60.2012.285
Reclamo dell'imputato contro la decisione di confisca indipendente. ricevibilità
17 luglio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2012.285
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione di confisca indipendente. ricevibilità
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
PROCEDURA INDIPENDENTE DI CONFISCA
RECLAMO
art. 376 CPP
art. 377 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.285
Lugano
17 luglio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/11.7.2012
presentato da
RE 1
contro
la decisione di confisca indipendente del 5.7.2012
emanata dal procuratore pubblico Andrea Pagani nel procedimento inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
del reclamante, per titolo di lesioni colpose gravi, in relazione a fatti
avvenuti il 16.5.2012 a __________.
In relazione al procedimento penale erano
stati sequestrati un nebulizzatore e un barattolo vuoto di “__________” da un
litro.
b. Per
mancanza di querele delle parti danneggiate, con decisione 20.6.2012 il procuratore
pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________), cresciuto
in giudicato.
c. Con
successiva decisione, qui impugnata, del 5.7.2012, il procuratore pubblico ha,
indipendentemente dall’esito del procedimento, ordinato la confisca e la
distruzione del nebulizzatore e del barattolo di “__________”, in applicazione
dell’art. 69 cpv. 1 CP, per ragioni di sicurezza delle persone.
d. Contro
detta decisione insorge il qui reclamante con tempestivo gravame, adducendo che
il nebulizzatore gli serve anche per dare l’acqua alle piante da frutta, al
vigneto e alla siepe.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i
casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2).
1.2
La
procedura indipendente di confisca è prevista agli art. 376 ss. CPP.
A’
sensi dell’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni
sul decreto di accusa; un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di
decreto o di ordinanza.
La
decisione del giudice è impugnabile con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 377
CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 11; Commentario CPP
– P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 15).
1.3
Nel
presente caso, erroneamente, nella decisione 5.7.2012 il procuratore pubblico
ha indicato, quale mezzo d’impugnazione, il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP
e non l’opposizione.
Per
questi motivi, il reclamo è irricevibile.
Gli
atti sono ritornati al procuratore pubblico, giusta l’art. 355 CPP, in quanto
lo scritto 10/11.7.2012 va considerato quale opposizione.
2.
2.1.
A
titolo abbondanziale, si osserva che, giusta l’art. 376 CPP, si svolge una
procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di
oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
Questa
procedura è applicabile soltanto a titolo sussidiario (BSK StPO – F. BAUMANN,
art. 376 CPP n. 4), ovvero quando non può essere pronunciata una decisione di
confisca nell’ambito della decisione finale che conclude il procedimento penale
(N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 2).
La
procedura indipendente di confisca non è di conseguenza applicabile nel caso in
cui un procedimento penale si concluda con un decreto di non luogo a procedere
(art. 310 CPP) o con un decreto di abbandono (art. 319 ss. CPP), posto come giusta
l’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP nel contesto di tali decreti debba essere disposta
la confisca di oggetti e di valori patrimoniali.
La
decisione di confisca è obbligatoria se sono adempiuti i suoi presupposti (N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 320 CPP n. 4; Commentario CPP – J. NOSEDA,
art. 320 CPP n. 2; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 320 CPP n. 11; ZK
StPO – N. LANDSHUT, art. 320 CPP n. 6). Non si deve perciò ricorrere alla
procedura indipendente di confisca quando, per esempio, un procedimento penale
è terminato con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono perché
l’autore è deceduto o è rimasto ignoto o perché, pur noto, non ha potuto essere
trovato (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 2; Commentario CPP –
P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 5).
Fa
eccezione al principio della sussidiarietà della procedura indipendente di confisca
il caso in cui, malgrado sia pendente un procedimento, sia necessario un intervento
immediato per la natura dell’oggetto da confiscare, per esempio in presenza di
beni deperibili (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 3; Commentario
CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 6).
2.2
Come
ricordato dalla dottrina (Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 1) “La
misura cautelare del sequestro deve trovare soluzione quando l’autorità
statuisce l’abbandono del procedimento o con la sentenza di merito (Messaggio
1150). In assenza di chiaro pronunciamento, nella decisione che pone fine al procedimento,
il sequestro deve essere considerato decaduto (automaticamente) al momento della
crescita in giudicato della decisione relativa.”
Di
conseguenza, non essendo stata disposta con il decreto di non luogo a procedere,
la confisca (e la conseguente distruzione) non è successivamente possibile. C’è
poi da chiedersi se gli oggetti in questione sono stati sequestrati dal procuratore
pubblico, posto come, dal tenore della decisione 5.7.2012, sembrerebbe che essi
siano stati sequestrati dalla polizia cantonale (ciò che presupponeva
l’adempimento dei presupposti giusta l’art. 263 cpv. 3 CPP).
3.
Il
reclamo è irricevibile. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 267, 355, 376 ss. CPP ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è irricevibile.
Di conseguenza gli atti sono
trasmessi al procuratore pubblico Andrea Pagani, ai sensi dell’art. 355 CPP.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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