60.2012.250
Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume responabilità di un volantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone
11 ottobre 2012Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.250
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume responabilità di un volantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte
OBBLIGO DI TESTIMONIARE
RECLAMO
RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA
art. 379 CPP
art. 393 CPP
art. 28 CPS
Incarto n.
60.2012.250
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato
da
RE 1
in relazione
alla decisione 5.6.2012 emanata dal procuratore
pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc.
MP __________, dipendente dalla querela 4/5.1.2012 inoltrata da PI 1, __________,
nei confronti di ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria;
richiamate le osservazioni 28.6.2012 e
25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 25/27.6.2012 e 15/18.7.2012
(duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 9/11.7.2012 di RE 1,
mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
esposto 4/5.1.2012 PI 1 ha sporto querela contro ignoti per i reati di diffamazione,
calunnia e ingiuria, in relazione alla distribuzione in diversi luoghi del
Cantone Ticino ed in particolare a __________, in data 14.10.2011, di un
volantino intitolato “__________”, nel quale vi sarebbero contenuti dei
passaggi – a suo dire – lesivi del suo onore penalmente protetto (querela penale
4/5.1.2012, AI 1, inc. MP __________).
Con scritto 16/18.1.2012 RE 1 ha comunicato al procuratore generale che “le cinque persone querelate eleggono recapito postale
presso il sottoscritto, cui vorrete far comunicare in nome del Magistrato
incaricato nonché inviare ogni corrispondenza, citazione, decisione e simili”
(cfr. AI 2).
In reazione a tale scritto il
procuratore pubblico Nicola Corti, allora titolare del procedimento in questione,
ha chiesto conferma a RE 1 del fatto che “gli ignoti vanno identificati in
lei e nei suoi altri quattro patrocinati”, considerato che la querela era
rivolta contro ignoti, invitandolo a prendere posizione – per iscritto – in merito
ed e precisare l’eventuale disponibilità ad un’udienza di conciliazione (cfr.
scritto 19.1.2012, AI 3).
b. A
seguito dell’esposto penale di cui sopra, dell’articolo 15.1.2012 pubblicato
sul __________ che lo annunciava nonché dello scritto 19.1.2012 del magistrato
inquirente (AI 3), con lettera 30/31.1.2012, RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che “la responsabilità legale e politica del contenuto del
volantino denominato ‘__________’ è stata assunta pubblicamente, oltre che da
parte del sottoscritto, anche da parte delle persone seguenti: __________, __________,
__________ e __________, come del resto già fatto mediante il comunicato
apparso sul __________ del 6.11.2011”, allegando tale comunicato quale
annesso 1 (cfr. AI 4). RE 1 ha altresì precisato che la “presente
dichiarazione viene firmata dal sottoscritto anche in nome e per conto delle
quattro persone elencate (...)” (scritto 30/31.1.2012, p. 2, AI 4).
In data 20/21.2.2012 è stato
presentato un memoriale difensivo da __________, RE 1, __________, __________ e
__________ (cfr. AI 5). Tale allegato è stato sottoscritto unicamente da RE 1.
c. Con
decisione 5.6.2012, indirizzata a RE 1 ed inviata per conoscenza a PI 1 e per
conoscenza e presa di posizione ad __________, __________, __________ e __________,
il procuratore pubblico Andrea Gianini (subentrato nell’inchiesta) ha chiesto,
“fermo restando il principio nemo tenetur se detegere, (...) di precisare se
con tali dichiarazioni [ndr lo scritto 30/31.1.2012 (AI 4) ed il memoriale
difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)] lei intendeva e intende tuttora indicare di
essere, unitamente alle altre persone citate, autore ai sensi dell’art. 28 cpv.
1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità
penale per il contenuto dello stesso” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 1, AI
6).
Lo
informa altresì di non ritenere possibile, qualora dovesse essere ritenuto
autore del volantino in questione e rivestire quindi la posizione processuale
di imputato, “l’assunzione da parte sua (ndr di RE 1) della difesa di
altre persone che potrebbero essere, a loro volta, coinvolte in qualità di
imputati nel procedimento in oggetto, come pure escludo che le stesse persone
possano eleggere recapito postale presso di lei” (cfr. decisione 5.6.2012,
p. 2, AI 6).
Il
magistrato inquirente ha quindi assegnato al destinatario dello scritto nonché
a coloro che l’hanno ricevuto “per conoscenza e presa di posizione”, un termine
di 10 giorni dalla ricezione “indicando, qualora abbiano assunto la
responsabilità penale, se intervengono di persona nel procedimento o se hanno
conferito il mandato a un difensore, precisando in questo caso le generalità
del professionista di loro scelta” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).
Lo
stesso ha infine indicato, in calce, quale rimedio giuridico il reclamo a
questa Corte.
d. Con scritti 12.6.2012, del medesimo
tenore dell’AI 6, il magistrato inquirente ha concesso una proroga del termine
(richiesta da RE 1, cfr. AI 7) scadente il 2.7.2012. Il procuratore pubblico ha
inviato tali scritti singolarmente e rispettivamente a RE 1 (AI 8), __________
(AI 9), __________ (AI 10), __________ (AI 11) e __________ (AI 12).
e. Con
gravame 18/19.6.2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 5.6.2012, ed in
via subordinata il rinvio della stessa al Ministero pubblico “affinché venga
corredata di motivazione” (reclamo 18/19.6.2012, p. 8).
Il
reclamante ritiene che mediante la decisione impugnata il magistrato inquirente
avrebbe violato il principio nemo tenetur, in quanto rispondere alla
domanda contenuta nella decisione di cui sopra significherebbe cooperare al
corso del procedimento. Inoltre, “siccome il PM ipotizza un conflitto di
interessi fra il ricorrente e le altre quattro persone menzionate nella
querela, significa che ipotizza perlomeno che il ricorrente possa assumere la
veste di imputato. In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di
cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona
informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere
per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p.
5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato
all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5).
Tale
decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il
diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di
interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”,
rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per
quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p.
6).
RE 1 ritiene infine che vi
sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il
Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della
suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che
implicherebbero - a suo dire – il riconoscimento: “a) dell’inutilità
di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di
diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni
querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro
persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle
altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).
Afferma quindi che queste
decisioni non sono state impugnate da parte del querelante e pertanto sono
cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in
presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo
di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo
18/19.6.2012, p. 7).
Conclude sostenendo che la
questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la
responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che
procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni
oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo
18/19.6.2012, p. 7).
f. Con
scritto 20/21.6.2012 __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “anche
se non ho partecipato alla stesura del ‘__________(vedi __________ di domenica
13 novembre 2011 Etic(hett)a) per l’amore che porto all’etica e al paese me ne
assumo ogni responsabilità legale e politica” (AI 16).
g. Con
osservazioni 28.6.2012 il magistrato inquirente contesta anzitutto che vi sia
stata una violazione del principio nemo tenetur. In merito all’asserita
violazione del diritto di assumere il patrocinio, afferma che nessuna delle
persone di cui il reclamante vuole assumere il patrocinio “ha formalmente
confermato il conferimento di un qualsiasi mandato all’avv. RE 1” (osservazioni 28.6.2012, p.
3), motivo per cui l’assunzione di tali mandati risulterebbe essere priva dei
necessari requisiti formali. A dimostrazione poi dell’esistenza di conflitti di
interessi fra i citati ed il reclamante, il magistrato inquirente richiama lo
scritto 20/21.6.2012 di __________ (cfr. AI 16). Per tale motivo il procuratore
pubblico ribadisce la necessità che RE 1, oltre alla propria, non si accolli
anche la difesa degli altri, al momento potenziali, imputati. Medesimo discorso
va fatto per l’asserita violazione del diritto di assumere il mandato di recapito
postale. Per quanto attiene poi all’asserito “venire contra factum”
il magistrato inquirente fa notare che prima dello scritto 5.6.2012 qui impugnato,
nessun’altra decisione è stata assunta, né espressa, né tacita. Rileva infine
che la mancata reazione al memoriale difensivo 20/21.2.2012 del reclamante (AI
5), non può certo essere intesa come tacito consenso, “semmai l’inazione
dell’autorità inquirente potrà essere valutata secondo il principio di celerità
(art. 5 CPP), ma non come violazione della dignità umana e della correttezza
(cfr. art. 3 CPP) invocata” (osservazioni 28.6.2012, p. 4).
Delle osservazioni di PI 1 si
dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
h. Con
scritti 2.7.2012, 4.7.2012 e 9.7.2012 il magistrato inquirente ha inviato a
questa Corte copia rispettivamente degli scritti 30.6/2.7.2012 di __________,
2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli
stessi affermano di assumersi la responsabilità legale e politica della
pubblicazione “__________”, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP, indicando nel
contempo di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore allo stadio
attuale della procedura, e riferendosi/associandosi infine al memoriale
difensivo 20/21.2.2012 di RE 1.
i. Con
replica 9/11.7.2012 RE 1 chiede, in via processuale, che il magistrato inquirente
metta a disposizione di questa Corte nonché del reclamante stesso “le
lettere indirizzate dal PM ai signori __________, __________, __________, __________
nonché le risposte di questi ultimi” (replica 9/11.7.2012, p. 11), ed in
via principale, l’accoglimento integrale delle domande formulate in conclusione
del reclamo 18/19.6.2012.
Chiede quindi la sospensione
della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati
messi a sua disposizione.
Delle ulteriori motivazioni,
così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se
indispensabile, in seguito.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 18/19.6.2012
– contro la decisione 5.6.2012 del procuratore pubblico
è tempestivo.
Visto
l’esito del presente gravame, la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta.
Questa Corte tuttavia non comprende, ed il reclamante nemmeno lo invoca, quale
sarebbe il suo interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica della decisione in questione.
1.3
Preliminarmente si osserva
che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura
ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando h. siano
stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non riguarda la
procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.
Si tratta di un problema di
accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere
sollevato nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto,
rispettate.
2.
RE
1.
contesta anzitutto il fatto che il magistrato inquirente, mediante la
decisione impugnata, gli abbia chiesto di indicare se fosse “autore ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale
responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (decisione 5.6.2012,
p. 1).
Il
reclamante ritiene che agendo in tale modo, il procuratore pubblico avrebbe
violato il principio nemo tenetur (reclamo 18/19.6.2012, p. 3-5).
Anzitutto va rilevato che il
principio nemo tenetur non vieta al magistrato inquirente di porre
domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha
il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e
169.
CPP).
Tuttavia, nella fattispecie
concreta il problema non si pone.
Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi
assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il
6.11
, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la
responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’
(scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).
Anche in questa sede poi,
mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le
persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in
conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto
l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente
anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della
giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).
In siffatte circostanze, la
contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principio nemo
tenutur, è quindi divenuta priva d’oggetto.
3.
A medesima conclusione si giunge per quanto attiene
la censura sollevata da RE 1 relativa alla violazione del diritto di assumere
il patrocinio, nonché quella relativa al diritto di assumere il mandato di
recapito postale.
Anche
per tali argomenti il reclamo risulta essere privo d’oggetto.
Agli
atti vi sono infatti gli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________
e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di non
intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore a questo stadio del procedimento,
riferendosi/associandosi altresì al memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)
sottoscritto da RE 1.
L’unico scritto che è silente
in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________
(AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e
nemmeno è stata prodotta in questa sede.
Così come agli atti non figura
alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle
persone interessate.
La
questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.
4.
Il
reclamante solleva infine il divieto di “venire contra factum proprium”
(reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8).
Questa Corte non comprende
tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero
pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo
18/19.6.2012, p. 6).
Dal verbale di procedimento
di cui all’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012
del reclamante (AI 2), lo scritto del magistrato inquirente allo stesso,
mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti andassero “identificati
in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).
A seguito di ciò, a parte la
decisione 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e le decisioni 12.6.2012 (AI 8, 9,
10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcuna altra decisione né
atto istruttorio compiuti dal Ministero pubblico.
Ora, come detto, ed
unicamente per quanto attiene la posizione di __________ (essendo le altre
chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti
sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto
di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.
Anche sotto tale aspetto il
reclamo non può trovare accoglimento.
5.
Alla
luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP,
1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF
50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE
1 __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster