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Decisione

60.2012.343

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha considerato ritirata l'opposizione interposta al DAC (art. 355 cpv. 2 CPP). mancata e ingiustificata comparsa. ritiro della querela

26 novembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 13.07.2012, preso atto dell’opposizione interposta in data 12.09.2011

dall’imputato per il tramite del suo allora difensore, avv. __________, e

richiamato l’art. 355 cpv. 3 lit. c CPP, il procuratore pubblico ha deciso di

annullare il decreto di accusa DAC __________ (cfr., al proposito, AI 8). Il

magistrato inquirente, visti gli art. 352 ss. CPP, ha parimenti posto in stato

di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ RE 1

siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

di violazione dell’Ordinanza per gli autisti (OLR1) e di diffamazione ed ha proposto

la sua condanna alla pena pecuniaria di centocinque aliquote da CHF 30.-- cadauna,

corrispondenti a complessivi CHF 3'150.--, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di cinque anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese giudiziarie e alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di quindici aliquote

giornaliere da CHF 100.-- ciascuna per complessivi CHF 1'500.-- e di sessanta aliquote

giornaliere da CHF 40.-- ciascuna per complessivi CHF 2'400.-- decretate nei

suoi confronti dal Kreis-präsident __________ __________ il 4.05.2009 e

dall’Untersuchungsamt __________, __________ __________ il 6.04.2010, e meglio

come ivi descritto (DAC __________) (AI 15).

b. Al

suddetto decreto di accusa il 18/19.07.2012 RE 1, sempre per il tramite del suo

allora patrocinatore, ha interposto formale opposizione. Il legale ha contestualmente

informato il procuratore pubblico di non rappresentare più il suo assistito nel

prosieguo del procedimento (AI 17).

Il

20/23.07.2012 il nuovo patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito, ha inoltrato (un’ulteriore) opposizione al DAC __________, chiedendo

parimenti di poter visionare gli atti (AI 18).

c. Il 23.07.2012 il procuratore pubblico,

vista l’opposizione interposta il 18/19.07.2012 al DAC __________ del

13.07.2012, ha citato RE 1 a comparire il 21.08.2012, alle ore 14:00, dinanzi a

lui presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in veste

di imputato, con l’avvertenza che in caso di mancata e ingiustificata

comparizione, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che

conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla

citazione è stato menzionato l’art. 205 CPP (per esteso) (AI 19).

La citazione

è stata inviata direttamente all’imputato, ma non al suo patrocinatore (AI 19).

d. Il

31.07.2012 il procuratore pubblico, per il tramite della sua segretaria, ha

inviato all’avv. PR 1, come da sua richiesta, in copia, gli atti istruttori

riguardanti il procedimento penale del suo assistito RE 1 (AI 21).

e. Il 22.08.2012 il procuratore pubblico,

richiamando l’art. 355 cpv. 2 CPP, ha deciso che l’opposizione interposta da RE

1 è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione,

il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo (DAC __________)

(AI 23).

Il

magistrato inquirente ha in particolare evidenziato che RE 1 non si è

presentato il 21.08.2012 presso il Ministero pubblico per essere interrogato in

veste di imputato nell’ambito dell’opposizione da lui interposta avverso il DAC

__________ e che non ha apportato alcuna giustificazione per la sua mancata

comparizione (decadenza dell’opposizione del 22.08.2012, p. 1, AI 23).

f. Con il presente reclamo (trasmesso, per

competenza, a questa Corte in lingua tedesca e poi, su richiesta, il suo testo è

stato tradotto in italiano) RE 1 chiede di annullare i dispositivi 1 e 2 della

decisione 22.08.2012 e di far proseguire il procedimento penale dinanzi al

procuratore pubblico in relazione alla sua opposizione, nell’ambito del quale

verrà sentito come imputato.

