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Decisione

60.2012.318

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante

18 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato

alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale

(doc. 1.a);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al

procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al

procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che va anzitutto rilevato che lo scritto __________

richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________

presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei

confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);

che il Ministero pubblico a seguito del

suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________

qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa

nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________

Considerandi

del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del

qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);

che

in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che,

nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico

l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere,

in copia, lo scritto __________

annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________,

poiché lo ha interessato

personalmente in veste di parte;

che

di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al

patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al

procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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