60.2012.27
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
20 marzo 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.27
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.27
Lugano
20 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/25.01.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la messa a disposizione di un
incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 2.01.2012 è
giunta al Ministero pubblico il 4.01.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte in data 23/25.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 30.07./5.08.2010 sporta da __________ nei
confronti di IS 1 per diverse ipotesi di reato, l’allora sostituto procuratore
pubblico Amos Pagnamenta ha aperto un procedimento penale a carico di
quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________),
mediante il quale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
siccome ritenuto colpevole di vie di fatto e di ingiuria in relazione ai fatti
avvenuti il 29.07.2010, a __________, presso l’esercizio pubblico Bar __________,
ai danni di __________;
che ha, tra l’altro, proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (corrispondente a 10 aliquote da
CHF 90.--cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, alla multa di CHF 400.--, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI)
al competente foro per le pretese di natura civile e meglio come ivi descritto (DA __________ – inc. MP __________);
che il citato decreto è passato in
giudicato il 25.10.2010;
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per
competenza, a questa Corte –
l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede che gli sia
messo a disposizione l’intero incarto penale sfociato nel DA __________ allo
scopo di poter valutare la situazione del suo cliente dal profilo civile,
avendo la cassa malati __________ fatto valere un regresso per la somma di CHF
16'064.-- in relazione ai fatti accaduti il 29.07.2010 (cfr. doc. 1.a e
documentazione ivi annessa);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
Fatti
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi
del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto
della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Considerandi
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte
dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere l’autorizzazione
per poter esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di
accusa 20.09.2010 (DA __________),
cresciuto in giudicato il 25.10.2010, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte (accusato);
che a ciò aggiungasi che l’istante
rispettivamente il suo patrocinatore necessitano degli atti del predetto
incarto penale, avendo la cassa malati della parte civile fatto valere un regresso
nei confronti di IS 1 per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti per i
quali quest’ultimo è stato condannato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________);
che
di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore,
avv. PR 1, ad esaminare tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ presso
il Ministero pubblico di Lugano, concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Amos Pagnamenta, compatibilmente con i suoi impegni;
che gli stessi sono, se del caso,
autorizzati a fotocopiare i documenti utili ai fini delle loro incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi
delle surriferite considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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