disposizione di questa Corte nonché del reclamante stesso “le lettere
indirizzate dal PM ai signori __________, __________, __________, __________
nonché le risposte di questi ultimi” (replica 9/11.7.2012, p. 11), ed in
via principale, l’accoglimento integrale delle domande formulate in conclusione
del reclamo 18/19.6.2012.
Chiede quindi la sospensione
della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati
messi a sua disposizione.
Delle ulteriori motivazioni,
così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se
indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 18/19.6.2012
– contro lo scritto 5.6.2012 del procuratore pubblico è tempestivo.
Visto
l’esito del presente gravame, il quesito riguardo la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta.
Questa Corte tuttavia non comprende quale sarebbe il suo interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica dello scritto impugnato. Pure irrisolto
può restare il quesito a sapere se lo scritto 5.6.2012 possa assurgere a decisione
o atto procedurale.
1.3
Preliminarmente si osserva
che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura
ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando m. siano
stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non è direttamente
pertinente alla procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere
presa in considerazione.
Si tratta di un problema di
accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere
sollevato e risolto nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto,
rispettate.
1.4
Si rileva inoltre che secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte l’autorità chiamata ad emanare una decisione
non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che
si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 6B_457/2010
dell’8.9.2010).
Ciò
che è conforme all’obbligo di motivazione giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi
che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito
all’obbligo di motivazione, decisione TF 6B_457/2010 dell’8.9.2010; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,
4.
ed., n. 214
s./260/576)].
Questa
Corte, nell’evasione del presente reclamo, si atterrà dunque a detto principio.
2.
RE
1.
contesta anzitutto il fatto che il magistrato inquirente, mediante la
decisione impugnata, gli abbia chiesto di indicare se fosse “autore ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale
responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (decisione 5.6.2012,
p. 1).
Il
reclamante ritiene che agendo in tale modo, il procuratore pubblico avrebbe
violato il principio nemo tenetur (reclamo 18/19.6.2012, p. 3-5).
2.2
Anzitutto va rilevato che il principio
nemo tenetur non vieta al magistrato inquirente di porre domande del
tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto
di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).
Il procuratore pubblico non
ha del resto posto in modo coercitivo tale richiesta e neppure ha minacciato
sanzioni o conseguenze in caso di mancata risposta. Ha pertanto salvaguardato
le libertà ed il diritto del destinatario di non rispondere.
2.3
Inoltre, nella fattispecie
concreta il problema sollevato non si pone più ed è superato.
Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi
assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il
6.11
, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la
responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’
(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).
Anche in questa sede poi,
mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le
persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in
conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto
l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente
anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della
giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).
In siffatte circostanze, la
contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principio nemo
tenutur, è quindi divenuta priva di interesse oltre che di fondamento.
3.
A medesima conclusione si giunge per quanto attiene
alla censura sollevata da RE 1 relativa alla violazione del diritto di assumere
il patrocinio, nonché quella relativa al diritto di assumere il mandato di
recapito postale.
Anche
per tali argomenti il reclamo risulta essere privo d’oggetto.
Agli
atti vi sono infatti gli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________
e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di non
intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore a questo stadio del procedimento,
riferendosi/associandosi altresì al memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)
sottoscritto da RE 1.
L’unico scritto che è silente
in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________
(AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e
nemmeno è stata prodotta in questa sede.
Così come agli atti non
figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto
dalle persone interessate.
La
questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.
4.
Il
reclamante solleva infine il divieto di “venire contra factum proprium”
(reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8).
Questa Corte non comprende
tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero
pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo
18/19.6.2012, p. 6).
Dal verbale di procedimento dell’inc.
MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI
2), un riscontro dell’allora magistrato inquirente competente allo stesso,
mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti
andassero “identificati in
lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).
A seguito di ciò, a parte lo
scritto 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e gli scritti 12.6.2012 (AI 8, 9, 10,
11.
e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcun altro atto istruttorio
compiuto dal Ministero pubblico.
Ora, come detto, ed
unicamente per quanto attiene alla posizione __________ (essendo le altre
chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra
menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di
RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.
Anche sotto tale aspetto il
reclamo non può trovare accoglimento.
5.
Alla
luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF
50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico
di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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