60.2012.271
Reclamo dell'imputato contro la citazione all'interrogatorio rispettivamente la decisione che ha stralciato l'opposizione al decreto di accusa. ricevibilità
5 luglio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.271
Data decisione, Autorità:
05.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la citazione all'interrogatorio rispettivamente la decisione che ha stralciato l'opposizione al decreto di accusa. ricevibilità
CITAZIONE
DECRETO D'ACCUSA
IMPUTATO
OPPOSIZIONE
PUBBLICO MINISTERO
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
art. 355 cpv. 2 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.271
Lugano
5 luglio 2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3/4.7.2012
presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione del Ministero pubblico di stralciare
l’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP per presunta ingiustificata
assenza ad un interrogatorio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
di RE 1 per titolo di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP),
disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) ed entrata illegale (art.
115 cpv. 1 LStr).
b. In
data 28.5.2012 il procuratore generale John Noseda ha emanato un decreto
d’accusa (__________), avverso il quale RE 1 ha interposto tempestiva opposizione, indicando il qui patrocinatore come suo rappresentante legale.
c. Come
indicato dal patrocinatore nel gravame, RE 1 sarebbe partita per la Romania, da
sua figlia, verso il 10.6.2012.
d. A
seguito dell’opposizione, in data 13.6.2012 il procuratore generale spiccava
una citazione a RE 1, inviata presso il patrocinatore, ingiungendole di comparire
al Ministero pubblico di Lugano lunedì 25.6.2012 per essere interrogata quale
imputata.
La
citazione conteneva l’avvertenza (dell’art. 355 cpv. 2 CPP) che, in caso di
mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione sarebbe stata considerata
ritirata ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato.
La
citazione sarebbe pervenuta al patrocinatore il 15.6.2012.
e. In
medesima data, il patrocinatore ha chiesto un rinvio dell’interrogatorio, adducendo
che RE 1 si trovava in Romania e sarebbe rientrata solo verso metà luglio.
Lo
scritto è stato imbucato la mattina successiva e pervenuto il 19.6.2012 al
Ministero pubblico.
f. Con
scritto 22.6.2012 il procuratore generale respingeva la richiesta di rinvio, giudicandola
non suffragata da pertinenti motivi giusta l’art. 92 CPP, di modo che la citazione
era mantenuta, con rinnovo dell’avvertenza dell’art. 355 cpv. 2 CPP.
Detto
scritto, anticipato per fax (il 22.6.2012), sarebbe stato letto (il fax) dal
patrocinatore in data 25.6.2012, e sarebbe pervenuto in originale il 28.6.2012.
g. Il
25.6.2012 RE 1 non si è presentata all’interrogatorio.
h. Con
il presente gravame, RE 1 impugna (p. 1) la decisione del Ministero pubblico di stralciare
l’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP per presunta ingiustificata
assenza a un interrogatorio.
Nel
“petitum” chiede di accogliere il reclamo e:
“1.1.
Di conseguenza è accertata la nullità della convocazione 13 giugno 2012 per
violazione dell’articolo 87 cpv. 4 CPP.
1.2.
Di conseguenza è annullata la decisione di ritenere ritirata l’opposizione per
mancata giustificazione a partecipare all’interrogatorio previsto il 25 giugno 2012.”.
i. In
ragione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio di
allegati.
Considerandi
1.
1.1.
In ordine, si pone il problema della
ricevibilità del gravame, con riferimento a quanto richiesto nel “petitum”.
1.2
In
quanto contesta la modalità di citazione, il reclamo appare tardivo, poiché non
ossequia il termine di 10 giorni fissato dall’art. 396 cpv. 1 CPP.
In
base alle indicazioni contenute nel gravame, la citazione sarebbe pervenuta il
15.6.2012
Il relativo termine di 10 giorni è perciò scaduto il 25.6.2012.
La
tardività è data a maggior ragione se si considera, per un verso, che gli argomenti
addotti a sostegno della nullità erano già noti a quel momento e, per altro verso,
che la reclamante era patrocinata. Si richiama anche il principio della buona fede,
applicabile anche alle parti.
1.3
In
quanto contesta la decisione
del Ministero pubblico di stralciare l’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv.
2.
CPP per presunta ingiustificata assenza ad un interrogatorio, non risulta che
detta decisione sia già stata presa: la reclamante non la indica, men che meno
l’allega.
Il
reclamo, in quanto diretto contro una decisione non ancora intervenuta, è privo
d’oggetto.
1.4
In
quanto non impugna il mancato rinvio dell’interrogatorio, questa Corte non può
entrare nel merito di un argomento non sollevato.
1.5
Per
quanto riferito ai punti precedenti, il gravame è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. CPP, l’art. 25
LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1, __________
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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