60.2012.274
Reclamo dell'imputato contro la decisione che ha dichiarato definitiva la sentenza contumaciale. diritto applicabile
6 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2012.274
Data decisione, Autorità:
06.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione che ha dichiarato definitiva la sentenza contumaciale. diritto applicabile
IMPUTATO
PROCEDURA CONTUMACIALE
RECLAMO
art. 452 CPP
art. 453 CPP
art. 455 CPP
Incarto n.
60.2012.274
Lugano
6 luglio 2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 3/4.7.2012
presentato da
RE 1, ,
contro
la sentenza 22.6.2012 della Pretura penale (inc. __________)
che ha dichiarato definitivamente valida la precedente sentenza contumaciale
del 24.5.2012 (inc. __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d’accusa del 22.11.2010 (DA __________) il Ministero pubblico ha
proposto la condanna di RE 1 per grave infrazione alle norme della
circolazione, in riferimento a fatti avvenuti il 26.8.2010 a __________.
b. A
seguito di tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura
penale (inc. __________).
Con
citazione del 20.4.2012, il dibattimento è stato fissato per il 24.5.2012. Allo
stesso non si è presentato RE 1 (mentre che il procuratore pubblico aveva
rinunciato ad intervenire): il pretore ha proceduto ad emanare la sentenza nelle
forme contumaciali, dichiarando RE 1 colpevole, ed avvertendolo che poteva, nei
sei mesi, chiedere un nuovo giudizio, con riferimento alle norme procedurali
del CPP TI.
c. A
seguito di scritto 4.6.2012 di opposizione alla sentenza, la Pretura penale
apriva un nuovo incarto (inc. __________), e RE 1 veniva citato nuovamente il
6.6.2012 per una nuova udienza fissata al 22.6.2012.
Anche
in quella data il reclamante non compariva, di modo che, con sentenza 22.6.2012
ed in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP TI, il pretore ha dichiarato definitiva
la sentenza contumaciale del 24.5.2012.
d. Con
scritto 2.6.2012 (recte: 2.7.2012), imbucato il 3.7.2012 e ricevuto dalla Pretura
penale il giorno successivo, RE 1 ha nuovamente fatto opposizione.
A
fondamento della medesima, invoca un argomento di merito (la segnalazione della
zona 50 km/h sarebbe illegale).
e. In
ragione dell’esito del gravame, non è stato ordinato uno scambio di allegati.
Considerandi
1.
1.1.
Preliminarmente occorre stabilire il
diritto processuale applicabile alla fattispecie.
1.2
La
prima sentenza del 24.5.2012 è stata resa in applicazione del vecchio diritto
processuale cantonale, poiché il decreto d’accusa (cui era stata fatta
opposizione) è stato emanato prima dell’entrata in vigore del CPP.
Anche
il secondo giudizio del 22.6.2012 è stato reso in applicazione del vecchio diritto
processuale cantonale.
1.3
In
ottica intertemporale, l’art. 455 CPP rende applicabile alle opposizioni ai
decreti d’accusa l’art. 453 CPP.
Quest’ultima
norma stabilisce che i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata
in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità
competenti in virtù di tale diritto.
1.4
Pertanto
correttamente il primo giudizio del 24.5.2012 è stato reso in applicazione
degli art. 273 ss. CPP TI.
La
decisione contiene anche l’indicazione della possibilità di presentare, entro
sei mesi dall’emanazione della sentenza contumaciale, istanza di nuovo
giudizio, conformemente all’art. 277 cpv. 3 CPP TI. Tale è stato ritenuto lo
scritto 4.6.2012 del qui reclamante.
1.5
Per
il nuovo giudizio, sempre nell’ottica del diritto intertemporale, occorre far
riferimento all’art. 452 CPP.
Il
cpv. 2 stabilisce che le istanze di nuovo giudizio presentate dopo l’entrata in
vigore del CPP per una sentenza contumaciale emanata secondo il diritto
anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole.
Il
vecchio diritto cantonale permetteva al condannato in contumacia di presentare,
entro sei mesi dalla sentenza, istanza di nuovo giudizio. L’art. 277 cpv. 3 CPP
TI non poneva condizioni di motivazioni o altre restrizioni.
Il
CPP stabilisce che il condannato in contumacia può, entro dieci giorni,
presentare per iscritto o oralmente istanza di nuovo giudizio, motivando
succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento (art. 368
cpv. 1 e 2 CPP).
Il
diritto più favorevole è certamente il precedente, sia per il termine più
lungo, sia per l’assenza di esigenze di motivazione. Correttamente pertanto la
Pretura penale, in applicazione del vecchio diritto processuale cantonale, ha
fissato un nuovo dibattimento.
1.6
Il
nuovo dibattimento, giusta l’art. 452 cpv. 3 CPP, è retto dal nuovo diritto.
Nel
caso di specie il pretore ha al contrario applicato il vecchio diritto, poiché
nella sentenza del 22.6.2012 fa espresso riferimento all’art. 277 cpv. 5 CPP
TI, secondo il quale se l’accusato non si presenta, il giudice non entra nel
merito dell’istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la
sentenza contumaciale.
Poco
male, in quanto, con analoga soluzione, l’art. 369 cpv. 4 CPP stabilisce che,
se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento,
la condanna in contumacia permane.
1.7
Certo
è che, sia con il vecchio diritto processuale cantonale, sia con il nuovo federale,
la successiva sentenza che dichiara definitivo il giudizio contumaciale (art.
277.
cpv. 5 CPP TI) o fa permanere la precedente sentenza contumaciale (art. 369
cpv. 4 CPP) non può essere impugnata con argomenti di merito, come fa il qui
reclamante nel presente caso.
In
quanto non contesti la citazione, la regolarità della medesima, o non invochi
motivi che rendano giustificata la mancata comparizione al nuovo giudizio o una
violazione delle norme sul nuovo giudizio, il reclamo è manifestamente
irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese sono caricate al reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme citate ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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