Il

reclamante sostiene che il 21.08.2012 era ammalato e per questo motivo non è

stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo

interrogatorio. Chiede quindi che gli venga concesso un nuovo termine in modo

tale da poter presenziare al suo interrogatorio dinanzi al procuratore

pubblico, adducendo che in caso contrario si sarebbe alla presenza di una

violazione del diritto di essere sentito e di una denegata giustizia. A suffragio

della sua richiesta ha prodotto un certificato medico (cfr., al proposito, doc.

2 annesso al reclamo 28/31.08.2012).

Egli

afferma inoltre che il procedimento avviato nei suoi confronti per titolo di

diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al proposito

prodotto una convenzione pattuita e sottoscritta il 27.08.2012 da RE 1 e da __________,

da cui emerge in particolare che quest’ultima ha dichiarato di ritirare la

querela 27.04.2012 presentata nei confronti di RE 1 per titolo di diffamazione

(doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).

g. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico propone la reiezione del gravame,

rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte. Sostiene in particolare che

il reclamante non avrebbe minimamente giustificato al Ministero pubblico la sua

mancata comparsa alla citazione del 21.08.2012, e ciò nemmeno in forma scritta

o telefonicamente il giorno seguente (considerato come dal certificato medico

prodotto non risultava più essere impedito quel giorno). Evidenzia inoltre che

nemmeno il suo legale ha segnalato il suo impedimento, essendo stato informato

della citazione del suo assistito, poiché il 31.07.2012 gli sono stati trasmessi

tutti gli atti istruttori. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, laddove

necessario, in seguito.

Il

reclamante – interpellato da questa Corte – ha rinunciato a formulare

osservazioni di replica.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il

reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 28/31.08.2012 (tradotto in

lingua italiana, su richiesta di questa Corte, il 10/11.09.2012) contro la

decisione 22.08.2012 emanata dal procuratore pubblico in applicazione dell’art.

355.

cpv. 2 CPP, è tempestivo e proponibile.

RE

1.

è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo, in qualità

di imputato e destinatario della decisione, un interesse giuridicamente protetto

al suo annullamento o alla sua modifica (cfr., al proposito anche BSK StPO – F.

RIKLIN, art. 355 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 355 CPP n. 2; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 355 CPP n. 5).

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

2.

2.1.

2.1.1

L’art.

355.

cpv. 1 CPP prevede che se è fatta opposizione il pubblico ministero assume

le ulteriori prove necessarie al giudizio dell’opposizione medesima.

Se,

pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente

non compare, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP).

Non

si entra dunque nel merito dell’opposizione, non viene nemmeno svolta una procedura

contumaciale e il decreto di accusa viene quindi confermato (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.

1194.

s.).

L’art.

355.

cpv. 2 CPP è applicabile anche in caso di inosservanza del termine da parte

dell’imputato giusta l’art. 93 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355

CPP n. 4).

2.1.2

Vi

è inosservanza del termine quando una parte non compie tempestivamente un atto

procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP).

Un

ritardo di qualche minuto nel comparire a un’udienza potrebbe essere

sufficiente per ammettere un’inosservanza, ma occorre comunque evitare un

formalismo eccessivo nell’applicazione di questa norma (N. SCHMID, op. cit.,

art. 93 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 1; CR CPP – D.

STOLL, art. 93 CPP n. 8).

È

pacifico che si è alla presenza di inosservanza allorquando la parte coinvolta

e il suo patrocinatore non si presentano all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, art.

93.

CPP n. 12).

I

motivi alla base dell’inosservanza sono irrilevanti. La questione della colpa

assume un ruolo importante nell’ambito, se del caso, della richiesta di

restituzione del termine (art. 94 cpv. 1 CPP). Le conseguenze dell’inosservanza

sono sancite dalle diverse disposizioni del CPP (N. SCHMID, op. cit., art. 93

CPP n. 2 e 3; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2 e 3; BSK StPO – C.

RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5 e 16) e dipendono dunque dallo stadio della

procedura e dalle disposizioni applicabili (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n.

4).

La

persona che deve compiere un atto procedurale o comparire a un’udienza deve

essere in ogni caso informata anticipatamente sulle conseguenze

dell’inosservanza, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per

ignoranza (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).

