60.2012.26
Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. gravi indizi. pericolo di collusione. pericolo di recidiva. proporzio
14 febbraio 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.26
Data decisione, Autorità:
14.02.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. gravi indizi. pericolo di collusione. pericolo di recidiva. proporzionalità. celerità
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
DETENZIONE PREVENTIVA
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DI CELERITÀ
PROPORZIONALITÀ
RECLAMO
art. 5 CPP
art. 221 CPP
art. 221 cpv. 1 let. b CPP
art. 221 cpv. 1 let. c CPP
art. 222 CPP
Incarto n.
60.2012.26
Lugano
14 febbraio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/25.1.2012
presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi del 14.1.2012 (inc. GPC __________)
che ha ordinato la sua carcerazione preventiva con riferimento al procedimento
inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 27.1.2012 del
procuratore pubblico Andrea Pagani mediante le quali chiede di respingere il
gravame;
richiamato lo scritto dell’1/2.2.2012 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale si rimette al giudizio
di questa Corte;
richiamati gli scritti di replica del
7/8.2.2012 di RE 1 e di duplica del 13.2.2012 del magistrato inquirente e del 13/14.2.2012
del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nella
notte tra l’8.1.2012 ed il 9.1.2012, il reclamante si è recato, ubriaco, presso
l’abitazione della moglie, da cui vive da tempo separato di fatto, e l’avrebbe
minacciata ed insultata. La moglie ha chiesto l’intervento della polizia
comunale di __________: gli agenti sopraggiunti hanno poi condotto il
reclamante presso l’Ospedale __________, ove un medico ha decretato il suo ricovero
coatto alla Clinica psichiatrica cantonale di __________.
In
data 9.1.2012 la moglie ha sporto denuncia per i fatti surriferiti. Nel
frattempo il ricovero del reclamante presso la clinica di __________ era stato
trasformato da coatto in volontario.
b. Sentita
a verbale l’11.1.2012, la moglie ha riferito non solo dei fatti dell’8/9.1.2012,
ma anche di un episodio precedente, risalente al mese di dicembre 2011, in cui il marito, a seguito di una discussione relativa al prospettato divorzio, l’avrebbe minacciata
con un coltello da cucina alla gola.
c. A
seguito di un mandato di accompagnamento coatto del 12.1.2012, emanato dal
procuratore pubblico, il reclamante è stato fermato provvisoriamente il
13.1.2012 dalla polizia, e da quest’ultima sentito (allegato 1 ad AI 9).
Dopo
l’audizione del reclamante il medesimo giorno da parte del procuratore pubblico
(AI 10), quest’ultimo ha presentato il giorno successivo un’istanza di carcerazione
preventiva per il reclamante (AI 13).
d. È
opportuno ricordare che a carico del reclamante pende al Tribunale penale cantonale
un atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________), che ne dispone il rinvio a
giudizio avanti ad una Corte criminale per tentato omicidio, rissa (fatti
entrambi avvenuti il 17.4.2011) e contravvenzione alla LStup.
e. Con
la decisione qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato
la carcerazione preventiva del reclamante fino al 13.4.2012 (decisione del
14.1.2012, inc. GPC __________).
Il
magistrato ha ritenuto dati seri e concreti indizi di colpevolezza, realizzato
il pericolo di recidiva, giudicando inoltre la carcerazione preventiva disposta
proporzionata riguardo alla durata ed escludendo la possibilità di adottare
delle misure sostitutive.
f. Con
il presente gravame il reclamante contesta di aver minacciato la moglie con un
coltello nel corso del mese di dicembre 2011: l’episodio sarebbe riferito
unicamente dalla moglie, e solo indirettamente confermato dalla cognata, non
presente al momento degli ipotetici fatti.
Per
i fatti dell’8/9.1.2012, il reclamante ammette di essersi recato presso l’abitazione
della moglie, ma di non ricordare nulla di quanto accaduto, in ragione del suo
stato alterato dall’alcol.
Il
reclamante contesta che si possano mettere in relazione i fatti oggetto
dell’ACC __________ con quelli del presente procedimento, mancando una
correlazione tra i medesimi.
Prendendo
in considerazione anche i fatti del 17.4.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi
avrebbe ecceduto il suo potere di apprezzamento, perché sarebbero fatti privi
di continuità con quelli oggetto del presente procedimento, non tali da fondare
un concreto pericolo per l’incolumità altrui.
Per
il reclamante, i fatti del presente procedimento andrebbero inseriti nel
contesto del prospettato avvio della procedura di divorzio, situazioni queste
che spesso comportano delle tensioni tra le parti: tensioni accresciute per il
reclamante dall’imminente aggiornamento del processo per l’atto d’accusa del 12.12.2011
(ACC __________).
