60.2012.278
Istanza di ispezione degli atti. parte (persona informata sui fatti) quale istante
23 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2012.278
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte (persona informata sui fatti) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
Fatti
60.2012.278
Lugano
23 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/6.07.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ nel frattempo
archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’infortunio occorso a PI 1, il 24.05.2011, in Via __________ a __________,
a bordo di un autobus della __________, è stato allestito un rapporto di
costatazione datato 16.06.2011 da parte della Polizia cantonale (inc. MP __________);
che dallo stesso rapporto risulta in
particolare che quel giorno IS 1, alla guida della sua autovettura, "(…) s’immetteva su via __________ a __________, in
direzione nord all’altezza del bivio con Via __________, nel mentre sopraggiungeva
il bus della __________ condotto dal __________. In quel luogo la strada
presenta una curva a “S” così i due conducenti che si trovavano affiancati
sulle rispettive corsie frenavano onde evitare di urtarsi. Tra i due veicoli
non vi è stata collisione tanté (tant’è) che i due conducenti dopo essersi chiariti verbalmente partivano" (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 1 e 2, AI 1
- inc. MP __________);
che
a seguito della frenata da parte dell’autobus, PI 1 ha perso l’equilibrio ed ha battuto la testa contro un sedile, riportando alcune lesioni ["ferita lacero contusa alla tempia sinistra, contusioni
al gomito sinistro e alla schiena" (rapporto di
costatazione 16.06.2011, p. 1, AI 1 - inc. MP __________)];
che la Polizia cantonale, interrogate in
particolare le parti coinvolte (IS 1, __________ e PI 1),
è giunta alla seguente conclusione: "(…). Da parte nostra non sono state riscontrate negligenze o
responsabilità da parte dell’autista del bus. Le cause dell’accaduto vanno
attribuite a fortuite circostanze " (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 2, AI 1 -
inc. MP __________);
che considerato come dal predetto rapporto
non sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento
penale contro terzi, il procuratore pubblico Andrea Pagani, richiamando gli
art. 125 CP, 310 e 319 CPP ss., ha decretato il non luogo a procedere in
relazione al predetto infortunio (NLP __________);
che
avverso il suddetto decreto
non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv.
2 e 322 cpv. 2 CPP ed il medesimo è quindi passato in giudicato;
che
con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia,
Considerandi
del citato rapporto di polizia;
che
a suffragio della sua richiesta precisa di aver bisogno di questo documento, poiché
con scritto 13.06.2012 il __________, in nome e per conto della __________ ove
è assicurata PI 1, gli ha chiesto di versare la somma di CHF 696.55 in relazione a quanto accaduto il 24.05.2011, sostenendo in particolare che "In base alla documentazione in
nostro possesso e dal rapporto di polizia, risulta che sia stato lei a cagionare
in data 24.05.2011 la lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. Perciò la
informiamo che, sulla base delle disposizioni legali in materia di regresso,
facciamo valere il rimborso degli esborsi della cassa malati" (copia
scritto 13.06.2012 annesso all’istanza 2/6.07.2012, doc. 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto
necessario interpellare il procuratore pubblico, PI 1 e __________, essendo il
qui istante stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo
archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante altro partecipante al
procedimento (quale persona informata sui fatti) giusta l’art. 105 cpv. 1
lit. d e cpv. 2 CPP nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e
considerati il contenuto e l’esito dell’incarto MP 2011.4952 sfociato nel NLP __________
– è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del rapporto di costatazione 16.06.2011 e
del decreto di non luogo a procedere 21.06.2011, poiché il procedimento penale
lo ha interessato personalmente in veste di altro partecipante al
procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d CPP (in veste di persona
informata sui fatti) e l’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui "le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese
nei loro diritti fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella
misura necessaria alla tutela dei loro interessi");
che
stante inoltre il contenuto del rapporto di polizia richiesto nonché l’esito
del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________
passato in giudicato, questi atti possono essere indubbiamente utili
all’istante, poiché confutano la tesi del __________ secondo cui sarebbe stato IS
1.
"(…) a cagionare in data 24.05.2011 la
lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. (…)" (copia scritto 13.06.2012 annesso all’istanza
2/6.07.2012, doc. 1.a);
che
di conseguenza il rapporto di costatazione 16.06.2011 e il decreto di non luogo
a procedere 21.06.2011 (NLP __________) vengono trasmessi, in copia, al qui istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato altro
partecipante al procedimento (in veste di persona informata sui fatti) nel
procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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