60.2012.328
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
31 agosto 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2012.328
Data decisione, Autorità:
31.08.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.328
Lugano
31 agosto
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.08.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso;
premesso che la richiesta datata 10.08.2012 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale
il 14.08.2012, che – per il tramite del suo presidente Giovanna Roggero-Will – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/17.08.2012;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia sporta in data 18.06.2001 da un paziente a carico del
dr. med. PI 2 per titolo di lesioni colpose gravi, sub. lesioni semplici in
relazione all’intervento ambulatoriale cui è stato sottoposto il __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti del medico
(inc. MP __________);
che con sentenza 15.03.2007 la Pretura
penale ha prosciolto l’accusato da ogni capo d’imputazione, respingendo
parimenti le pretese avanzate dalla parte civile;
che
il 24.06.2008 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi presentati dal procuratore
pubblico e dalla parte civile contro la sentenza di primo grado (inc. CCRP __________);
che
con sentenza 1.10.2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso (nella
misura della sua ammissibilità) inoltrato dal procuratore pubblico (decisione
TF __________ dell’__________);
che
la suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato;
che
con scritto 10/14.08.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha
postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in
copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del
dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica in corso, essendo tuttora
pendente nei suoi confronti un procedimento amministrativo (doc. 1.a);
che ha inoltre prodotto lo scritto
14.01.2005 dell’allora procuratore pubblico Maria Branda, che già a suo tempo
aveva autorizzato l’Ufficio istante a consultare gli atti dell’incarto MP __________
inerente al dr. med. PI 2 (doc. 1.b);
che
il 16/17.08.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale,
giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4
LOG, a questa Corte la presente istanza (doc. 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare il dr. med. PI 2, considerato l’esito del procedimento penale che
lo concerne personalmente (nel frattempo archiviato), in cui è stato prosciolto
da ogni capo d’imputazione;
che a ciò aggiungasi che la sentenza del
Tribunale federale richiesta dall’Ufficio istante è stata pubblicata, in forma
anonimizzata ma facilmente riconoscibile all’istante sul sito dell’Alta Corte;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti in
particolare i motivi posti alla base della presente istanza, le competenze
dell’Ufficio istante, la LSan e l’esito del procedimento penale a carico del
dr. med. PI 2, il quale, come visto, è stato prosciolto da ogni capo
d’imputazione – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4
LOG dell’IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del
Tribunale federale (peraltro pubblicata, in forma anonimizzata sul apposito
sito) richiesta ai fini delle sue incombenze;
che
in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di
appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione
integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ dell’__________
emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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