Nel
gravame si sostiene che il reclamante non sarebbe una persona allo sbando, pronta
ad esplodere (come indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi), bensì
una persona che ha positivamente preso coscienza dei propri problemi ed ha dato
conseguentemente la propria disponibilità a farsi aiutare da uno psichiatra o
psicologo.
Il
reclamante censura inoltre la decisione impugnata, per carente motivazione riguardo
alle possibili misure sostitutive della carcerazione preventiva.
A
questo proposito nel gravame si riferisce come il pretore, nell’ambito di una
procedura civile, abbia già ordinato al reclamante di non avvicinarsi alla moglie
e al figlio.
In
merito alla proporzionalità, il reclamante sostiene che i reati di questo
procedimento sarebbero semplici: gli accertamenti necessari per l’inchiesta potrebbero
essere effettuati in breve tempo, ciò che renderebbe eccessivo un periodo di
carcerazione preventiva di tre mesi.
La
perizia potrebbe essere allestita anche con il reclamante in libertà. Nella
valutazione della proporzionalità non sarebbe inoltre facile stabilire la
prevedibile pena, in considerazione del fatto che il reclamante sarà processato
un’unica volta, anche per i fatti dell’atto d’accusa del 12.12.2011.
In
relazione all’accertamento inesatto e incompleto dei fatti, il giudice dei
provvedimenti coercitivi non avrebbe tenuto adeguatamente conto che l’episodio
di dicembre 2011 sarebbe unicamente riferito dalla moglie e contestato
categoricamente dal reclamante; non avrebbe adeguatamente considerato che per i
reati imputatigli con l’atto d’accusa 12.12.2011 il reclamante è rimasto in
carcere solo una trentina di giorni, non essendo stato ritenuto persona
pericolosa; non avrebbe tenuto in adeguato conto la presa di coscienza da parte
del reclamante di quanto commesso la sera del 8/9.1.2012, concretizzatasi con la
disponibilità a rivolgersi a un terapeuta.
Il
reclamante conclude chiedendo l’accoglimento del gravame e la sua scarcerazione.
In
via subordinata, chiede di limitare la durata della carcerazione preventiva
ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
g. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico ritiene pacifica l’esistenza di
seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, sia per l’episodio dell’8/9.1.2012,
sia anche per quello di dicembre 2011.
Per
il pericolo di recidiva, il procuratore pubblico indica come il reclamante, già
in quattro episodi, abbia violato l’integrità fisica o la libertà personale altrui:
la partecipazione alla rissa del 17.4.2011; il successivo accoltellamento del
17.4.2011; le minacce alla moglie nel dicembre 2011; infine i fatti
dell’8/9.1.2012. Per questo il reclamante minaccerebbe seriamente la sicurezza
altrui.
Inoltre,
per stabilire la situazione del reclamante, con il consenso delle parti è stato
disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica. Tutti questi fatti renderebbero
concreto il pericolo di recidiva. I problemi con l’alcol e la consapevolezza
acquisita dal reclamante di doversi far aiutare, sarebbero elementi che
concorrono a dimostrare ulteriormente la necessità di garantire la sicurezza
pubblica mediante la carcerazione preventiva.
Se
nel precedente procedimento (sfociato nell’atto d’accusa 12.12.2011) la carcerazione
era stata contenuta, ciò sarebbe dipeso dal fatto che non era stato intravisto
un pericolo di recidiva: pericolo che al contrario si è concretizzato con i
fatti oggetto del presente procedimento.
Considerato
l’intervenuto sfratto del reclamante, e l’imminente avvio della procedura di
divorzio, non sarebbe eccessivo l’ap-prezzamento formulato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi che ha ritenuto il reclamante quale “persona allo sbando, che può
facilmente scoppiare”.
Il
procuratore pubblico sostiene anche l’esistenza di un pericolo di collusione,
in particolare nei confronti della consorte e della cognata. Non sarebbe poi
escluso che, per i fatti del dicembre 2011, a fronte della persistenza del reclamante a negare i fatti, si renda necessario procedere all’audizione del figlio
(che avrebbe assistito ai fatti), inducendo un ulteriore pericolo di
collusione.
Il
procuratore pubblico non intravede misure sostitutive idonee, il divieto di contattare
la moglie non sarebbe efficace in ragione degli episodi di dicembre e gennaio:
in pochi istanti, in preda ai fumi dell’alcol, il reclamante potrebbe incorrere
in comportamenti simili a quelli oggetto dell’attuale procedimento.
Infine,
il requisito della proporzionalità sarebbe certamente realizzato, considerate
le pesanti imputazioni che pendono sul reclamante.
Il
procuratore pubblico, per parte sua, s’impegnerebbe a terminare al più presto
l’inchiesta, volontà di celerità peraltro che avrebbe concretizzato nel breve termine
fissato al perito per l’allestimento del referto.
h. Nel
proprio scritto dell’1/2.2.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi
ricorda come il reclamante abbia rinunciato all’udienza e non abbia presentato
osservazioni prima della decisione di sua pertinenza. Per il resto, rinuncia a
presentare osservazioni e si rimette al giudizio di questa Corte.
i. Nella
replica, principalmente rivolta alle osservazioni del procuratore pubblico, il
reclamante non si sofferma sui gravi e concreti indizi, che sarebbero di primo
acchito adempiuti, ma sulla natura e la portata dei reati rimproveratigli.
Per gli episodi contestatigli, il principale teste di
accusa sarebbe la sorella della moglie: considerato come nelle dinamiche famigliari
si creino spesso delle antipatie, occorrerebbe procedere ad una valutazione
molto attenta delle sue dichiarazioni.
Per l’episodio del mese di dicembre 2011, non
esisterebbe nessun riscontro oltre la versione della moglie.
Per la notte dell’8/9.1.2012, eventuali ingiurie e
minacce contro la moglie sarebbero da inserire nel contesto (litigioso) del
prospettato divorzio, per di più proferite da una persona in quel frangente
ubriaca. Si tratterebbe quindi di fatti meno gravi rispetto a quelli del
17.4.2011.
Per il pericolo di recidiva, il reclamante sostiene
che i fatti del 17.4.2011 e quelli oggetto del presente procedimento sarebbero
assai diversi. A proposito della rissa, il reclamante precisa che non si sarebbe
trovato nelle vicinanze del luogo ove la stessa si svolgeva, ma che sarebbe stato
colà chiamato per una “trappola” orchestrata da tre suoi presunti amici.
Sulle attuali imputazioni il reclamante ribadisce la
mancanza di riscontri per i fatti del dicembre 2011 e lo stato di severa ubriachezza
per i fatti dell’8/9.1.2012.
Il reclamante sostiene di non aver intenzione di
sottrarsi al procedimento se posto in libertà, ed i fatti potrebbero comunque essere
chiariti.
Occorrerebbe poi non fraintendere la disponibilità
fornita dal reclamante a farsi aiutare da uno psicologo o psichiatra; si tratterebbe
semplicemente di una sua reazione positiva all’attuale situazione.
Per il pericolo di collusione, non trattato dal
giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante esprime la propria
preoccupazione rispetto alla prospettata possibilità di sentire il figlio.
Per il reclamante non ci sarebbero motivi per non rispettare
il divieto di contatto con la moglie, e la carcerazione preventiva di tre mesi
ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi risulterebbe pertanto
sproporzionata.
j.
Nelle osservazioni di duplica 13.2.2012, il procuratore pubblico chiede
nuovamente la reiezione del reclamo, prendendo posizione sui punti della
replica.
k. Con
scritto 13/14.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere
particolari osservazioni.
Considerandi
1.
1.1.
La
possibilità per il carcerato di impugnare la decisione che ordina la
carcerazione presso la giurisdizione di reclamo è prevista dall’art. 222 CPP.
Il reclamo deve essere presentato entro
dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame datato 24.1.2012, contro la
decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi del 14.1.2012, è pervenuto
il giorno seguente alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2
LOG: è pertanto tempestivo.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale destinatario del provvedimento coercitivo, è pacificamente legittimato
a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Secondo
l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile
anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un
delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si
sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit.
b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento
della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo
gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
Secondo
l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da
temere che, chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo
compia effettivamente.
2.2
Il
diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è
rispettosa di proporzionalità.
2.3
Va
ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi
indizi di commissione di un reato, non spetta alla Corte dei reclami penali
esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella
competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Corte dei reclami penali
deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita
e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
3.
Nel
presente caso il reclamante contesta parzialmente gli indizi di reato, sostiene
l’inesistenza dei pericoli di recidiva e di collusione, adduce la violazione
del principio della proporzionalità.
4.
L’esistenza
di gravi e concreti indizi di reato a carico del reclamante è data certamente
per l’episodio dell’8/9.1.2012, come risulta dalla versione fornita dalla
moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 4, allegato 1 ad AI 9), dalla
cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012 p. 3, AI 11) e dal rapporto d’intervento
della polizia comunale (AI 5 p. 2) successivamente confermato dai verbali dei
due poliziotti (verbali di interrogatorio 1.2.2012, AI 57 e 58).
