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Decisione

60.2012.277

Reclamo dell'imputato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha disposto la sua carcerazione preventiva. pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. pericolo di fug

26 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nel corso di precedenti inchieste in

materia di stupefacenti, alcune persone hanno riferito di aver acquistato

cocaina dal qui reclamante.

Il

Ministero pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale a suo

carico (inc. MP __________), ha chiesto ed ottenuto delle sorveglianze telefoniche,

ha in seguito (con l’ausilio della polizia) interrogato diverse persone che

hanno ammesso degli acquisti di cocaina dal reclamante.

Non

essendo stato possibile rintracciare il reclamante, il procuratore pubblico ha

emesso in data 18.1.2011 un mandato di cattura nei suoi confronti.

b. In

data 27.6.2012 il reclamante è stato fermato dalle guardie di confine in territorio

di __________.

Il

giorno successivo è stato interrogato dal procuratore pubblico, alla presenza

del suo difensore d’ufficio, e gli sono state contestate le versioni fornite

dalle diverse persone a suo tempo sentite dalla polizia.

Il

reclamante ha ammesso (verbale 28.6.2012 p. 7 a 9) la vendita di quantitativi di cocaina, estremamente inferiori rispetto a quelli indicati dalle persone ascoltate

dalla polizia.

c. In

data 29.6.2012 il reclamante è comparso in udienza avanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi, che ha ordinato la sua carcerazione preventiva per un periodo di

poco meno di due mesi (fino al 24.8.2012).

Il

magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato a carico

del reclamante in relazione alle sue parziali ammissioni e alle chiamate in

causa proferite da 14 persone nei suoi confronti quale venditore di cocaina,

per differenti quantitativi di stupefacente.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure ammesso l’esistenza di preminenti

motivi di interesse pubblico: un pericolo di collusione, al fine di evitare che

il reclamante contatti gli acquirenti noti ed eventuali altri ancora da

identificare, per concordare versioni di comodo; un pericolo di fuga, in quanto

il reclamante è cittadino straniero, con permesso di soggiorno in altro stato europeo,

senza legami con il territorio elvetico. Il magistrato ha ritenuto che non vi

fosse la possibilità di adottare delle misure sostitutive alla carcerazione, ed

ha giudicato proporzionato il periodo di detenzione richiesto di due mesi.

d. Con

ricorso (recte: reclamo) del 5/6.7.2012, RE 1 chiede di accogliere il proprio

gravame, di essere conseguentemente messo in libertà, protestando spese e ripetibili.

Data

l’esistenza di verbali di 14 persone che chiamano in causa il reclamante, questi

non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato a suo carico.

Sottolinea

come i fatti risalirebbero al periodo 2008-2010: considerato come le 14 persone

sentite sarebbero state nel frattempo condannate, non sussisterebbe più un

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.

Inoltre

le altre eventuali prove necessarie dovrebbero essere già state assunte (visto

il tempo trascorso), di modo che il reclamante chiede di essere posto in

libertà, non potendo la carcerazione preventiva essere ordinata unicamente allo

scopo di ottenere la confessione dell’imputato.

Il

reclamante ritiene poi che le dichiarazioni proferite da una persona, 22 mesi

orsono, che farebbero stato di un suo coinvolgimento ben maggiore in fatti di droga,

non sarebbero attendibili e non sarebbero state in ogni caso adeguatamente

approfondite dall’accusa.

Per

il pericolo di fuga, il reclamante precisa di abitare in __________, paese dal

quale, in caso di sua fuga, la Svizzera potrebbe ottenere facilmente

l’estradizione. La fuga sarebbe inoltre concretamente da escludere anche in

ragione dei quantitativi contenuti di stupefacente in discussione.

