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Decisione

60.2012.27

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

20 marzo 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi

del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto

della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

Considerandi

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è

pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte

dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere l’autorizzazione

per poter esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di

accusa 20.09.2010 (DA __________),

cresciuto in giudicato il 25.10.2010, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte (accusato);

che a ciò aggiungasi che l’istante

rispettivamente il suo patrocinatore necessitano degli atti del predetto

incarto penale, avendo la cassa malati della parte civile fatto valere un regresso

nei confronti di IS 1 per la somma di CHF 16'064.-- in relazione ai fatti per i

quali quest’ultimo è stato condannato nel decreto di accusa 20.09.2010 (DA __________);

che

di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore,

avv. PR 1, ad esaminare tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ presso

il Ministero pubblico di Lugano, concordando i tempi di accesso con il

procuratore pubblico Amos Pagnamenta, compatibilmente con i suoi impegni;

che gli stessi sono, se del caso,

autorizzati a fotocopiare i documenti utili ai fini delle loro incombenze;

che

l’istanza è accolta ai sensi

delle surriferite considerazioni;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al

procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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