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Decisione

60.2012.274

Reclamo dell'imputato contro la decisione che ha dichiarato definitiva la sentenza contumaciale. diritto applicabile

6 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto d’accusa del 22.11.2010 (DA __________) il Ministero pubblico ha

proposto la condanna di RE 1 per grave infrazione alle norme della

circolazione, in riferimento a fatti avvenuti il 26.8.2010 a __________.

b. A

seguito di tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura

penale (inc. __________).

Con

citazione del 20.4.2012, il dibattimento è stato fissato per il 24.5.2012. Allo

stesso non si è presentato RE 1 (mentre che il procuratore pubblico aveva

rinunciato ad intervenire): il pretore ha proceduto ad emanare la sentenza nelle

forme contumaciali, dichiarando RE 1 colpevole, ed avvertendolo che poteva, nei

sei mesi, chiedere un nuovo giudizio, con riferimento alle norme procedurali

del CPP TI.

c. A

seguito di scritto 4.6.2012 di opposizione alla sentenza, la Pretura penale

apriva un nuovo incarto (inc. __________), e RE 1 veniva citato nuovamente il

6.6.2012 per una nuova udienza fissata al 22.6.2012.

Anche

in quella data il reclamante non compariva, di modo che, con sentenza 22.6.2012

ed in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP TI, il pretore ha dichiarato definitiva

la sentenza contumaciale del 24.5.2012.

d. Con

scritto 2.6.2012 (recte: 2.7.2012), imbucato il 3.7.2012 e ricevuto dalla Pretura

penale il giorno successivo, RE 1 ha nuovamente fatto opposizione.

A

fondamento della medesima, invoca un argomento di merito (la segnalazione della

zona 50 km/h sarebbe illegale).

e. In

ragione dell’esito del gravame, non è stato ordinato uno scambio di allegati.

Considerandi

1.

1.1.

Preliminarmente occorre stabilire il

diritto processuale applicabile alla fattispecie.

1.2

La

prima sentenza del 24.5.2012 è stata resa in applicazione del vecchio diritto

processuale cantonale, poiché il decreto d’accusa (cui era stata fatta

opposizione) è stato emanato prima dell’entrata in vigore del CPP.

Anche

il secondo giudizio del 22.6.2012 è stato reso in applicazione del vecchio diritto

processuale cantonale.

1.3

In

ottica intertemporale, l’art. 455 CPP rende applicabile alle opposizioni ai

decreti d’accusa l’art. 453 CPP.

Quest’ultima

norma stabilisce che i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata

in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità

competenti in virtù di tale diritto.

1.4

Pertanto

correttamente il primo giudizio del 24.5.2012 è stato reso in applicazione

degli art. 273 ss. CPP TI.

La

decisione contiene anche l’indicazione della possibilità di presentare, entro

sei mesi dall’emanazione della sentenza contumaciale, istanza di nuovo

giudizio, conformemente all’art. 277 cpv. 3 CPP TI. Tale è stato ritenuto lo

scritto 4.6.2012 del qui reclamante.

1.5

Per

il nuovo giudizio, sempre nell’ottica del diritto intertemporale, occorre far

riferimento all’art. 452 CPP.

Il

cpv. 2 stabilisce che le istanze di nuovo giudizio presentate dopo l’entrata in

vigore del CPP per una sentenza contumaciale emanata secondo il diritto

anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole.

Il

vecchio diritto cantonale permetteva al condannato in contumacia di presentare,

entro sei mesi dalla sentenza, istanza di nuovo giudizio. L’art. 277 cpv. 3 CPP

TI non poneva condizioni di motivazioni o altre restrizioni.

Il

CPP stabilisce che il condannato in contumacia può, entro dieci giorni,

presentare per iscritto o oralmente istanza di nuovo giudizio, motivando

succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento (art. 368

cpv. 1 e 2 CPP).

Il

diritto più favorevole è certamente il precedente, sia per il termine più

lungo, sia per l’assenza di esigenze di motivazione. Correttamente pertanto la

Pretura penale, in applicazione del vecchio diritto processuale cantonale, ha

fissato un nuovo dibattimento.

1.6

Il

nuovo dibattimento, giusta l’art. 452 cpv. 3 CPP, è retto dal nuovo diritto.

Nel

caso di specie il pretore ha al contrario applicato il vecchio diritto, poiché

nella sentenza del 22.6.2012 fa espresso riferimento all’art. 277 cpv. 5 CPP

TI, secondo il quale se l’accusato non si presenta, il giudice non entra nel

merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la

sentenza contumaciale.

Poco

male, in quanto, con analoga soluzione, l’art. 369 cpv. 4 CPP stabilisce che,

se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento,

la condanna in contumacia permane.

1.7

Certo

è che, sia con il vecchio diritto processuale cantonale, sia con il nuovo federale,

la successiva sentenza che dichiara definitivo il giudizio contumaciale (art.

277.

cpv. 5 CPP TI) o fa permanere la precedente sentenza contumaciale (art. 369

cpv. 4 CPP) non può essere impugnata con argomenti di merito, come fa il qui

reclamante nel presente caso.

In

quanto non contesti la citazione, la regolarità della medesima, o non invochi

motivi che rendano giustificata la mancata comparizione al nuovo giudizio o una

violazione delle norme sul nuovo giudizio, il reclamo è manifestamente

irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme citate ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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