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Decisione

60.2012.278

Istanza di ispezione degli atti. parte (persona informata sui fatti) quale istante

23 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2012.278

Lugano

23 luglio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/6.07.2012 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del

rapporto di polizia di cui all’incarto MP __________ nel frattempo

archiviato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

a seguito dell’infortunio occorso a PI 1, il 24.05.2011, in Via __________ a __________,

a bordo di un autobus della __________, è stato allestito un rapporto di

costatazione datato 16.06.2011 da parte della Polizia cantonale (inc. MP __________);

che dallo stesso rapporto risulta in

particolare che quel giorno IS 1, alla guida della sua autovettura, "(…) s’immetteva su via __________ a __________, in

direzione nord all’altezza del bivio con Via __________, nel mentre sopraggiungeva

il bus della __________ condotto dal __________. In quel luogo la strada

presenta una curva a “S” così i due conducenti che si trovavano affiancati

sulle rispettive corsie frenavano onde evitare di urtarsi. Tra i due veicoli

non vi è stata collisione tanté (tant’è) che i due conducenti dopo essersi chiariti verbalmente partivano" (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 1 e 2, AI 1

- inc. MP __________);

che

a seguito della frenata da parte dell’autobus, PI 1 ha perso l’equilibrio ed ha battuto la testa contro un sedile, riportando alcune lesioni ["ferita lacero contusa alla tempia sinistra, contusioni

al gomito sinistro e alla schiena" (rapporto di

costatazione 16.06.2011, p. 1, AI 1 - inc. MP __________)];

che la Polizia cantonale, interrogate in

particolare le parti coinvolte (IS 1, __________ e PI 1),

è giunta alla seguente conclusione: "(…). Da parte nostra non sono state riscontrate negligenze o

responsabilità da parte dell’autista del bus. Le cause dell’accaduto vanno

attribuite a fortuite circostanze " (rapporto di costatazione 16.06.2011, p. 2, AI 1 -

inc. MP __________);

che considerato come dal predetto rapporto

non sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento

penale contro terzi, il procuratore pubblico Andrea Pagani, richiamando gli

art. 125 CP, 310 e 319 CPP ss., ha decretato il non luogo a procedere in

relazione al predetto infortunio (NLP __________);

che

avverso il suddetto decreto

non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv.

2 e 322 cpv. 2 CPP ed il medesimo è quindi passato in giudicato;

che

con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia,

Considerandi

del citato rapporto di polizia;

che

a suffragio della sua richiesta precisa di aver bisogno di questo documento, poiché

con scritto 13.06.2012 il __________, in nome e per conto della __________ ove

è assicurata PI 1, gli ha chiesto di versare la somma di CHF 696.55 in relazione a quanto accaduto il 24.05.2011, sostenendo in particolare che "In base alla documentazione in

nostro possesso e dal rapporto di polizia, risulta che sia stato lei a cagionare

in data 24.05.2011 la lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. Perciò la

informiamo che, sulla base delle disposizioni legali in materia di regresso,

facciamo valere il rimborso degli esborsi della cassa malati" (copia

scritto 13.06.2012 annesso all’istanza 2/6.07.2012, doc. 1.a);

che

questa Corte non ha ritenuto

necessario interpellare il procuratore pubblico, PI 1 e __________, essendo il

qui istante stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti

nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo

archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante altro partecipante al

procedimento (quale persona informata sui fatti) giusta l’art. 105 cpv. 1

lit. d e cpv. 2 CPP nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per

l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e

considerati il contenuto e l’esito dell’incarto MP 2011.4952 sfociato nel NLP __________

– è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del rapporto di costatazione 16.06.2011 e

del decreto di non luogo a procedere 21.06.2011, poiché il procedimento penale

lo ha interessato personalmente in veste di altro partecipante al

procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d CPP (in veste di persona

informata sui fatti) e l’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui "le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese

nei loro diritti fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella

misura necessaria alla tutela dei loro interessi");

che

stante inoltre il contenuto del rapporto di polizia richiesto nonché l’esito

del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________

passato in giudicato, questi atti possono essere indubbiamente utili

all’istante, poiché confutano la tesi del __________ secondo cui sarebbe stato IS

1.

"(…) a cagionare in data 24.05.2011 la

lesione corporale alla assicurata sig.ra PI 1. (…)" (copia scritto 13.06.2012 annesso all’istanza

2/6.07.2012, doc. 1.a);

che

di conseguenza il rapporto di costatazione 16.06.2011 e il decreto di non luogo

a procedere 21.06.2011 (NLP __________) vengono trasmessi, in copia, al qui istante

unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato altro

partecipante al procedimento (in veste di persona informata sui fatti) nel

procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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