60.2012.318
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante
18 settembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.318
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.318
Lugano
18 settembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
uno scritto datato __________;
premesso che la richiesta datata 2.08.2012
è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui
era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione
penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di
revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);
che
ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto
quanto segue:
"";
che
con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo
patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione –
Fatti
di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato
alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale
(doc. 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al
procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al
procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che va anzitutto rilevato che lo scritto __________
richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________
presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei
confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);
che il Ministero pubblico a seguito del
suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________
qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa
nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________
Considerandi
del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del
qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);
che
in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che,
nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere,
in copia, lo scritto __________
annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________,
poiché lo ha interessato
personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al
patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al
procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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