2.1.3

Chi

è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito

(art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo

senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto

possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) (cfr., tra tanti, BSK StPO – S.

ARQUINT, art. 205 CPP n. 1 ss.).

In

caso di una mancata comparsa ingiustificata, il CPP prevede nei diversi stadi

procedurali anche la decadenza del diritto processuale (prozessualer Rechtsverlust):

ciò vale anche nell’ambito della procedura in caso di opposizione (art. 355

cpv. 2 CPP) (BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 9).

2.2

Ora, il

23.07.2012

il reclamante, a seguito dell’opposizione interposta il

18/19.07.2012 al DAC __________, per il tramite del suo allora patrocinatore, è

stato citato dal procuratore pubblico a comparire il 21.08.2012, alle ore

14:00, presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in

veste di imputato, conformemente all’art. 355 cpv. 1 CP.

Egli è stato

parimenti avvertito che in caso di mancata e ingiustificata comparizione,

l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che

conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla

citazione è stato richiamato anche l’art. 205 CPP (cfr., al proposito,

considerando 2.1.3. della presente decisione). Il reclamante è stato dunque

informato anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza del termine in

caso di mancata comparsa al suo interrogatorio presso il Ministero pubblico di __________

(con lo scopo, come visto poc’anzi, di evitare di subire eventuali pregiudizi

processuali per ignoranza) secondo i dettami di legge.

La citazione

è stata poi inviata direttamente all’imputato.

Il suo nuovo

patrocinatore, avv. PR 1, è stato messo al corrente della sua citazione al più

tardi al momento in cui ha ricevuto gli atti istruttori dell’incarto DAC __________

[in cui era inclusa anche la citazione del 23.07.2012 (AI 19)], trasmessigli

dal Ministero pubblico il 31.07.2012. Questa circostanza non è stata contestata

dal legale.

Il 22.08.2012

il magistrato inquirente ha deciso che l’opposizione interposta dal qui

reclamante è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione,

il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo, e ciò in

ossequio a quanto sancito dall’art. 355 cpv. 2 CPP.

A

motivazione della sua decisione il procuratore pubblico ha in particolare evidenziato

che il reclamante non ha dato seguito alla sua citazione, poiché non si è presentato

il giorno 21.08.2012 presso il Ministero pubblico di __________ e non ha

apportato alcuna giustificazione per la sua mancata comparizione.

Il

reclamante, dal canto suo, (soltanto) in questa sede sostiene che il giorno

della sua citazione (21.08.2012) era ammalato. Per questo motivo egli non è

stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo

interrogatorio.

A

sostegno della sua tesi ha prodotto un certificato medico allestito dal dr.

med. __________, medico FMH medicina interna. Da questo certificato datato 23.08.2012 emerge che RE

1.

è stato visitato dal medico il 27.08.2012 e che era inabile al lavoro, per

malattia, nella misura del 100% dal 20.08.2012 al 21.08.2012 (cfr., al proposito, doc. 2 annesso al reclamo

28/31.08.2012).

Il

medico, verosimilmente per una svista, ha indicato delle date erronee: nel caso

in cui la visita del paziente fosse avvenuta il 27.08.2012, il certificato non

può essere stato allestito il 23.08.2012, rispettivamente se il certificato

fosse stato allestito il 23.08.2012, la visita non può aver avuto luogo il

27.08

, ma lo stesso giorno del suo allestimento.

Sia

come sia, colui che è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo

senza indugio ("unverzüglich", "sans délai") all’autorità

istante, ovverossia in casu al magistrato inquirente (art. 205 cpv. 2 CPP;

considerando 2.1.3. della presente decisione).

Il

qui reclamante avrebbe dunque dovuto comunicare al procuratore pubblico, per

iscritto o telefonicamente, di non essere in grado di presenziare al suo

interrogatorio, al più tardi, il 22.08.2012, il primo giorno in cui era

nuovamente abile al lavoro dopo la sua malattia (cfr. doc. 2 annesso al reclamo

28/31.08.2012), e non soltanto

nell’ambito del presente reclamo. A ciò aggiungasi che egli era (ed è tutt’ora)

assistito da un legale, il quale, a sua volta, avrebbe potuto informare il

procuratore pubblico in tal senso, essendo stato messo al corrente della citazione

del suo assistito con l’invio, il 31.07.2012, degli atti istruttori da parte

del Ministero pubblico (AI 21).

Infine,

non essendo RE 1 (e tantomeno il suo patrocinatore) comparso dinanzi al

magistrato inquirente come ordinato dalla citazione, è data inosservanza del

termine (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 12).

Alla

luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame si è alla presenza di

una mancata e ingiustificata comparsa da parte di RE 1, che ha quale

conseguenza la decadenza del diritto processuale (cfr. considerando 2.1.3.

della presente decisione).

A

ragione dunque il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2

CPP, ha deciso di non entrare nel merito dell’opposizione, considerandola

ritirata, e ha parimenti deciso che – dopo il passaggio in giudicato della

decisione 22.08.2012 – il decreto di accusa DAC __________ sarà confermato.

Sotto

questo profilo il reclamo deve essere respinto.

3.

Il

reclamante sostiene che il procedimento penale avviato nei suoi confronti per

titolo di diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al

proposito prodotto una convenzione sottoscritta il 27.08.2012 – ovverossia

quattro giorni dopo la ricezione della decisione di decadenza dell’opposizione del

22.08.2012

(reclamo 28/31.08.2012, p. 2) – dallo stesso reclamante e da __________,

alla presenza dell’avv. PR 1, da cui emerge in particolare che quest’ultima ha

effettivamente dichiarato di ritirare la querela 27.04.2012 presentata nei

confronti di RE 1 per titolo di diffamazione (doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).

Giova

al proposito ricordare che il 13.07.2012 il procuratore pubblico ha posto il reclamante

in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________

siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di diffamazione giusta l’art. 173 CP "per avere, il 25 febbraio 2010 a __________, reso sospetta di condotta disonorevole o di altri fatti tali da nuocere alla

reputazione di __________, in particolare per averla tacciata di ladra,

alcolizzata e spacciatrice di droga, durante una comunicazione telefonica con

il suo datore di lavoro" (decreto di accusa 13.07.2012, p. 2, DAC __________,

AI 15).

Considerato

come il qui reclamante ha impugnato presso questa Corte la decisione di

decadenza dell’opposizione ex art. 355 cpv. 2 CPP avente quale oggetto il citato

DAC __________, quest’ultimo non è (ancora) passato in giudicato (cfr., al

proposito, il dispositivo no. 2 della decisione 22.08.2012, AI 23).

Ne

consegue che, preso atto della convenzione datata 27.08.2012 avente quale oggetto

il ritiro della querela presentata il 27.04.2012 da __________ nei confronti di

RE 1 per titolo di diffamazione giusta l’art. 173 CP (AI 12), in applicazione

dell’art. 33 cpv. 1 CP (secondo cui il querelante può desistere dalla querela

finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza) e

dell’art. 304 cpv. 2 CPP (che prevede in particolare che il ritiro della

querela richiede la forma scritta o la forma orale a verbale), il decreto di

accusa 13.07.2012 (DAC __________) emanato dal procuratore pubblico Antonio

Perugini deve essere annullato limitatamente al reato di diffamazione, che deve

essere conseguentemente stralciato.

Ciò non ha però alcuna ripercussione sulla

pena, in quanto quella prevista nel DAC __________ qui modificato corrisponde

alla pena precedentemente proposta con il DAC __________ del 31.08.2011 avverso

il quale era stata interposta opposizione il 12.09.2011 (AI 8 e AI 15).

4.

Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del

precedente considerando. Per il resto il reclamo è respinto. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, parzialmente soccombente.

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 33 CP, 93, 205, 304, 355,

393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3. Per il resto il

reclamo è respinto. Non si assegnano ripetibili.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--

(settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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