Escluso

è pure un pericolo di reiterazione. Con riferimento alla proporzionalità, richiamata

una sentenza recente, il reclamante, incensurato, ritiene che per lo spaccio di

250 grammi non rischi una pena da scontare, di modo che l’attuale detenzione preventiva

è sproporzionata ed assurge ad esecuzione anticipata della pena.

e. Nelle

proprie osservazioni 9.7.2012, il procuratore pubblico evidenzia che, in ragione

del tempo trascorso tra i fatti e l’arresto, occorre del tempo per organizzare

e procedere ai confronti necessari per chiarire la posizione del reclamante.

Per

abbreviare i tempi, si renderebbe necessaria la continuazione della detenzione

del reclamante, essendo peraltro pacifico il pericolo di fuga nel suo caso. In

conclusione il procuratore pubblico chiede la conferma della decisione del

giudice dei provvedimenti coercitivi.

f. Con

scritto 9/10.7.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinviato al

testo della propria decisione e si è rimesso al giudizio di questa Corte.

g. In

replica, il reclamante non comprende quali sarebbero i rischi per l’inchiesta

in caso di sua scarcerazione, visto il tempo trascorso dalla verbalizzazione

delle persone che lo chiamano in causa. La necessità dei confronti non comporta

quella della sua carcerazione preventiva. Non essendo più stati condotti atti

d’inchiesta dal gennaio 2011, il reclamante ritiene abusivo trattenerlo in carcere

in attesa che, dopo 18 mesi, si trovino maggiori prove contro di lui.

h. In

duplica, il procuratore pubblico ricorda come il reclamante si fosse reso

irreperibile, ciò che rende necessario effettuare ora i confronti. Il palese

pericolo di fuga sarebbe tale da giustificare la carcerazione del reclamante

fino al dibattimento. Dei confronti sono già in corso, ed una volta esperiti

anche gli altri, il procuratore pubblico assicura che procederà senza indugio

ad emettere l’atto d’accusa.

i. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di rinunciare a formulare

osservazioni di duplica.

Considerandi

1.

1.1.

La

possibilità per il carcerato di impugnare la decisione che ordina la

carcerazione presso la giurisdizione di reclamo è prevista dall’art. 222 CPP.

Il reclamo deve essere presentato entro

dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato contro la decisione 29.6.2012 del giudice dei provvedimenti

coercitivi e pervenuto il 6.7.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex

art. 62 cpv. 2 LOG, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

RE

1, quale destinatario del provvedimento coercitivo, è pacificamente legittimato

a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annul-lamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile

anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un

delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si

sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit.

b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo

l’accertamento della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui

commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati

analoghi.

Secondo

l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da

temere che, chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo

compia effettivamente.

2.2

Il

diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è

rispettosa di proporzionalità.

2.3

Va

ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi

indizi di commissione di un reato, non spetta alla Corte dei reclami penali

esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella

competenza del giudice di merito. Ciò significa che la Corte dei reclami penali

deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita

e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

3.

Nel

presente caso, non sono contestati i seri e concreti indizi a carico

dell’imputato: gli stessi peraltro risultano pacifici sia dalle parziali ammissioni,

sia dalle versioni fornite da 14 persone, che gli sono state contestate in

occasione dell’interrogatorio del 28.6.2012 da parte del procuratore pubblico.

4.

Nel

presente caso, contestati sono il pericolo di collusione, il pericolo di fuga e

la proporzionalità della carcerazione preventiva ordinata.

5.

5.1.

I

pericoli di collusione e di inquinamento dei mezzi di prova sono precisati

all’art. 221 cpv. 1 lit. b CPP nei seguenti termini: “... vi è seriamente da

temere che: … b. influenzi persone e inquini mezzi di prova, compromettendo in

tal modo l’accertamento della verità”.

Come

già precisato dalla giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del CPP,

detti pericoli sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa

abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne

illecitamente a suo scarico.

Tali

pericoli sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta

predibattimentale. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire

accordi tra l'imputato e i testimoni – già sentiti o ancora

da sentire – o i correi e i complici non arrestati,

messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro lato di impedire

interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora

in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo

vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte dell’imputato deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente

e in maniera astratta (Commentario CPP – E.

