Lexipedia

Decisione

60.2012.26

Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. gravi indizi. pericolo di collusione. pericolo di recidiva. proporzio

14 febbraio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nella

notte tra l’8.1.2012 ed il 9.1.2012, il reclamante si è recato, ubriaco, presso

l’abitazione della moglie, da cui vive da tempo separato di fatto, e l’avrebbe

minacciata ed insultata. La moglie ha chiesto l’intervento della polizia

comunale di __________: gli agenti sopraggiunti hanno poi condotto il

reclamante presso l’Ospedale __________, ove un medico ha decretato il suo ricovero

coatto alla Clinica psichiatrica cantonale di __________.

In

data 9.1.2012 la moglie ha sporto denuncia per i fatti surriferiti. Nel

frattempo il ricovero del reclamante presso la clinica di __________ era stato

trasformato da coatto in volontario.

b. Sentita

a verbale l’11.1.2012, la moglie ha riferito non solo dei fatti dell’8/9.1.2012,

ma anche di un episodio precedente, risalente al mese di dicembre 2011, in cui il marito, a seguito di una discussione relativa al prospettato divorzio, l’avrebbe minacciata

con un coltello da cucina alla gola.

c. A

seguito di un mandato di accompagnamento coatto del 12.1.2012, emanato dal

procuratore pubblico, il reclamante è stato fermato provvisoriamente il

13.1.2012 dalla polizia, e da quest’ultima sentito (allegato 1 ad AI 9).

Dopo

l’audizione del reclamante il medesimo giorno da parte del procuratore pubblico

(AI 10), quest’ultimo ha presentato il giorno successivo un’istanza di carcerazione

preventiva per il reclamante (AI 13).

d. È

opportuno ricordare che a carico del reclamante pende al Tribunale penale cantonale

un atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________), che ne dispone il rinvio a

giudizio avanti ad una Corte criminale per tentato omicidio, rissa (fatti

entrambi avvenuti il 17.4.2011) e contravvenzione alla LStup.

e. Con

la decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato

la carcerazione preventiva del reclamante fino al 13.4.2012 (decisione del

14.1.2012, inc. GPC __________).

Il

magistrato ha ritenuto dati seri e concreti indizi di colpevolezza, realizzato

il pericolo di recidiva, giudicando inoltre la carcerazione preventiva disposta

proporzionata riguardo alla durata ed escludendo la possibilità di adottare

delle misure sostitutive.

f. Con

il presente gravame il reclamante contesta di aver minacciato la moglie con un

coltello nel corso del mese di dicembre 2011: l’episodio sarebbe riferito

unicamente dalla moglie, e solo indirettamente confermato dalla cognata, non

presente al momento degli ipotetici fatti.

Per

i fatti dell’8/9.1.2012, il reclamante ammette di essersi recato presso l’abitazione

della moglie, ma di non ricordare nulla di quanto accaduto, in ragione del suo

stato alterato dall’alcol.

Il

reclamante contesta che si possano mettere in relazione i fatti oggetto

dell’ACC __________ con quelli del presente procedimento, mancando una

correlazione tra i medesimi.

Prendendo

in considerazione anche i fatti del 17.4.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi

avrebbe ecceduto il suo potere di apprezzamento, perché sarebbero fatti privi

di continuità con quelli oggetto del presente procedimento, non tali da fondare

un concreto pericolo per l’incolumità altrui.

Per

il reclamante, i fatti del presente procedimento andrebbero inseriti nel

contesto del prospettato avvio della procedura di divorzio, situazioni queste

che spesso comportano delle tensioni tra le parti: tensioni accresciute per il

reclamante dall’imminente aggiornamento del processo per l’atto d’accusa del 12.12.2011

(ACC __________).

Nel

gravame si sostiene che il reclamante non sarebbe una persona allo sbando, pronta

ad esplodere (come indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi), bensì

una persona che ha positivamente preso coscienza dei propri problemi ed ha dato

conseguentemente la propria disponibilità a farsi aiutare da uno psichiatra o

psicologo.

Il

reclamante censura inoltre la decisione impugnata, per carente motivazione riguardo

alle possibili misure sostitutive della carcerazione preventiva.

A

questo proposito nel gravame si riferisce come il pretore, nell’ambito di una

procedura civile, abbia già ordinato al reclamante di non avvicinarsi alla moglie

e al figlio.

In

merito alla proporzionalità, il reclamante sostiene che i reati di questo

procedimento sarebbero semplici: gli accertamenti necessari per l’inchiesta potrebbero

essere effettuati in breve tempo, ciò che renderebbe eccessivo un periodo di

carcerazione preventiva di tre mesi.

La

perizia potrebbe essere allestita anche con il reclamante in libertà. Nella

valutazione della proporzionalità non sarebbe inoltre facile stabilire la

prevedibile pena, in considerazione del fatto che il reclamante sarà processato

un’unica volta, anche per i fatti dell’atto d’accusa del 12.12.2011.

In

relazione all’accertamento inesatto e incompleto dei fatti, il giudice dei

provvedimenti coercitivi non avrebbe tenuto adeguatamente conto che l’episodio

di dicembre 2011 sarebbe unicamente riferito dalla moglie e contestato

categoricamente dal reclamante; non avrebbe adeguatamente considerato che per i

reati imputatigli con l’atto d’accusa 12.12.2011 il reclamante è rimasto in

carcere solo una trentina di giorni, non essendo stato ritenuto persona

pericolosa; non avrebbe tenuto in adeguato conto la presa di coscienza da parte

del reclamante di quanto commesso la sera del 8/9.1.2012, concretizzatasi con la

disponibilità a rivolgersi a un terapeuta.

Il

reclamante conclude chiedendo l’accoglimento del gravame e la sua scarcerazione.

In

via subordinata, chiede di limitare la durata della carcerazione preventiva

ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

g. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico ritiene pacifica l’esistenza di

seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, sia per l’episodio dell’8/9.1.2012,

sia anche per quello di dicembre 2011.

Per

il pericolo di recidiva, il procuratore pubblico indica come il reclamante, già

in quattro episodi, abbia violato l’integrità fisica o la libertà personale altrui:

la partecipazione alla rissa del 17.4.2011; il successivo accoltellamento del

17.4.2011; le minacce alla moglie nel dicembre 2011; infine i fatti

dell’8/9.1.2012. Per questo il reclamante minaccerebbe seriamente la sicurezza

altrui.

Inoltre,

per stabilire la situazione del reclamante, con il consenso delle parti è stato

disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica. Tutti questi fatti renderebbero

concreto il pericolo di recidiva. I problemi con l’alcol e la consapevolezza

acquisita dal reclamante di doversi far aiutare, sarebbero elementi che

concorrono a dimostrare ulteriormente la necessità di garantire la sicurezza

pubblica mediante la carcerazione preventiva.

Se

nel precedente procedimento (sfociato nell’atto d’accusa 12.12.2011) la carcerazione

era stata contenuta, ciò sarebbe dipeso dal fatto che non era stato intravisto

un pericolo di recidiva: pericolo che al contrario si è concretizzato con i

fatti oggetto del presente procedimento.

Considerato

l’intervenuto sfratto del reclamante, e l’imminente avvio della procedura di

divorzio, non sarebbe eccessivo l’ap-prezzamento formulato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi che ha ritenuto il reclamante quale “persona allo sbando, che può

facilmente scoppiare”.

Il

procuratore pubblico sostiene anche l’esistenza di un pericolo di collusione,

in particolare nei confronti della consorte e della cognata. Non sarebbe poi

escluso che, per i fatti del dicembre 2011, a fronte della persistenza del reclamante a negare i fatti, si renda necessario procedere all’audizione del figlio

(che avrebbe assistito ai fatti), inducendo un ulteriore pericolo di

collusione.

Il

procuratore pubblico non intravede misure sostitutive idonee, il divieto di contattare

la moglie non sarebbe efficace in ragione degli episodi di dicembre e gennaio:

in pochi istanti, in preda ai fumi dell’alcol, il reclamante potrebbe incorrere

in comportamenti simili a quelli oggetto dell’attuale procedimento.

Infine,

il requisito della proporzionalità sarebbe certamente realizzato, considerate

le pesanti imputazioni che pendono sul reclamante.

Il

procuratore pubblico, per parte sua, s’impegnerebbe a terminare al più presto

l’inchiesta, volontà di celerità peraltro che avrebbe concretizzato nel breve termine

fissato al perito per l’allestimento del referto.

h. Nel

proprio scritto dell’1/2.2.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi

ricorda come il reclamante abbia rinunciato all’udienza e non abbia presentato

osservazioni prima della decisione di sua pertinenza. Per il resto, rinuncia a

presentare osservazioni e si rimette al giudizio di questa Corte.

i. Nella

replica, principalmente rivolta alle osservazioni del procuratore pubblico, il

reclamante non si sofferma sui gravi e concreti indizi, che sarebbero di primo

acchito adempiuti, ma sulla natura e la portata dei reati rimproveratigli.

Per gli episodi contestatigli, il principale teste di

accusa sarebbe la sorella della moglie: considerato come nelle dinamiche famigliari

si creino spesso delle antipatie, occorrerebbe procedere ad una valutazione

molto attenta delle sue dichiarazioni.

Per l’episodio del mese di dicembre 2011, non

esisterebbe nessun riscontro oltre la versione della moglie.

Per la notte dell’8/9.1.2012, eventuali ingiurie e

minacce contro la moglie sarebbero da inserire nel contesto (litigioso) del

prospettato divorzio, per di più proferite da una persona in quel frangente

ubriaca. Si tratterebbe quindi di fatti meno gravi rispetto a quelli del

17.4.2011.

Per il pericolo di recidiva, il reclamante sostiene

che i fatti del 17.4.2011 e quelli oggetto del presente procedimento sarebbero

assai diversi. A proposito della rissa, il reclamante precisa che non si sarebbe

trovato nelle vicinanze del luogo ove la stessa si svolgeva, ma che sarebbe stato

colà chiamato per una “trappola” orchestrata da tre suoi presunti amici.

Sulle attuali imputazioni il reclamante ribadisce la

mancanza di riscontri per i fatti del dicembre 2011 e lo stato di severa ubriachezza

per i fatti dell’8/9.1.2012.

Il reclamante sostiene di non aver intenzione di

sottrarsi al procedimento se posto in libertà, ed i fatti potrebbero comunque essere

chiariti.

Occorrerebbe poi non fraintendere la disponibilità

fornita dal reclamante a farsi aiutare da uno psicologo o psichiatra; si tratterebbe

semplicemente di una sua reazione positiva all’attuale situazione.

Per il pericolo di collusione, non trattato dal

giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante esprime la propria

preoccupazione rispetto alla prospettata possibilità di sentire il figlio.

Per il reclamante non ci sarebbero motivi per non rispettare

il divieto di contatto con la moglie, e la carcerazione preventiva di tre mesi

ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi risulterebbe pertanto

sproporzionata.

j.

Nelle osservazioni di duplica 13.2.2012, il procuratore pubblico chiede

nuovamente la reiezione del reclamo, prendendo posizione sui punti della

replica.

k. Con

scritto 13/14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere

particolari osservazioni.

Considerandi

1.

1.1.

La

possibilità per il carcerato di impugnare la decisione che ordina la

carcerazione presso la giurisdizione di reclamo è prevista dall’art. 222 CPP.

Il reclamo deve essere presentato entro

dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame datato 24.1.2012, contro la

decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi del 14.1.2012, è pervenuto

il giorno seguente alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2

LOG: è pertanto tempestivo.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale destinatario del provvedimento coercitivo, è pacificamente legittimato

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile

anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un

delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si

sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit.

b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento

della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo

gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

Secondo

l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da

temere che, chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo

compia effettivamente.

2.2

Il

diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è

rispettosa di proporzionalità.

2.3

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di commissione di un reato, non spetta alla Corte dei reclami penali

esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella

competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Corte dei reclami penali

deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita

e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

3.

Nel

presente caso il reclamante contesta parzialmente gli indizi di reato, sostiene

l’inesistenza dei pericoli di recidiva e di collusione, adduce la violazione

del principio della proporzionalità.

4.

L’esistenza

di gravi e concreti indizi di reato a carico del reclamante è data certamente

per l’episodio dell’8/9.1.2012, come risulta dalla versione fornita dalla

moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 4, allegato 1 ad AI 9), dalla

cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012 p. 3, AI 11) e dal rapporto d’intervento

della polizia comunale (AI 5 p. 2) successivamente confermato dai verbali dei

due poliziotti (verbali di interrogatorio 1.2.2012, AI 57 e 58).

I

fatti del dicembre 2011 sono contestati dal reclamante: agli atti c’è la

versione della moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 3, allegato 1 ad AI

9), confermata solo indirettamente dalla cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012

p. 2, AI 11). Nella pendenza di questa procedura ricorsuale, si è aggiunta una

conferma indiretta anche da parte degli agenti intervenuti la sera

dell’8/9.1.2012 (cui la moglie ha raccontato anche l’episodio del dicembre 2011,

AI 57 e 58).

