60.2012.29
Reclamo contro la decisione del GPC (quale ex GIAR) in materia di assistenza giudiziaria circa la retribuzione del gratuito patrocinio. competenza della CRP. erronea indicazione dei mezzi di ricorso.
22 marzo 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.29
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del GPC (quale ex GIAR) in materia di assistenza giudiziaria circa la retribuzione del gratuito patrocinio. competenza della CRP. erronea indicazione dei mezzi di ricorso. interesse attuale al reclamo. eccezione di prescrizione delle note professionali
GRATUITO PATROCINIO
INDICAZIONE ERRATA DEL RIMEDIO DI DIRITTO O RICORSO
LEGITTIMAZIONE
PRESCRIZIONE
RICEVIBILITÀ
art. 120 cpv. 3 CO
art. 128 cf. 3 CO
art. 382 CPP
art. 393 CPP
art. 7 LAG
Incarto n.
60.2012.29
Lugano
22 marzo 2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta
dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul
reclamo 26/27.01.2012 presentato dall'
avv. RE 1,
contro
le decisioni 10.01.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia
di assistenza giudiziaria, riguardo alle note professionali concernenti la
retribuzione del gratuito patrocinio del 16.06.2008 in favore di __________ (inc. GIAR __________) e del 20.06.2008 in favore di __________ (inc. GIAR __________);
premesso che il gravame dell'avv. RE 1 è
stato inoltrato il 26.01.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del
Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 27.01.2012 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;
richiamate le osservazioni 9/10.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui sostiene l'irricevibilità
delle istanze di tassazione per inoltro tardivo;
richiamato lo scritto 20/21.02.2012 di replica del reclamante, in cui si riconferma nelle proprie richieste;
preso atto che con lettera 22/23.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni
di duplica da presentare;
letti ed esaminati gli
atti;
considerato
Fatti
a. Con
ordine d'arresto 4.05.1995 il procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti
di PI 1 per titolo di tentata truffa sub. tentato furto.
Per
la sua difesa quest'ultimo ha nominato l'avv. RE 1 e lo stesso giorno (4.05.1995) ha presentato istanza di gratuito patrocinio, che gli è stato concesso sulla
base della documentazione prodotta dalla Camera per l'avvocatura ed il notariato
in data 28.07.1995, in virtù delle norme del CPP TI allora in vigore.
Il
procedimento penale è poi sfociato nel decreto d'accusa 21.02.2000 - cresciuto in giudicato il 27.03.2000 – in cui PI 1 è stato condannato per tentata truffa
(DAP __________).
Solo
in data 16/19.06.2008 l'avv. RE 1 ha inoltrato all'allora giudice
dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) la sua nota professionale di complessivi
CHF 1'450.-- inerente alla suddetta difesa di fiducia.
b. Con
decreto 29.02.1996 il procuratore pubblico ha aperto nei confronti di PI 2 un
procedimento penale.
Nell'ambito
dello stesso su istanza di quest'ultimo l'allora GIAR in data 16.02.1998 ha concesso - in virtù delle norme del CPP TI allora in vigore - il gratuito
patrocinio nella persona dell'avv. RE 1, difensore di fiducia, "considerato
che l'istante non è in grado di sopperire alle spese della difesa, in quanto da
tempo disoccupato, con entrate che non consentono disponibilità oltre i minimi
di esistenza" (decisione 16.02.1998 GIAR).
Detto
procedimento è sfociato in due atti d'accusa, con cui PI 2 è stato deferito davanti
alla Corte delle assise correzionali, la quale in data 16.09.1999 lo ha condannato per titolo di ripetuto furto (consumato e tentato), ripetuto
danneggiamento, ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (inc. TPC __________).
Solo
in data 16/18.06.2008 l'avv. RE 1 ha trasmesso all'allora GIAR la propria nota
professionale di complessivi CHF 3'520.35 per le proprie prestazioni.
c. Con
scritto 21.10.2008 l'allora GIAR, per entrambe le suddette richieste di tassazione
delle note d'onorario, ha reso attento l'avv. RE 1, che i crediti da questi
vantati si sarebbero nel frattempo prescritti a tenore dell'art. 128 cpv. 3 CO.
Tuttavia vista la pendenza davanti al Consiglio di moderazione di una vertenza
in una simile tematica, l'allora GIAR, ha segnalato di voler attendere
quest'ultima decisione "prima di emanare le decisioni di mia
competenza, al fine di evitare la presentazione di ulteriori ricorsi in
Consiglio di Moderazione da parte della Divisione della Giustizia, ciò anche in
considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 Lag, i suoi patrocinati
sarebbero tenuti a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o
versati in caso di miglioramento della loro situazione economica"
(lettera 21.10.2008 GIAR).
d. L'avv.
RE 1 il 23/24.10.2008, in risposta, ha comunicato all'allora GIAR di comprendere
l'attesa dell'esito del gravame pendente al Consiglio di moderazione ed ha riconosciuto
di non essere stato particolarmente solerte nell'inoltrare le proprie richieste
di tassazione. Ha nondimeno evidenziato che, a suo avviso, il termine di prescrizione
previsto nel rapporto contrattuale di diritto privato tra cliente ed avvocato
non sarebbe parimenti applicabile al rapporto di diritto pubblico nel contesto
della remunerazione ai sensi della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria
ed il gratuito patrocinio allora in vigore.
Indi
con scritto 12/15.12.2008 egli ha sollecitato l'evasione delle proprie
richieste di tassazione.
e. Resa
il 17.09.2009 l'attesa decisione del Consiglio di moderazione, l'allora GIAR il
30.09.2009 ha interpellato la Divisione della giustizia, in merito alle due
istanze di tassazione delle note d'onorario dell'avv. RE 1, rendendola attenta
sulla possibilità di sollevare contro le stesse l'eccezione di prescrizione,
ritenuto che per l'art. 142 CO il giudice non può supplire d'ufficio tale eccezione.
Dopodiché
con scritto 16/19.10.2009 la Divisione della giustizia ha sollevato l'eccezione
di prescrizione contro i due crediti fatti valere dall'avv. RE 1, osservando
che "al credito del patrocinatore attivo in regime di gratuito
patrocinio è da applicare per analogia l'art. 128 CO e quindi il termine di
prescrizione è di 5 anni" (scritto 16/19.10.2009 della Divisione della giustizia).
f. Con
parallele decisioni del 10.01.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria ai sensi della legge sul
patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (Lag) in vigore al momento
della chiusura dei rispettivi procedimenti penali (dicembre 1999 in re __________ rispettivamente febbraio 2000 in re __________), vista la decisione del
Consiglio di moderazione in materia di prescrizione di note d'onorario per
difensori d'ufficio e per difensori di fiducia al beneficio del gratuito
patrocinio come pure ritenuta l'eccezione della prescrizione sollevata dalla
Divisione della giustizia, ha decretato di non procedere alle tassazioni delle
note professionali avanzate dall'avv. RE 1 "per intervenuta prescrizione
della pretesa del patrocinatore" (decreto 10.01.2012).
g. Contro
tali decisioni si aggrava l'avv. RE 1 con scritto 26/27.01.2012, postulandone l'accoglimento e quindi l'annullamento delle decisioni impugnate, da
ritornare al "(già) Giar perché provveda alla tassazione delle due
[note, ndr] professionali" (gravame 26/27.01.2012).
Egli
sostiene che "non è la nota che è prescritta, ma l'azione che dovrei
porre in essere per provvedere al suo incasso" (gravame 26/27.01.2012), così che tali note professionali dovrebbero venire tassate.
Osserva
altresì che "a determinate condizioni, il credito dello scrivente
potrebbe essere posto in compensazione nei confronti dello Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, al quale, va pur ricordato, capita pur sempre
di agire (...) nel contesto del diritto privato" (gravame 26/27.01.2012).
h. Nelle
proprie osservazioni del 9/10.02.2012, contestuali alla trasmissione a questa Corte degli incarti interessati, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
precisato che "indipendentemente dall'intervenuta prescrizione delle
note d'onorario dell'avv. RE 1 (eccezione sollevata dalla divisione della
Giustizia), l'istanza di tassazione sarebbe irricevibile per tardivo inoltro
delle stesse, dal momento che, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 Lag, il
patrocinatore deve presentare all'autorità di concessione la nota professionale
dettagliata entro 3 mesi dal termine della procedura per cui è stato concesso
il beneficio dell'AG. Nel caso in esame le note sono state presentate 8,
rispettivamente 9 anni dopo la chiusura dei due procedimenti"
(osservazioni 9/10.02.2012).
i. Con
replica 20/21.02.2012 l'avv. RE 1 osserva che al momento della concessione del
gratuito patrocinio l'art. 7 Lag menzionato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi non era ancora in vigore, e che, in ogni caso, il termine di tre
mesi previsto in tale norma in quanto non perentorio non farebbe di conseguenza
"perimere il diritto al compenso in AG ed a quanto occorre per
l'incasso" (replica 20/21.02.2012). Ciò che oltre ad essere, a suo avviso, un fatto notorio, sarebbe comprovato dalla circostanza che per il
suo mancato ossequio non esisterebbero comminatorie di sorta.
Il
22/23.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non
avere osservazioni di duplica da presentare.
Considerandi
1.
1.1.
L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di
procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e
l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza
derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario
adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.
La
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.06.2002, in vigore dal 30.07.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova Legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011, retroattivamente posta in vigore dall'1.01.2011. Legge questa applicabile alle altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale
e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p.
1).
1.2
Ora,
sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori nominati
d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito patrocinio era
l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il gratuito patrocinio,
ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) giusta gli art. 22
cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) del 3.06.2002 (in vigore dal 30.07.2002) - e prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.01.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere al Consiglio
di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP TI, art. 52
CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice di procedura
penale tutto ciò è stato modificato.
Il
nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in
base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso
nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in
materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto) può
interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di reclamo,
che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.
Ne
discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.
1.3
1.3.1
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10
giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in
particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la
motivazione.
La
persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3.2
Nel
caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nei propri decreti emanati
il 10.01.2012 (e notificati l'11.01.2012) al dispositivo n. 2 ha - erroneamente - indicato che "Contro la presente decisione è dato ricorso
entro quindici giorni al Consiglio di moderazione" (cfr. decreti 10.01.2012).
L'avv.
RE 1 ha introdotto il 26/27.01.2012 - ossia l'ultimo giorno del segnalato termine di 15 giorni - il proprio gravame (contro entrambi i citati decreti) al
Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del
Tribunale d'appello in data 27.01.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.
In
tali circostanze si pone la questione della tempestività del presente gravame,
che parrebbe essere tardivo, stante che, come visto sopra, per l'art. 396 cpv.
1.
CPP il reclamo alla Corte dei reclami penali dev'essere presentato nel
termine di 10 giorni.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di ribadire più volte che in virtù del
principio della buona fede (garantito dagli art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) dall'erronea
indicazione dei mezzi di ricorso alle parti non deve conseguire svantaggio
alcuno (sentenze TF 4A_507/2011 dell'1.11.2011 consid. 2.2.;6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.; DTF 117 Ia 297).
Detta
protezione può essere invocata solo dalla parte che in buona fede si è fidata
dell'inesatta indicazione dei rimedi di diritto. Ciò non è il caso quando essa
ha riconosciuto l'errore oppure, applicando la dovuta attenzione, avrebbe
potuto riconoscerlo, posto tuttavia che all'interessato o al di lui rappresentante
legale può essere rimproverata solo una crassa trascuratezza/leggerezza
processuale ("eine grobe prozessuale Un-sorgfalt").
Il
principio dell'affidamento ("Vertrauensschutz") viene dunque a
mancare laddove l'interessato o il di lui patrocinatore mediante la sola
consultazione delle norme procedurali determinanti avrebbe potuto rilevare
l'inesattezza dei rimedi di diritto. Oltre ai testi di legge non viene tuttavia
richiesta la consultazione anche della dottrina e giurisprudenza pertinenti
(sentenze TF 4A_507/2011 dell'1.11.2011 consid. 2.2.;6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.; DTF 135 III 374).
Ciò
vale non solo per la procedura davanti alla Corte suprema bensì anche nella
procedura cantonale (sentenze TF 6B_295/2011 del 26.08.2011 consid. 1.3.;6B_935/2009 del 23.02.2010 consid. 7.2.).
Ora,
pur rilevando da un lato come il reclamante abbia una formazione giuridica e riconoscendo
nondimeno dall'altro lato che negli oltre dieci anni trascorsi dopo la
conclusione dei procedimenti penali per i quali l'avv. RE 1 ancor oggi chiede
la tassazione delle proprie note professionali si sono susseguite varie importanti
modifiche legislative comportanti tra l'altro cambiamenti di competenza di
alcune autorità per la cui comprensione la sola lettura dei testi legislativi
potrebbe non essere sufficiente, la questione sulla tempestività può rimanere
indecisa, stante che il presente reclamo difetta di un altro presupposto da cui,
come si vedrà nei considerandi che seguono, consegue la sua irricevibilità.
1.4
L'art.
382.
cpv. 1 CPP stabilisce che, legittimate a ricorrere contro una decisione,
sono le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o
alla modifica della stessa.
Una
parte dimostra un tale interesse qualora sia personalmente, direttamente e (di
principio) attualmente lesa dalla decisione che intende impugnare: in taluni
casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art.
382.
CPP n. 5).
La
lesione è attuale se espleta ancora i suoi effetti al momento della
presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7).
In
casu la questione della legittimazione è connessa con quella relativa alla
prescrizione o meno delle pretese vantate dal reclamante e della loro eventuale
compensabilità.
In
effetti se tali pretese fossero nel frattempo prescritte e non più compensabili
decadrebbe l'interesse a entrare nel merito della richiesta di tassazione.
Giurisprudenza
e dottrina hanno già avuto modo di precisare che un'autorità competente a
statuire su una lite può decidere in maniera autonoma anche tutte le pregiudiziali
soggette - di per sé - alla competenza di altre autorità, salvo che ciò sia
vietato da norme specifiche o che la controversia pregiudiziale sia già pendente
dinanzi all'autorità ordinaria, munita della competenza di merito (Rep. 1989 p.
121.
con rinvii).
Ne
discende la necessità di questa Corte di esaminare in via pregiudiziale la questione
dell'eccezione di prescrizione.
2.
2.1.
Il
reclamante contesta anzitutto che sia intervenuta la prescrizione dei suoi
crediti. Sostiene inoltre che, anche se gli stessi fossero prescritti, ciò non estinguerebbe
le sue pretese quantificate nelle note professionali (di cui pretende la
tassazione), in quanto sarebbe l'azione da intraprendere per il loro incasso ad
essere inibita. A suo dire, i crediti da lui vantati, anche se prescritti, potrebbero
essere posti in compensazione nei confronti dello Stato a determinate condizioni.
2.2
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi nelle parallele decisioni qui impugnate
non ha provveduto a tassare le note professionali vantate dal reclamante, avendo
ritenuto per le stesse essere intervenuta la prescrizione quinquennale (prevista
dall'art. 128 n. 3 CO) a decorrere dalla conclusione dei relativi procedimenti
penali, e ciò sulla base della giurisprudenza resa dall'allora Consiglio di
moderazione e ritenuto che l'eccezione della prescrizione è stata sollevata
dalla Divisione della giustizia in rappresentanza dello Stato e della Repubblica
del Cantone Ticino.
Nelle
sue osservazioni 9/10.02.2012 tale magistrato ha inoltre aggiunto che in ogni
caso le istanze di tassazione sarebbero altresì da ritenere irricevibili, non
avendo l'avv. RE 1 rispettato, per l'inoltro delle stesse, il termine di tre
mesi stabilito dall'art. 7 cpv. 1 Lag a partire dalla fine dei procedimenti
penali in cui egli ha funto da difensore al beneficio del gratuito patrocinio.
2.3
Ora,
quest'ultima argomentazione non è pertinente, a prescindere dalla questione a sapere
se l'art. 7 cpv. 1 Lag sia, nell'ottica del diritto intertemporale, applicabile
o meno alla fattispecie.
Infatti
nella sentenza 10.03.2011 l'allora Consiglio di moderazione - dopo un'interpretazione
letterale, storica e sistematica dell'art. 7 cpv. 1 della legge sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.06.2002 (in vigore dal 30.07.2002 al 31.12.2010) [secondo cui "Entro tre mesi dal termine
della procedura per cui è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria
con l'ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore designato deve
presentare all'autorità di concessione la nota professionale dettagliata"]
- ha avuto modo di stabilire che con il termine di tre mesi introdotto da detta
norma, il legislatore avrebbe soltanto voluto semplificare e velocizzare la
liquidazione e quindi una celere chiusura dei procedimenti di tassazione delle
note d'onorario. Non avrebbe invece avuto l'intenzione di espletare alcun
effetto sulla sussistenza del credito del patrocinatore (cfr. sentenza 10.03.2011 del Consiglio di moderazione, p. 6-7, inc. CDM __________).
Per
quanto riguarda la situazione precedente l'introduzione di detta norma gli art.
50-52 CPP TI del 19.12.1994 non prevedevano alcun termine in tal senso.
2.4
Sulla
questione del termine di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto tra il
patrocinatore d'ufficio e il Cantone e del credito del patrocinatore attivo in
regime di gratuito patrocinio, nella sentenza 17.09.2009 l'allora Consiglio di moderazione ha stabilito che si tratta di un rapporto di diritto pubblico e che
non è prevista una norma specifica sulla prescrizione di tali crediti. Ha poi constatato
che dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che, anche in
difetto di un esplicito disposto di legge, i crediti e le pretese fondate sul
diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione. Dopo
attenta analisi e verificata l'inesistenza di indicazioni e di motivi affinché
venga applicato un termine più lungo, tale
autorità ha stabilito che anche alle pretese di diritto pubblico è da
applicare, per analogia, il termine di prescrizione di 5 anni previsto
dall'art. 128 n. 3 CO per le pretese derivanti da funzioni di avvocato (cfr.
sentenza 17.09.2009 del Consiglio di moderazione, p. 4-5, inc. CDM __________).
2.5
In
concreto, l'avv. RE 1 ha inoltrato alla competente autorità le proprie note
professionali da tassare nel giugno 2008 mentre i relativi procedimenti penali si
sono conclusi nel febbraio 2000 (in re __________) rispettivamente nel novembre/dicembre
1999.
(in re __________), ossia dopo oltre otto anni. Di conseguenza è pacifico
che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 128 n. 3 CO per
le azioni derivanti da funzioni d'avvocato è ormai decorso.
Essendo
intervenuta la prescrizione, le pretese di cui è parola sono diventate non più
escutibili; di conseguenza la procedura di tassazione appare priva d'interesse attuale
come pure quella davanti a questa Corte.
2.6
Un
interesse ancora attuale del reclamante a far accertare (e quindi a far
tassare) i propri crediti per prestazioni professionali potrebbe, a certe
condizioni sussistere sulla base dell'art. 120 cpv. 3 CO, secondo cui "Un
credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora
prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito".
Tuttavia
il reclamante al proposito si è limitato in questa sede a ventilare in modo
molto generico tale eventualità, senza sostanziare o rendere almeno verosimile in
alcun modo un eventuale credito dello Stato nei suoi confronti che,
temporalmente, potesse concretamente essere posto in compensazione.
Pertanto
anche in quest'ottica il gravame rimane privo d'interesse attuale.
3.
Per
tutto quanto visto, il reclamo va dichiarato irricevibile.
Vista
la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62
cpv. 2 LOG, 120 cpv. 3, 128 n. 3 CO, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami
penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster