60.2012.343
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha considerato ritirata l'opposizione interposta al DAC (art. 355 cpv. 2 CPP). mancata e ingiustificata comparsa. ritiro della querela
26 novembre 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2012.343
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha considerato ritirata l'opposizione interposta al DAC (art. 355 cpv. 2 CPP). mancata e ingiustificata comparsa. ritiro della querela
DECRETO D'ACCUSA
OPPOSIZIONE
RECLAMO
art. 93 CPP
art. 205 cpv. 2 CPP
art. 355 cpv. 2 CPP
art. 385 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.343
Lugano
26 novembre
2012/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28/31.08.2012
presentato da
RE 1
patr. da: avv. PR 1 ,
contro
la decisione del procuratore pubblico Antonio
Perugini di considerare ritirata la sua opposizione interposta al DAC __________
del 13.07.2012, che – dopo il passaggio in giudicato – viene considerato definitivo
(inc. DAC __________);
premesso che il reclamo datato 28.08.2009,
redatto in lingua tedesca, è giunto al Ministero pubblico il 29.08.2012, che
l’ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il 30/31.08.2012;
ritenuto che – su richiesta 31.08.2012 di
questa Corte – il 10/11.09.2012 il reclamo è stato tradotto in lingua italiana;
richiamate le osservazioni 12/13.09.2012
del procuratore pubblico, mediante le quali propone la reiezione del gravame,
rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;
rilevato che RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 13.07.2012, preso atto dell’opposizione interposta in data 12.09.2011
dall’imputato per il tramite del suo allora difensore, avv. __________, e
richiamato l’art. 355 cpv. 3 lit. c CPP, il procuratore pubblico ha deciso di
annullare il decreto di accusa DAC __________ (cfr., al proposito, AI 8). Il
magistrato inquirente, visti gli art. 352 ss. CPP, ha parimenti posto in stato
di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ RE 1
siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
di violazione dell’Ordinanza per gli autisti (OLR1) e di diffamazione ed ha proposto
la sua condanna alla pena pecuniaria di centocinque aliquote da CHF 30.-- cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 3'150.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di cinque anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese giudiziarie e alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di quindici aliquote
giornaliere da CHF 100.-- ciascuna per complessivi CHF 1'500.-- e di sessanta aliquote
giornaliere da CHF 40.-- ciascuna per complessivi CHF 2'400.-- decretate nei
suoi confronti dal Kreis-präsident __________ __________ il 4.05.2009 e
dall’Untersuchungsamt __________, __________ __________ il 6.04.2010, e meglio
come ivi descritto (DAC __________) (AI 15).
b. Al
suddetto decreto di accusa il 18/19.07.2012 RE 1, sempre per il tramite del suo
allora patrocinatore, ha interposto formale opposizione. Il legale ha contestualmente
informato il procuratore pubblico di non rappresentare più il suo assistito nel
prosieguo del procedimento (AI 17).
Il
20/23.07.2012 il nuovo patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito, ha inoltrato (un’ulteriore) opposizione al DAC __________, chiedendo
parimenti di poter visionare gli atti (AI 18).
c. Il 23.07.2012 il procuratore pubblico,
vista l’opposizione interposta il 18/19.07.2012 al DAC __________ del
13.07.2012, ha citato RE 1 a comparire il 21.08.2012, alle ore 14:00, dinanzi a
lui presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in veste
di imputato, con l’avvertenza che in caso di mancata e ingiustificata
comparizione, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che
conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla
citazione è stato menzionato l’art. 205 CPP (per esteso) (AI 19).
La citazione
è stata inviata direttamente all’imputato, ma non al suo patrocinatore (AI 19).
d. Il
31.07.2012 il procuratore pubblico, per il tramite della sua segretaria, ha
inviato all’avv. PR 1, come da sua richiesta, in copia, gli atti istruttori
riguardanti il procedimento penale del suo assistito RE 1 (AI 21).
e. Il 22.08.2012 il procuratore pubblico,
richiamando l’art. 355 cpv. 2 CPP, ha deciso che l’opposizione interposta da RE
1 è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione,
il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo (DAC __________)
(AI 23).
Il
magistrato inquirente ha in particolare evidenziato che RE 1 non si è
presentato il 21.08.2012 presso il Ministero pubblico per essere interrogato in
veste di imputato nell’ambito dell’opposizione da lui interposta avverso il DAC
__________ e che non ha apportato alcuna giustificazione per la sua mancata
comparizione (decadenza dell’opposizione del 22.08.2012, p. 1, AI 23).
f. Con il presente reclamo (trasmesso, per
competenza, a questa Corte in lingua tedesca e poi, su richiesta, il suo testo è
stato tradotto in italiano) RE 1 chiede di annullare i dispositivi 1 e 2 della
decisione 22.08.2012 e di far proseguire il procedimento penale dinanzi al
procuratore pubblico in relazione alla sua opposizione, nell’ambito del quale
verrà sentito come imputato.
Il
reclamante sostiene che il 21.08.2012 era ammalato e per questo motivo non è
stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo
interrogatorio. Chiede quindi che gli venga concesso un nuovo termine in modo
tale da poter presenziare al suo interrogatorio dinanzi al procuratore
pubblico, adducendo che in caso contrario si sarebbe alla presenza di una
violazione del diritto di essere sentito e di una denegata giustizia. A suffragio
della sua richiesta ha prodotto un certificato medico (cfr., al proposito, doc.
2 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
Egli
afferma inoltre che il procedimento avviato nei suoi confronti per titolo di
diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al proposito
prodotto una convenzione pattuita e sottoscritta il 27.08.2012 da RE 1 e da __________,
da cui emerge in particolare che quest’ultima ha dichiarato di ritirare la
querela 27.04.2012 presentata nei confronti di RE 1 per titolo di diffamazione
(doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
g. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico propone la reiezione del gravame,
rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte. Sostiene in particolare che
il reclamante non avrebbe minimamente giustificato al Ministero pubblico la sua
mancata comparsa alla citazione del 21.08.2012, e ciò nemmeno in forma scritta
o telefonicamente il giorno seguente (considerato come dal certificato medico
prodotto non risultava più essere impedito quel giorno). Evidenzia inoltre che
nemmeno il suo legale ha segnalato il suo impedimento, essendo stato informato
della citazione del suo assistito, poiché il 31.07.2012 gli sono stati trasmessi
tutti gli atti istruttori. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, laddove
necessario, in seguito.
Il
reclamante – interpellato da questa Corte – ha rinunciato a formulare
osservazioni di replica.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il
reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 28/31.08.2012 (tradotto in
lingua italiana, su richiesta di questa Corte, il 10/11.09.2012) contro la
decisione 22.08.2012 emanata dal procuratore pubblico in applicazione dell’art.
355.
cpv. 2 CPP, è tempestivo e proponibile.
RE
1.
è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo, in qualità
di imputato e destinatario della decisione, un interesse giuridicamente protetto
al suo annullamento o alla sua modifica (cfr., al proposito anche BSK StPO – F.
RIKLIN, art. 355 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 355 CPP n. 2; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 355 CPP n. 5).
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2.
2.1.
2.1.1
L’art.
355.
cpv. 1 CPP prevede che se è fatta opposizione il pubblico ministero assume
le ulteriori prove necessarie al giudizio dell’opposizione medesima.
Se,
pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente
non compare, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP).
Non
si entra dunque nel merito dell’opposizione, non viene nemmeno svolta una procedura
contumaciale e il decreto di accusa viene quindi confermato (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p.
1194.
s.).
L’art.
355.
cpv. 2 CPP è applicabile anche in caso di inosservanza del termine da parte
dell’imputato giusta l’art. 93 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355
CPP n. 4).
2.1.2
Vi
è inosservanza del termine quando una parte non compie tempestivamente un atto
procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP).
Un
ritardo di qualche minuto nel comparire a un’udienza potrebbe essere
sufficiente per ammettere un’inosservanza, ma occorre comunque evitare un
formalismo eccessivo nell’applicazione di questa norma (N. SCHMID, op. cit.,
art. 93 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 1; CR CPP – D.
STOLL, art. 93 CPP n. 8).
È
pacifico che si è alla presenza di inosservanza allorquando la parte coinvolta
e il suo patrocinatore non si presentano all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, art.
93.
CPP n. 12).
I
motivi alla base dell’inosservanza sono irrilevanti. La questione della colpa
assume un ruolo importante nell’ambito, se del caso, della richiesta di
restituzione del termine (art. 94 cpv. 1 CPP). Le conseguenze dell’inosservanza
sono sancite dalle diverse disposizioni del CPP (N. SCHMID, op. cit., art. 93
CPP n. 2 e 3; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2 e 3; BSK StPO – C.
RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5 e 16) e dipendono dunque dallo stadio della
procedura e dalle disposizioni applicabili (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n.
4).
La
persona che deve compiere un atto procedurale o comparire a un’udienza deve
essere in ogni caso informata anticipatamente sulle conseguenze
dell’inosservanza, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per
ignoranza (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).
2.1.3
Chi
è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito
(art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo
senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto
possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) (cfr., tra tanti, BSK StPO – S.
ARQUINT, art. 205 CPP n. 1 ss.).
In
caso di una mancata comparsa ingiustificata, il CPP prevede nei diversi stadi
procedurali anche la decadenza del diritto processuale (prozessualer Rechtsverlust):
ciò vale anche nell’ambito della procedura in caso di opposizione (art. 355
cpv. 2 CPP) (BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 9).
2.2
Ora, il
23.07.2012
il reclamante, a seguito dell’opposizione interposta il
18/19.07.2012 al DAC __________, per il tramite del suo allora patrocinatore, è
stato citato dal procuratore pubblico a comparire il 21.08.2012, alle ore
14:00, presso il Ministero pubblico di __________, per essere interrogato in
veste di imputato, conformemente all’art. 355 cpv. 1 CP.
Egli è stato
parimenti avvertito che in caso di mancata e ingiustificata comparizione,
l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che
conseguentemente il decreto di accusa passerà in giudicato. In fondo alla
citazione è stato richiamato anche l’art. 205 CPP (cfr., al proposito,
considerando 2.1.3. della presente decisione). Il reclamante è stato dunque
informato anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza del termine in
caso di mancata comparsa al suo interrogatorio presso il Ministero pubblico di __________
(con lo scopo, come visto poc’anzi, di evitare di subire eventuali pregiudizi
processuali per ignoranza) secondo i dettami di legge.
La citazione
è stata poi inviata direttamente all’imputato.
Il suo nuovo
patrocinatore, avv. PR 1, è stato messo al corrente della sua citazione al più
tardi al momento in cui ha ricevuto gli atti istruttori dell’incarto DAC __________
[in cui era inclusa anche la citazione del 23.07.2012 (AI 19)], trasmessigli
dal Ministero pubblico il 31.07.2012. Questa circostanza non è stata contestata
dal legale.
Il 22.08.2012
il magistrato inquirente ha deciso che l’opposizione interposta dal qui
reclamante è considerata ritirata e che, dopo il passaggio in giudicato della decisione,
il decreto di accusa DAC __________ del 13.07.2012 sarà definitivo, e ciò in
ossequio a quanto sancito dall’art. 355 cpv. 2 CPP.
A
motivazione della sua decisione il procuratore pubblico ha in particolare evidenziato
che il reclamante non ha dato seguito alla sua citazione, poiché non si è presentato
il giorno 21.08.2012 presso il Ministero pubblico di __________ e non ha
apportato alcuna giustificazione per la sua mancata comparizione.
Il
reclamante, dal canto suo, (soltanto) in questa sede sostiene che il giorno
della sua citazione (21.08.2012) era ammalato. Per questo motivo egli non è
stato in grado di giustificare la sua assenza e di partecipare al suo
interrogatorio.
A
sostegno della sua tesi ha prodotto un certificato medico allestito dal dr.
med. __________, medico FMH medicina interna. Da questo certificato datato 23.08.2012 emerge che RE
1.
è stato visitato dal medico il 27.08.2012 e che era inabile al lavoro, per
malattia, nella misura del 100% dal 20.08.2012 al 21.08.2012 (cfr., al proposito, doc. 2 annesso al reclamo
28/31.08.2012).
Il
medico, verosimilmente per una svista, ha indicato delle date erronee: nel caso
in cui la visita del paziente fosse avvenuta il 27.08.2012, il certificato non
può essere stato allestito il 23.08.2012, rispettivamente se il certificato
fosse stato allestito il 23.08.2012, la visita non può aver avuto luogo il
27.08
, ma lo stesso giorno del suo allestimento.
Sia
come sia, colui che è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo
senza indugio ("unverzüglich", "sans délai") all’autorità
istante, ovverossia in casu al magistrato inquirente (art. 205 cpv. 2 CPP;
considerando 2.1.3. della presente decisione).
Il
qui reclamante avrebbe dunque dovuto comunicare al procuratore pubblico, per
iscritto o telefonicamente, di non essere in grado di presenziare al suo
interrogatorio, al più tardi, il 22.08.2012, il primo giorno in cui era
nuovamente abile al lavoro dopo la sua malattia (cfr. doc. 2 annesso al reclamo
28/31.08.2012), e non soltanto
nell’ambito del presente reclamo. A ciò aggiungasi che egli era (ed è tutt’ora)
assistito da un legale, il quale, a sua volta, avrebbe potuto informare il
procuratore pubblico in tal senso, essendo stato messo al corrente della citazione
del suo assistito con l’invio, il 31.07.2012, degli atti istruttori da parte
del Ministero pubblico (AI 21).
Infine,
non essendo RE 1 (e tantomeno il suo patrocinatore) comparso dinanzi al
magistrato inquirente come ordinato dalla citazione, è data inosservanza del
termine (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 12).
Alla
luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame si è alla presenza di
una mancata e ingiustificata comparsa da parte di RE 1, che ha quale
conseguenza la decadenza del diritto processuale (cfr. considerando 2.1.3.
della presente decisione).
A
ragione dunque il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2
CPP, ha deciso di non entrare nel merito dell’opposizione, considerandola
ritirata, e ha parimenti deciso che – dopo il passaggio in giudicato della
decisione 22.08.2012 – il decreto di accusa DAC __________ sarà confermato.
Sotto
questo profilo il reclamo deve essere respinto.
3.
Il
reclamante sostiene che il procedimento penale avviato nei suoi confronti per
titolo di diffamazione sarebbe da revocare per desistenza della querela. Ha al
proposito prodotto una convenzione sottoscritta il 27.08.2012 – ovverossia
quattro giorni dopo la ricezione della decisione di decadenza dell’opposizione del
22.08.2012
(reclamo 28/31.08.2012, p. 2) – dallo stesso reclamante e da __________,
alla presenza dell’avv. PR 1, da cui emerge in particolare che quest’ultima ha
effettivamente dichiarato di ritirare la querela 27.04.2012 presentata nei
confronti di RE 1 per titolo di diffamazione (doc. 3 annesso al reclamo 28/31.08.2012).
Giova
al proposito ricordare che il 13.07.2012 il procuratore pubblico ha posto il reclamante
in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________
siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di diffamazione giusta l’art. 173 CP "per avere, il 25 febbraio 2010 a __________, reso sospetta di condotta disonorevole o di altri fatti tali da nuocere alla
reputazione di __________, in particolare per averla tacciata di ladra,
alcolizzata e spacciatrice di droga, durante una comunicazione telefonica con
il suo datore di lavoro" (decreto di accusa 13.07.2012, p. 2, DAC __________,
AI 15).
Considerato
come il qui reclamante ha impugnato presso questa Corte la decisione di
decadenza dell’opposizione ex art. 355 cpv. 2 CPP avente quale oggetto il citato
DAC __________, quest’ultimo non è (ancora) passato in giudicato (cfr., al
proposito, il dispositivo no. 2 della decisione 22.08.2012, AI 23).
Ne
consegue che, preso atto della convenzione datata 27.08.2012 avente quale oggetto
il ritiro della querela presentata il 27.04.2012 da __________ nei confronti di
RE 1 per titolo di diffamazione giusta l’art. 173 CP (AI 12), in applicazione
dell’art. 33 cpv. 1 CP (secondo cui il querelante può desistere dalla querela
finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza) e
dell’art. 304 cpv. 2 CPP (che prevede in particolare che il ritiro della
querela richiede la forma scritta o la forma orale a verbale), il decreto di
accusa 13.07.2012 (DAC __________) emanato dal procuratore pubblico Antonio
Perugini deve essere annullato limitatamente al reato di diffamazione, che deve
essere conseguentemente stralciato.
Ciò non ha però alcuna ripercussione sulla
pena, in quanto quella prevista nel DAC __________ qui modificato corrisponde
alla pena precedentemente proposta con il DAC __________ del 31.08.2011 avverso
il quale era stata interposta opposizione il 12.09.2011 (AI 8 e AI 15).
4.
Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del
precedente considerando. Per il resto il reclamo è respinto. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, parzialmente soccombente.
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 33 CP, 93, 205, 304, 355,
393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3. Per il resto il
reclamo è respinto. Non si assegnano ripetibili.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--
(settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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