60.2012.294
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
23 luglio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.294
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.294
Lugano
23 luglio
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/18.07.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ (inc. MP __________)
nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 12.07.2012
dell’avv. __________ è giunta al Ministero pubblico il 13.07.2012, che – per il
tramite del procuratore
pubblico Amos Pagnamenta – unitamente
allo scritto 16.07.2012 dell’avv. PR 1, l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 17/18.07.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.01.2012 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 (in carcerazione preventiva dal 14.12 al
16.12.2011) siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LStr (incitazione
all’attività lucrativa senza autorizzazione) giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. b
LStr ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di venti aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 600.-- (da dedursi il
carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, alla multa di CHF 200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________);
che
il predetto decreto è passato in giudicato il 27.02.2012;
che
con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza,
a questa Corte – IS 1 chiede,
per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, la trasmissione, in copia, di
tutti gli atti del surriferito incarto penale (scritto 16/18.07.2012 dell’avv. PR
1, doc. 1.a);
che
a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di questi atti "(…)
per esprimersi compiutamente in una procedura amministrativa aperta nei suoi confronti
dall’Ufficio federale della migrazione entro il 31 luglio 2012"
(istanza 12/18.07.2012 dell’avv. __________, p. 1, doc. 1.b);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla presente istanza;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo
patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale DA __________
(inc. MP __________) nel frattempo archiviato, poiché il procedimento l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita della documentazione richiesta nell’ambito
di un procedimento amministrativo in materia di migrazione pendente a suo
carico;
che
di conseguenza, gli atti dell’incarto penale DA __________ (inc. MP __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore
del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato il qui istante parte
al procedimento penale DA __________
(inc. MP __________) nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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