60.2012.327
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
7 novembre 2012Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.327
Data decisione, Autorità:
07.11.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.327
Lugano
7 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.08.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione di un
procedimento penale nel frattempo archiviato;
richiamato lo scritto 4/5.09.2012 del
procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, che comunica di non avere
osservazioni da formulare;
richiamato inoltre lo scritto datato
15.09.2012 (ricevuto il 19.09.2012) di PI 2, mediante il quale evidenzia in
particolare di essere stato condannato il 20.10.2011 (recte: 24.10.2011) dal
Ministero pubblico a una pena (pecuniaria) di 150 giorni (recte: aliquote
giornaliere), che il __________, __________, è stato informato della sua condanna
e di aver inoltrato a quest’ultima, e non alla IS 1, una richiesta di
erogazione del credito;
rilevato che la IS 1 non ha presentato
osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 23/24.05.2011 __________ ha sporto
denuncia penale contro ignoti, sostenendo in sostanza che una persona a lei ignota
– successivamente identificata nella persona di PI 2 (il di lei allora marito) –
avrebbe richiesto e ottenuto, a nome suo, un credito da parte della IS 1 per
una somma di CHF 50'000.--, falsificando la firma sul contratto di mutuo __________
sottoscritto a __________ il 31.01.2011 (AI 1 – inc. MP __________);
che
il 27.05.2011 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura dell’istruzione
contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti (AI 2 – inc. MP __________);
che,
in applicazione degli art. 352 ss. CPP, il 24.10.2011 il procuratore pubblico
ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________
PI 2, siccome ritenuto colpevole di truffa "per avere, a __________, __________, __________, __________ ed in altre
località, a far tempo dal 25.01.2011, allo scopo di procacciarsi un indebito
profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della IS 1, __________, e
dell’intermediaria __________, __________, affermando cose false e dissimulando
cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio proprio e altrui, conseguendo un indebito
profitto di CHF 50'000.-- (…)" e di falsità in documenti "per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al precedente punto 1, allo scopo di nuocere al
patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente formato
documenti falsi, nonché fatto uso a scopo d’inganno di tali documenti alfine di
perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1 (…) " ed ha proposto
la sua condanna alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 4'500.--, al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatore privato __________
al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel
DAC __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 28.11.2011;
che con la presente istanza la IS 1,
richiamando uno scritto del 3.08.2012 inviato al magistrato inquirente, afferma
di essere venuta a conoscenza del fatto che a carico di PI 2 è stata emanata
una decisione di condanna per titolo di truffa in relazione al credito "__________", chiedendo parimenti di ottenere la trasmissione,
in copia, della predetta decisione allo scopo di far valere il suo credito nei
confronti della persona condannata (doc. 1);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare;
che
PI 2, dal canto suo, ha in particolare affermato di essere stato condannato il
20.10.2011 (recte: 24.10.2011) dal Ministero pubblico a una pena (pecuniaria)
di 150 giorni (recte: aliquote giornaliere), che il __________, __________, è
stato informato della condanna e di aver inoltrato a quest’ultima, e non alla IS
1, una richiesta di erogazione del credito;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP
TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF
110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la richiesta
formulata dalla IS 1 e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nel decreto di accusa 24.10.2011 emanato dal procuratore pubblico a
carico di PI 2 (DAC __________, passato in giudicato il 28.11.2011);
che
questa circostanza è in particolare comprovata dal contenuto del decreto di accusa
24.10.2011 (DAC __________, p. 1 e 2), da cui emerge tra l’altro che PI 2 ha "(…) inoltrato alla IS 1, a nome della moglie ed all’insaputa di quest’ultima una richiesta volta ad ottenere l’erogazione
di un credito di fr. 50.000.00, ingannando i collaboratori circa la vera
identità e la solidità finanziaria del richiedente, segnatamente:
(…) abusando del documento di
legittimazione della di lui moglie, trasmettendolo all’intermediaria __________
per ottenere l’emissione del credito;
(…) sottoscrivendo con la firma falsa di
__________ la documentazione trasmessagli dalla banca per formalizzare la concessione
del credito, di cui al contratto __________ __________; (…)";
che
ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo dell’istante ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 2, che
peraltro non si è opposto esplicitamente alla richiesta;
che di conseguenza il decreto di accusa
24.10.2011 (DAC __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla
presente decisione;
che la tassa di giustizia, contenuta al
minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4
LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster