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Decisione

60.2012.271

Reclamo dell'imputato contro la citazione all'interrogatorio rispettivamente la decisione che ha stralciato l'opposizione al decreto di accusa. ricevibilità

5 luglio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico

di RE 1 per titolo di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP),

disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) ed entrata illegale (art.

115 cpv. 1 LStr).

b. In

data 28.5.2012 il procuratore generale John Noseda ha emanato un decreto

d’accusa (__________), avverso il quale RE 1 ha interposto tempestiva opposizione, indicando il qui patrocinatore come suo rappresentante legale.

c. Come

indicato dal patrocinatore nel gravame, RE 1 sarebbe partita per la Romania, da

sua figlia, verso il 10.6.2012.

d. A

seguito dell’opposizione, in data 13.6.2012 il procuratore generale spiccava

una citazione a RE 1, inviata presso il patrocinatore, ingiungendole di comparire

al Ministero pubblico di Lugano lunedì 25.6.2012 per essere interrogata quale

imputata.

La

citazione conteneva l’avvertenza (dell’art. 355 cpv. 2 CPP) che, in caso di

mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione sarebbe stata considerata

ritirata ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato.

La

citazione sarebbe pervenuta al patrocinatore il 15.6.2012.

e. In

medesima data, il patrocinatore ha chiesto un rinvio dell’interrogatorio, adducendo

che RE 1 si trovava in Romania e sarebbe rientrata solo verso metà luglio.

Lo

scritto è stato imbucato la mattina successiva e pervenuto il 19.6.2012 al

Ministero pubblico.

f. Con

scritto 22.6.2012 il procuratore generale respingeva la richiesta di rinvio, giudicandola

non suffragata da pertinenti motivi giusta l’art. 92 CPP, di modo che la citazione

era mantenuta, con rinnovo dell’avvertenza dell’art. 355 cpv. 2 CPP.

Detto

scritto, anticipato per fax (il 22.6.2012), sarebbe stato letto (il fax) dal

patrocinatore in data 25.6.2012, e sarebbe pervenuto in originale il 28.6.2012.

g. Il

25.6.2012 RE 1 non si è presentata all’interrogatorio.

h. Con

il presente gravame, RE 1 impugna (p. 1) la decisione del Ministero pubblico di stralciare

l’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP per presunta ingiustificata

assenza a un interrogatorio.

Nel

“petitum” chiede di accogliere il reclamo e:

“1.1.

Di conseguenza è accertata la nullità della convocazione 13 giugno 2012 per

violazione dell’articolo 87 cpv. 4 CPP.

1.2.

Di conseguenza è annullata la decisione di ritenere ritirata l’opposizione per

mancata giustificazione a partecipare all’interrogatorio previsto il 25 giugno 2012.”.

i. In

ragione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio di

allegati.

Considerandi

1.

1.1.

In ordine, si pone il problema della

ricevibilità del gravame, con riferimento a quanto richiesto nel “petitum”.

1.2

In

quanto contesta la modalità di citazione, il reclamo appare tardivo, poiché non

ossequia il termine di 10 giorni fissato dall’art. 396 cpv. 1 CPP.

In

base alle indicazioni contenute nel gravame, la citazione sarebbe pervenuta il

15.6.2012

Il relativo termine di 10 giorni è perciò scaduto il 25.6.2012.

La

tardività è data a maggior ragione se si considera, per un verso, che gli argomenti

addotti a sostegno della nullità erano già noti a quel momento e, per altro verso,

che la reclamante era patrocinata. Si richiama anche il principio della buona fede,

applicabile anche alle parti.

1.3

In

quanto contesta la decisione

del Ministero pubblico di stralciare l’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv.

2.

CPP per presunta ingiustificata assenza ad un interrogatorio, non risulta che

detta decisione sia già stata presa: la reclamante non la indica, men che meno

l’allega.

Il

reclamo, in quanto diretto contro una decisione non ancora intervenuta, è privo

d’oggetto.

1.4

In

quanto non impugna il mancato rinvio dell’interrogatorio, questa Corte non può

entrare nel merito di un argomento non sollevato.

1.5

Per

quanto riferito ai punti precedenti, il gravame è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. CPP, l’art. 25

LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1, __________

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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