60.2012.305
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante
7 agosto 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.305
Data decisione, Autorità:
07.08.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.305
Lugano
7 agosto 2012/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/30.07.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia della denuncia di cui
all’incarto penale MP __________
nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.07.2012
è giunta al Ministero pubblico il 26.07.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 27/30.07.2012, segnalando di non avere osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto datato 12.10.2011,
ma inviato al Ministero pubblico soltanto il 25/28.11.2011, __________, __________,
ha sporto denuncia penale nei confronti di __________, avente diritto economico
di __________, __________ (quest’ultima azionista di __________ SA, __________),
e __________, amministratore delle due predette società presso la __________
SA, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto e
falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________);
che con decisione 7.12.2011 il
procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al
procedimento penale in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati: “(…)
appare (…) evidente che la fattispecie, che concerne le contestazioni sorte in
merito ad un contratto di compera vendita, ha mera natura civilistica e dovrà
se del caso essere risolta nella competente sede (…)” (decreto di non luogo
a procedere 7.12.2011, p. 2, NLP __________);
che con sentenza 7.03.2012 questa Corte ha
dichiarato irricevibile il reclamo 16/19.01.2011 presentato da __________
avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);
che
la predetta sentenza non è stata impugnata al Tribunale federale;
che con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la
trasmissione, in copia, della denuncia di cui all’incarto penale MP __________ nel
frattempo archiviato;
che a suffragio della sua richiesta precisa
di necessitare dell’esposto penale nell’ambito del procedimento arbitrale civile
promosso da ____________________ nei suoi confronti, ove ne ha richiesto
l’edizione, alla quale la società si è nondimeno opposta (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;
che
questa Corte non ha ritenuto
necessario interpellare le altre parti coinvolte, essendo il qui istante stato
parte nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel
frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia dell’esposto penale datato 12.10.2011,
poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di
questo atto nell’ambito del procedimento arbitrale civile promosso nei suoi
confronti da __________., denunciante nel procedimento di cui all’incarto MP __________;
che
di conseguenza l’esposto penale datato 12.10.2011 (con gli allegati) viene trasmesso,
in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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