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Decisione

60.2012.250

Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume responabilità di un volantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone

11 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

esposto 4/5.1.2012 PI 1 ha sporto querela contro ignoti per i reati di diffamazione,

calunnia e ingiuria, in relazione alla distribuzione in diversi luoghi del

Cantone Ticino ed in particolare a __________, in data 14.10.2011, di un

volantino intitolato “__________”, nel quale vi sarebbero contenuti dei

passaggi – a suo dire – lesivi del suo onore penalmente protetto (querela penale

4/5.1.2012, AI 1, inc. MP __________).

Con scritto 16/18.1.2012 RE 1 ha comunicato al procuratore generale che “le cinque persone querelate eleggono recapito postale

presso il sottoscritto, cui vorrete far comunicare in nome del Magistrato

incaricato nonché inviare ogni corrispondenza, citazione, decisione e simili”

(cfr. AI 2).

In reazione a tale scritto il

procuratore pubblico Nicola Corti, allora titolare del procedimento in questione,

ha chiesto conferma a RE 1 del fatto che “gli ignoti vanno identificati in

lei e nei suoi altri quattro patrocinati”, considerato che la querela era

rivolta contro ignoti, invitandolo a prendere posizione – per iscritto – in merito

ed e precisare l’eventuale disponibilità ad un’udienza di conciliazione (cfr.

scritto 19.1.2012, AI 3).

b. A

seguito dell’esposto penale di cui sopra, dell’articolo 15.1.2012 pubblicato

sul __________ che lo annunciava nonché dello scritto 19.1.2012 del magistrato

inquirente (AI 3), con lettera 30/31.1.2012, RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che “la responsabilità legale e politica del contenuto del

volantino denominato ‘__________’ è stata assunta pubblicamente, oltre che da

parte del sottoscritto, anche da parte delle persone seguenti: __________, __________,

__________ e __________, come del resto già fatto mediante il comunicato

apparso sul __________ del 6.11.2011”, allegando tale comunicato quale

annesso 1 (cfr. AI 4). RE 1 ha altresì precisato che la “presente

dichiarazione viene firmata dal sottoscritto anche in nome e per conto delle

quattro persone elencate (...)” (scritto 30/31.1.2012, p. 2, AI 4).

In data 20/21.2.2012 è stato

presentato un memoriale difensivo da __________, RE 1, __________, __________ e

__________ (cfr. AI 5). Tale allegato è stato sottoscritto unicamente da RE 1.

c. Con

decisione 5.6.2012, indirizzata a RE 1 ed inviata per conoscenza a PI 1 e per

conoscenza e presa di posizione ad __________, __________, __________ e __________,

il procuratore pubblico Andrea Gianini (subentrato nell’inchiesta) ha chiesto,

“fermo restando il principio nemo tenetur se detegere, (...) di precisare se

con tali dichiarazioni [ndr lo scritto 30/31.1.2012 (AI 4) ed il memoriale

difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)] lei intendeva e intende tuttora indicare di

essere, unitamente alle altre persone citate, autore ai sensi dell’art. 28 cpv.

1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità

penale per il contenuto dello stesso” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 1, AI

6).

Lo

informa altresì di non ritenere possibile, qualora dovesse essere ritenuto

autore del volantino in questione e rivestire quindi la posizione processuale

di imputato, “l’assunzione da parte sua (ndr di RE 1) della difesa di

altre persone che potrebbero essere, a loro volta, coinvolte in qualità di

imputati nel procedimento in oggetto, come pure escludo che le stesse persone

possano eleggere recapito postale presso di lei” (cfr. decisione 5.6.2012,

p. 2, AI 6).

Il

magistrato inquirente ha quindi assegnato al destinatario dello scritto nonché

a coloro che l’hanno ricevuto “per conoscenza e presa di posizione”, un termine

di 10 giorni dalla ricezione “indicando, qualora abbiano assunto la

responsabilità penale, se intervengono di persona nel procedimento o se hanno

conferito il mandato a un difensore, precisando in questo caso le generalità

del professionista di loro scelta” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).

Lo

stesso ha infine indicato, in calce, quale rimedio giuridico il reclamo a

questa Corte.

d. Con scritti 12.6.2012, del medesimo

tenore dell’AI 6, il magistrato inquirente ha concesso una proroga del termine

(richiesta da RE 1, cfr. AI 7) scadente il 2.7.2012. Il procuratore pubblico ha

inviato tali scritti singolarmente e rispettivamente a RE 1 (AI 8), __________

(AI 9), __________ (AI 10), __________ (AI 11) e __________ (AI 12).

e. Con

gravame 18/19.6.2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 5.6.2012, ed in

via subordinata il rinvio della stessa al Ministero pubblico “affinché venga

corredata di motivazione” (reclamo 18/19.6.2012, p. 8).

Il

reclamante ritiene che mediante la decisione impugnata il magistrato inquirente

avrebbe violato il principio nemo tenetur, in quanto rispondere alla

domanda contenuta nella decisione di cui sopra significherebbe cooperare al

corso del procedimento. Inoltre, “siccome il PM ipotizza un conflitto di

interessi fra il ricorrente e le altre quattro persone menzionate nella

querela, significa che ipotizza perlomeno che il ricorrente possa assumere la

veste di imputato. In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di

cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona

informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere

per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p.

5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato

all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5).

Tale

decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il

diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di

interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”,

rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per

quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p.

6).

RE 1 ritiene infine che vi

sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il

Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della

suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che

implicherebbero - a suo dire – il riconoscimento: “a) dell’inutilità

di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di

diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni

querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro

persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle

altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Afferma quindi che queste

decisioni non sono state impugnate da parte del querelante e pertanto sono

cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in

presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo

di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo

18/19.6.2012, p. 7).

Conclude sostenendo che la

questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la

responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che

procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni

oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo

18/19.6.2012, p. 7).

f. Con

scritto 20/21.6.2012 __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “anche

se non ho partecipato alla stesura del ‘__________(vedi __________ di domenica

13 novembre 2011 Etic(hett)a) per l’amore che porto all’etica e al paese me ne

assumo ogni responsabilità legale e politica” (AI 16).

g. Con

osservazioni 28.6.2012 il magistrato inquirente contesta anzitutto che vi sia

stata una violazione del principio nemo tenetur. In merito all’asserita

violazione del diritto di assumere il patrocinio, afferma che nessuna delle

persone di cui il reclamante vuole assumere il patrocinio “ha formalmente

confermato il conferimento di un qualsiasi mandato all’avv. RE 1” (osservazioni 28.6.2012, p.

3), motivo per cui l’assunzione di tali mandati risulterebbe essere priva dei

necessari requisiti formali. A dimostrazione poi dell’esistenza di conflitti di

interessi fra i citati ed il reclamante, il magistrato inquirente richiama lo

scritto 20/21.6.2012 di __________ (cfr. AI 16). Per tale motivo il procuratore

pubblico ribadisce la necessità che RE 1, oltre alla propria, non si accolli

anche la difesa degli altri, al momento potenziali, imputati. Medesimo discorso

va fatto per l’asserita violazione del diritto di assumere il mandato di recapito

postale. Per quanto attiene poi all’asserito “venire contra factum”

il magistrato inquirente fa notare che prima dello scritto 5.6.2012 qui impugnato,

nessun’altra decisione è stata assunta, né espressa, né tacita. Rileva infine

che la mancata reazione al memoriale difensivo 20/21.2.2012 del reclamante (AI

5), non può certo essere intesa come tacito consenso, “semmai l’inazione

dell’autorità inquirente potrà essere valutata secondo il principio di celerità

(art. 5 CPP), ma non come violazione della dignità umana e della correttezza

(cfr. art. 3 CPP) invocata” (osservazioni 28.6.2012, p. 4).

Delle osservazioni di PI 1 si

dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

h. Con

scritti 2.7.2012, 4.7.2012 e 9.7.2012 il magistrato inquirente ha inviato a

questa Corte copia rispettivamente degli scritti 30.6/2.7.2012 di __________,

2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli

stessi affermano di assumersi la responsabilità legale e politica della

pubblicazione “__________”, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP, indicando nel

contempo di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore allo stadio

attuale della procedura, e riferendosi/associandosi infine al memoriale

difensivo 20/21.2.2012 di RE 1.

i. Con

replica 9/11.7.2012 RE 1 chiede, in via processuale, che il magistrato inquirente

metta a disposizione di questa Corte nonché del reclamante stesso “le

lettere indirizzate dal PM ai signori __________, __________, __________, __________

nonché le risposte di questi ultimi” (replica 9/11.7.2012, p. 11), ed in

via principale, l’accoglimento integrale delle domande formulate in conclusione

del reclamo 18/19.6.2012.

Chiede quindi la sospensione

della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati

messi a sua disposizione.

Delle ulteriori motivazioni,

così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se

indispensabile, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame – inoltrato il 18/19.6.2012

– contro la decisione 5.6.2012 del procuratore pubblico

è tempestivo.

Visto

l’esito del presente gravame, la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta.

Questa Corte tuttavia non comprende, ed il reclamante nemmeno lo invoca, quale

sarebbe il suo interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica della decisione in questione.

1.3

Preliminarmente si osserva

che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura

ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano

stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la

procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.

Si tratta di un problema di

accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere

sollevato nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto,

rispettate.

2.

RE

1.

contesta anzitutto il fatto che il magistrato inquirente, mediante la

decisione impugnata, gli abbia chiesto di indicare se fosse “autore ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale

responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (decisione 5.6.2012,

p. 1).

Il

reclamante ritiene che agendo in tale modo, il procuratore pubblico avrebbe

violato il principio nemo tenetur (reclamo 18/19.6.2012, p. 3-5).

Anzitutto va rilevato che il

principio nemo tenetur non vieta al magistrato inquirente di porre

domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha

il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e

169.

CPP).

Tuttavia, nella fattispecie

concreta il problema non si pone.

Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi

assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il

6.11

, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la

responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’

(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).

Anche in questa sede poi,

mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le

persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in

conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto

l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente

anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della

giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).

In siffatte circostanze, la

contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principio nemo

tenutur, è quindi divenuta priva d’oggetto.

3.

A medesima conclusione si giunge per quanto attiene

la censura sollevata da RE 1 relativa alla violazione del diritto di assumere

il patrocinio, nonché quella relativa al diritto di assumere il mandato di

recapito postale.

Anche

per tali argomenti il reclamo risulta essere privo d’oggetto.

Agli

atti vi sono infatti gli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________

e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di non

intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore a questo stadio del procedimento,

riferendosi/associandosi altresì al memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)

sottoscritto da RE 1.

L’unico scritto che è silente

in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________

(AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e

nemmeno è stata prodotta in questa sede.

Così come agli atti non figura

alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle

persone interessate.

La

questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.

4.

Il

reclamante solleva infine il divieto di “venire contra factum proprium”

(reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8).

Questa Corte non comprende

tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero

pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo

18/19.6.2012, p. 6).

Dal verbale di procedimento

di cui all’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012

del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso,

mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero “identificati

in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).

A seguito di ciò, a parte la

decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9,

10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcuna altra decisione né

atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.

Ora, come detto, ed

unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre

chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti

sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto

di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.

Anche sotto tale aspetto il

reclamo non può trovare accoglimento.

5.

Alla

luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non

si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF

50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE

1 __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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