60.2012.349
Istanza di ispezione degli atti. medico di un defunto paziente quale istante (richiesta formulata a fini scientifici/professionali)
24 settembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2012.349
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. medico di un defunto paziente quale istante (richiesta formulata a fini scientifici/professionali)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.349
Lugano
24 settembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.8./6.09.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo al
risultato dell’autopsia eseguita ad una sua defunta paziente;
premesso che la richiesta datata 20.08.2012 è giunta al Ministero pubblico il 21.08.2012, che –
per il tramite del procuratore
pubblico Valentina Tuoni –
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/6.09.2012, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’improvviso decesso di PI
2 (__________) nella propria abitazione, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale nell’ambito del quale il 29.03.2012 il procuratore pubblico
ha incaricato l’Istituto di medicinale legale di __________ a esperire
un’autopsia sulla salma allo scopo di stabilire le cause e il momento del
decesso, le circostanze nelle quali è avvenuto e la presenza di lesioni/patologie
e ogni altro elemento utile all’inchiesta (inc. AI 1 e AI 2, inc. NLP __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’istante, già medico
curante della persona deceduta, chiede di poter essere informata riguardo al
risultato dell’autopsia effettuata su quest’ultima;
che
a suffragio della sua richiesta precisa che il suo decesso l’ha molto sorpresa
e turbata e vuole dunque conoscerne le cause per giustificare la sua morte
improvvisa all’età di 47 anni;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è
certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LOG da parte del medico istante, essendo la richiesta stata formulata
sostanzialmente a fini scientifici/professionali per approfondire le proprie
conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di una ex paziente;
che
in siffatte circostanze la relazione (definitiva) medico legale sugli
accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma di PI 2 (nata il __________ e
deceduta il __________) del 17.07.2012 (AI 7) viene trasmessa, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istante, quale medico, è ovviamente tenuto al segreto professionale;
che
vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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