I
fatti del dicembre 2011 sono contestati dal reclamante: agli atti c’è la
versione della moglie (verbale di interrogatorio 11.1.2012 p. 3, allegato 1 ad AI
9), confermata solo indirettamente dalla cognata (verbale di interrogatorio 13.1.2012
p. 2, AI 11). Nella pendenza di questa procedura ricorsuale, si è aggiunta una
conferma indiretta anche da parte degli agenti intervenuti la sera
dell’8/9.1.2012 (cui la moglie ha raccontato anche l’episodio del dicembre 2011,
AI 57 e 58).
L’argomento
del reclamante (che nega l’episodio di dicembre, sostenendo di esser
ingiustamente accusato, per antipatia dalla cognata, per ripicca da parte della
moglie), non è suffragato da elementi concreti, e contrasta peraltro con il
fatto che la moglie non ha presentato immediatamente denuncia, se non in occasione
dell’episodio dell’8/9.1.2012.
Allo
stadio attuale (ed iniziale) del procedimento, e nei limiti (surriferiti)
dell’esame di questa Corte, occorre ammettere l’esistenza di seri e concreti indizi
di colpevolezza per entrambi gli episodi.
5.
5.1.
Il pericolo di recidiva è dato quando si debba concretamente temere che
l’imputato minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o
delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi, come esatto dall’art. 221 cpv. 1 lit. c
CPP.
La
carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva può contribuire a permettere
la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l’imputato
differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti
di delinquenza. Essa serve inoltre a impedire la commissione di altri gravi delitti
e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista
quale motivo di carcerazione anche dall’art. 5 n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la
privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per
sospettare che l’interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi
per impedirgli di commetterlo (DTF 137 IV 13 consid. 4.1.; 137 IV 84 consid.
3.2
).
Occorre
nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere
altri reati gravi. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un’ingerenza
grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si fondi su una base legale
sufficiente, sia giustificata dall’interesse pubblico e rispetti il principio
della proporzionalità.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione
preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la
prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall’altra, i reati prospettati
sono gravi (ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP). La possibilità soltanto
ipotetica che l’imputato possa commettere altri reati o la probabilità che si
prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la
carcerazione. La carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta
unicamente quale “ultima ratio”, occorrendo prescindere dalla stessa
quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi
(art. 212 cpv. 2 lit. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1.) [decisione TF
1B_630/2011 del 16.12.2011 consid. 3.2.].
L’Alta
Corte, nella citata DTF 137 IV 13, ha ritenuto che, con riferimento
all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due
differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del
carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha
aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio
e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto
minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in
concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del
ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la
minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come
previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla
perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti
operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà
dell’imputato avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la
sicurezza pubblica.
Dall’interpretazione
sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo
cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare
in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti.
Ha
concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il
suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga
durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso,
grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si
era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia
giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di
recidiva.
Appariva
manifesto, considerate le specificità del caso, che il legislatore non intendesse,
in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone.
Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica
dell’imputato, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato
esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti
di violenza. Era decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno
minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art.
221.
cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., consid. 4.2. ss., inc. TF
1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV 13). Questa conclusione non significava
che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere
applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande
ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e
concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne,
di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo
conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione
14.3
, p. 9, consid. 4.5., inc. TF 1B_25/2011, pubblicata in DTF 137 IV
13).
5.2
Nel
presente caso, per i reati analoghi commessi in precedenza si può far riferimento
a quelli formalizzati nell’atto d’accusa del 12.12.2011 (ACC __________),
ovvero tentato omicidio e rissa, episodi entrambi intervenuti il 17.4.2011.
Nell’ottica
del pericolo di recidiva, colpisce anche la vicinanza temporale tra la conclusione
della precedente inchiesta (sfociata nell’atto d’accusa) e gli episodi oggetto del
presente procedimento.
Tecnicamente,
i due episodi precedenti, messi in relazione con gli episodi ora inchiestati,
adempiono le esigenze poste dal restrittivo testo legale sul pericolo di recidiva.
Occorre
poi aggiungere che, come emerge dagli atti, l’ultimo episodio dell’8/9.1.2012
sarebbe in stretta relazione con uno stato di severa ubriachezza, che avrebbe
concorso al comportamento di RE 1: stato di ebbrezza non insolito, per
ammissione stessa del reclamante, che avrebbe preso coscienza della sua situazione.
Per
questo, e più in generale in considerazione delle nuove imputazioni, con il consenso
delle parti, il procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia.
L’esistenza di un possibile disturbo assurge ad altro elemento a fondamento di
un pericolo di recidiva.