MELI, art. 221 CPP n. 9 e 10).

5.2

È

nella natura dell’inchiesta in materia di stupefacenti la necessità di

identificare degli acquirenti e stabilire gli importi ceduti, nonché la

necessità di identificare anche i fornitori della sostanza.

Nel

caso concreto, confrontato con le versioni fornite da un certo numero di acquirenti,

il reclamante ha fatto delle ammissioni: le stesse divergono però, in modo importante,

per quanto riguarda le quantità trattate con i diversi acquirenti.

Ciò

richiede ovviamente degli approfondimenti dell’inchiesta, in particolare organizzando

dei confronti, ciò che fonda i bisogni d’inchiesta.

L’esistenza

di importanti divergenze sui quantitativi rende concreto anche il rischio di

collusione: occorre evitare che il reclamante, se posto in libertà, possa

contattare le persone che lo coinvolgono, prima dei confronti, per concordare

versioni di comodo. Visti l’importanza delle divergenze e del numero di persone

coinvolte, il rischio di collusione appare certamente dato.

6.

6.1.

Il pericolo di fuga è connesso con uno

degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la

presenza dell’imputato, per impedirgli di sottrarsi al procedimento o

all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

L’art.

221.

cpv. 1 lit. a CPP ritiene realizzato detto pericolo se “vi sia

seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o

alla prevedibile sanzione”. Anche in questo caso il CPP ha recepito quanto

precedentemente sviluppato dalla giurisprudenza (Commentario CPP – E. MELI, art. 221 CPP n. 7 e 8).

In

base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto

non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità,

nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente

da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare

all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure

essere evitato con misure meno incisive.

6.2

Nel

presente caso, il reclamante è straniero, e risiede con la famiglia in altro Stato

estero. Non ha agganci con il territorio svizzero, ed era finora irreperibile.

Non

ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità elvetiche.

La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o

all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza e il

rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in

modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive,

ritenuta l’assenza totale di legami con il territorio elvetico.

7.

7.1.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione preventiva, il

Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal

giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2

e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il nuovo CPP ha recepito tale giurisprudenza

all’art. 212 cpv. 3, stabilendo che : “La durata della carcerazione

preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile”.

7.2

Il

protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche l’imperativo di celerità

(art. 5 CPP): il cpv. 2 della norma impone che “se l’imputato è in stato di

carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità”.

Concretamente

l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e

senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze

concrete, in particolare, alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento del carcerato.

7.3

Sempre

nell’ottica del principio della proporzionalità, ed in particolare del suo corollario

della sussidiarietà, occorre chiedersi se eventuali misure sostitutive alla

carcerazione preventiva (quali descritte agli art. 237 ss. CPP) consentano di

raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 lit. c CPP).

7.4

Nel

presente caso la durata della carcerazione è certamente inferiore alla

possibile pena.

Per

quanto attiene al principio di celerità, è pacifico che l’istruzione debba

essere condotta con ritmo e che la posizione del reclamante vada chiarita in

fretta.

In

tal senso, dei confronti sono già in corso e dovrebbero continuare con buon

ritmo.

Per

quanto attiene al problema della sussidiarietà, quanto indicato ai punti precedenti

(in relazione al pericolo di fuga e al pericolo di collusione) non consente di adottare,

con l’efficacia richiesta, delle misure sostitutive.

7.5

La

possibilità che la pena inflitta dal giudice di merito possa essere sospesa

condizionalmente non è influente riguardo alla carcerazione preventiva ed alla

sua proporzionalità, come costantemente ricordato dal TF (decisioni 1B_641/2011

del 25.11.2011,1B_599/2011 del 17.11.2011,1B_422/2011 del 6.9.2011).

8.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 221 s., 385 e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

600.-- (seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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