L’argomento

del reclamante (che nega l’episodio di dicembre, sostenendo di esser

ingiustamente accusato, per antipatia dalla cognata, per ripicca da parte della

moglie), non è suffragato da elementi concreti, e contrasta peraltro con il

fatto che la moglie non ha presentato immediatamente denuncia, se non in occasione

dell’episodio dell’8/9.1.2012.

Allo

stadio attuale (ed iniziale) del procedimento, e nei limiti (surriferiti)

dell’esame di questa Corte, occorre ammettere l’esistenza di seri e concreti indizi

di colpevolezza per entrambi gli episodi.

5.

5.1.

Il pericolo di recidiva è dato quando si debba concretamente temere che

l’imputato minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o

delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi, come esatto dall’art. 221 cpv. 1 lit. c

CPP.

La

carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva può contribuire a permettere

la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l’imputato

differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti

di delinquenza. Essa serve inoltre a impedire la commissione di altri gravi delitti

e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista

quale motivo di carcerazione anche dall’art. 5 n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la

privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per

sospettare che l’interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi

per impedirgli di commetterlo (DTF 137 IV 13 consid. 4.1.; 137 IV 84 consid.

3.2

).

Occorre

nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere

altri reati gravi. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un’ingerenza

grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si fondi su una base legale

sufficiente, sia giustificata dall’interesse pubblico e rispetti il principio

della proporzionalità.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione

preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la

prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall’altra, i reati prospettati

sono gravi (ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP). La possibilità soltanto

ipotetica che l’imputato possa commettere altri reati o la probabilità che si

prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la

carcerazione. La carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta

unicamente quale “ultima ratio”, occorrendo prescindere dalla stessa

quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi

(art. 212 cpv. 2 lit. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1.) [decisione TF

1B_630/2011 del 16.12.2011 consid. 3.2.].

L’Alta

Corte, nella citata DTF 137 IV 13, ha ritenuto che, con riferimento

all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due

differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del

carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha

aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio

e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto

minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in

concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del

ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la

minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come

previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla

perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti

operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà

dell’imputato avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la

sicurezza pubblica.

Dall’interpretazione

sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo

cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare

in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti.

Ha

concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il

suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga

durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso,

grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si

era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia

giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di

recidiva.

Appariva

manifesto, considerate le specificità del caso, che il legislatore non intendesse,

in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone.

Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica

dell’imputato, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato

esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti

di violenza. Era decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno

minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art.

221.

cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., consid. 4.2. ss., inc. TF

1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV 13). Questa conclusione non significava

che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere

applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande

ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e

concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne,

di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo

conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione

14.3

, p. 9, consid. 4.5., inc. TF 1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV

13).

5.2

Nel

presente caso, per i reati analoghi commessi in precedenza si può far riferimento

a quelli formalizzati nell’atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________),

ovvero tentato omicidio e rissa, episodi entrambi intervenuti il 17.4.2011.

Nell’ottica

del pericolo di recidiva, colpisce anche la vicinanza temporale tra la conclusione

della precedente inchiesta (sfociata nell’atto d’accusa) e gli episodi oggetto del

presente procedimento.

Tecnicamente,

i due episodi precedenti, messi in relazione con gli episodi ora inchiestati,

adempiono le esigenze poste dal restrittivo testo legale sul pericolo di recidiva.

Occorre

poi aggiungere che, come emerge dagli atti, l’ultimo episodio dell’8/9.1.2012

sarebbe in stretta relazione con uno stato di severa ubriachezza, che avrebbe

concorso al comportamento di RE 1: stato di ebbrezza non insolito, per

ammissione stessa del reclamante, che avrebbe preso coscienza della sua situazione.

Per

questo, e più in generale in considerazione delle nuove imputazioni, con il consenso

delle parti, il procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia.

L’esistenza di un possibile disturbo assurge ad altro elemento a fondamento di

un pericolo di recidiva.

Più

in generale, i reati oggetto dell’atto d’accusa del 12.12.2011, così come quello

ipotizzato nel mese di dicembre 2011, sono gravi. L’episodio dell’8/9.1.2012 è

preoccupante, in quanto commesso in uno stato alterato, tale per cui il

reclamante sostiene di non ricordare più nulla: stato di ubriachezza in cui RE

1.

si è messo volontariamente.

5.3

Tutti

questi elementi, in attesa del referto peritale (o di un’eventuale anticipazione

relativa al pericolo di recidiva e di pericolosità), realizzano un pericolo di

recidiva.

6.

6.1.

I pericoli di collusione e di inquinamento

dei mezzi di prova sono precisati all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti

termini: “ ...vi è seriamente da temere che: …b. influenzi persone e inquini

mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.

Come

già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP,

detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa

abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne

illecitamente a suo scarico.

Tali

pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta

predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire

accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora

da sentire – o i correi e i complici non arrestati,

messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire

interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora

in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo

vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente

e in maniera astratta (Commentario CPP – E.

MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).

6.2

Nel

presente caso, occorre anzitutto considerare che il giudice dei provvedimenti

coercitivi si è solo soffermato sul pericolo di recidiva, e non si è espresso

sul pericolo di collusione. Inoltre la realizzazione del pericolo di recidiva

potrebbe esimere questa Corte dall’esame del pericolo di collusione.

In

concreto, nel caso del reclamante, si deve ammettere che sono dati dei bisogni

istruttori ed un residuo pericolo di collusione.

Per

i bisogni istruttori, occorre considerare che dopo la presentazione del

gravame, sono stati celermente sentiti dal procuratore pubblico i due agenti

intervenuti la sera dell’8/9.1.2012, così come è stato effettuato un nuovo

interrogatorio del reclamante ed è stato disposto un confronto tra i due

coniugi separati di fatto.

Per

chiarire i fatti ipotizzati nel dicembre 2011, è prospettata la necessità di ascoltare

ancora una testimone (il cui nome è emerso nel confronto) e va sciolto il

quesito a sapere se procedere all’audizione del figlio comune (che avrebbe

assistito all’episodio del dicembre 2011).

Sempre

per i bisogni istruttori, occorre considerare che è in corso di allestimento la

perizia psichiatrica: in situazioni simili, sarebbe auspicabile richiedere al

perito, prima ancora della consegna del referto finale, una presa di posizione parziale,

almeno circoscritta al pericolo di recidiva e all’eventuale grado di pericolosità

del peritando.

Il

pericolo di collusione è particolarmente presente con riferimento al figlio

(visto anche quanto riferito dalla madre alla fine del verbale di confronto), e

ciò benché il decreto del pretore, se rispettato, dovrebbe limitare tale

rischio.

In

conclusione, si può considerare che sono dati ancora dei bisogni d’inchiesta ed

un pericolo di collusione, che però con una celere continuazione del

procedimento andranno a sfumare rapidamente.

7.

7.1.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il

Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal

giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2

e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il nuovo CPP ha recepito tale

giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della

carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena

detentiva presumibile”.

7.2

Il

protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità

(art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di

carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.

Concretamente

l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e

senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze

concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.

7.3

Sempre

nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario

della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla

carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di

raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).

7.4

Nell’ottica

della proporzionalità, la durata della carcerazione preventiva finora subita

dal reclamante è certamente inferiore alla possibile pena, ritenuti la gravità

degli episodi per un verso, il cumulo inevitabile con le imputazioni dell’atto

d’accusa del 12.12.2011 per altro verso.

Nell’ottica

della celerità, il procedimento è certamente stato condotto e continuato in

modo adeguato: in poco tempo potrebbero scemare i bisogni d’inchiesta ed il pericolo

di collusione, mentre che per il pericolo di recidiva le indicazioni del perito

sono importanti ed indispensabili. Solo dopo dette conclusioni, si potrà eventualmente

valutare nuovamente la durata della carcerazione preventiva disposta, che allo

stato attuale appare giustificata nella sua durata.

Nell’ottica

della sussidiarietà, benché il reclamante fosse in stato di libertà provvisoria

in attesa di giudizio (per i fatti dell’atto d’accusa 12.12.2011), ciò non gli

ha impedito di risultare coinvolto nei fatti dell’8/9.1.2012. Se si aggiunge il

problema dell’ubriachezza severa, ciò rende palese che delle misure sostitutive

alla carcerazione preventiva, quale quelle proposte, non sarebbero sufficienti

a scongiurare eventuali possibili nuovi episodi, e pertanto non possono ora

entrare seriamente in linea di conto.

8.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia

di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster