60.2012.337
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
24 settembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2012.337
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.337
Lugano
24 settembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2012 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di non
luogo a procedere emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 21.08.2012
è giunta al Ministero pubblico il 24.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 27/28.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di una discussione avvenuta il
26.08.2011 durante la notte con il marito, PI 1 si è rivolta alla polizia, ove il
medesimo giorno sono stati sentiti entrambi i coniugi;
che l’1.09.2011 il procuratore pubblico
Amos Pagnamenta ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per
le ipotesi di reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e vie di fatto
(art. 126 cpv. 1 CP) (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP;
che con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per
conto del suo assistito IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di non luogo a procedere emanato a carico di quest’ultimo negli scorsi
anni, allegando parimenti la relativa procura (doc. 1.a);
che dalla procura datata 2.07.2012 emerge
che il legale patrocina IS 1 nell’ambito di un procedimento di
separazione/divorzio con la moglie PI 1 (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;
che
questa Corte non ha ritenuto
necessario interpellare PI 1, accusatrice privata nel procedimento penale
sfociato nel NLP __________ (regolarmente passato in giudicato), essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) del citato procedimento nel
frattempo archiviato;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per
l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1
in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non
luogo a procedere 1.09.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente
in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita verosimilmente
di questo documento in sede civile nell’ambito del procedimento di separazione/divorzio;
che
di conseguenza il decreto di non luogo a procedere richiesto viene trasmesso,
in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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