Più
in generale, i reati oggetto dell’atto d’accusa del 12.12.2011, così come quello
ipotizzato nel mese di dicembre 2011, sono gravi. L’episodio dell’8/9.1.2012 è
preoccupante, in quanto commesso in uno stato alterato, tale per cui il
reclamante sostiene di non ricordare più nulla: stato di ubriachezza in cui RE
1.
si è messo volontariamente.
5.3
Tutti
questi elementi, in attesa del referto peritale (o di un’eventuale anticipazione
relativa al pericolo di recidiva e di pericolosità), realizzano un pericolo di
recidiva.
6.
6.1.
I pericoli di collusione e di inquinamento
dei mezzi di prova sono precisati all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti
termini: “ ...vi è seriamente da temere che: …b. influenzi persone e inquini
mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità”.
Come
già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP,
detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa
abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne
illecitamente a suo scarico.
Tali
pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta
predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora
da sentire – o i correi e i complici non arrestati,
messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire
interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora
in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo
vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente
e in maniera astratta (Commentario CPP – E.
MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).
6.2
Nel
presente caso, occorre anzitutto considerare che il giudice dei provvedimenti
coercitivi si è solo soffermato sul pericolo di recidiva, e non si è espresso
sul pericolo di collusione. Inoltre la realizzazione del pericolo di recidiva
potrebbe esimere questa Corte dall’esame del pericolo di collusione.
In
concreto, nel caso del reclamante, si deve ammettere che sono dati dei bisogni
istruttori ed un residuo pericolo di collusione.
Per
i bisogni istruttori, occorre considerare che dopo la presentazione del
gravame, sono stati celermente sentiti dal procuratore pubblico i due agenti
intervenuti la sera dell’8/9.1.2012, così come è stato effettuato un nuovo
interrogatorio del reclamante ed è stato disposto un confronto tra i due
coniugi separati di fatto.
Per
chiarire i fatti ipotizzati nel dicembre 2011, è prospettata la necessità di ascoltare
ancora una testimone (il cui nome è emerso nel confronto) e va sciolto il
quesito a sapere se procedere all’audizione del figlio comune (che avrebbe
assistito all’episodio del dicembre 2011).
Sempre
per i bisogni istruttori, occorre considerare che è in corso di allestimento la
perizia psichiatrica: in situazioni simili, sarebbe auspicabile richiedere al
perito, prima ancora della consegna del referto finale, una presa di posizione parziale,
almeno circoscritta al pericolo di recidiva e all’eventuale grado di pericolosità
del peritando.
Il
pericolo di collusione è particolarmente presente con riferimento al figlio
(visto anche quanto riferito dalla madre alla fine del verbale di confronto), e
ciò benché il decreto del pretore, se rispettato, dovrebbe limitare tale
rischio.
In
conclusione, si può considerare che sono dati ancora dei bisogni d’inchiesta ed
un pericolo di collusione, che però con una celere continuazione del
procedimento andranno a sfumare rapidamente.
7.
7.1.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il
Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal
giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2
e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il nuovo CPP ha recepito tale
giurisprudenza all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della
carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena
detentiva presumibile”.
7.2
Il
protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità
(art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di
carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.
Concretamente
l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e
senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze
concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.
7.3
Sempre
nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario
della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla
carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di
raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).
7.4
Nell’ottica
della proporzionalità, la durata della carcerazione preventiva finora subita
dal reclamante è certamente inferiore alla possibile pena, ritenuti la gravità
degli episodi per un verso, il cumulo inevitabile con le imputazioni dell’atto
d’accusa del 12.12.2011 per altro verso.
Nell’ottica
della celerità, il procedimento è certamente stato condotto e continuato in
modo adeguato: in poco tempo potrebbero scemare i bisogni d’inchiesta ed il pericolo
di collusione, mentre che per il pericolo di recidiva le indicazioni del perito
sono importanti ed indispensabili. Solo dopo dette conclusioni, si potrà eventualmente
valutare nuovamente la durata della carcerazione preventiva disposta, che allo
stato attuale appare giustificata nella sua durata.
Nell’ottica
della sussidiarietà, benché il reclamante fosse in stato di libertà provvisoria
in attesa di giudizio (per i fatti dell’atto d’accusa 12.12.2011), ciò non gli
ha impedito di risultare coinvolto nei fatti dell’8/9.1.2012. Se si aggiunge il
problema dell’ubriachezza severa, ciò rende palese che delle misure sostitutive
alla carcerazione preventiva, quale quelle proposte, non sarebbero sufficienti
a scongiurare eventuali possibili nuovi episodi, e pertanto non possono ora
entrare seriamente in linea di conto.
8.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia
di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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