60.2012.353
Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante
24 settembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2012.353
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo (avvocato - studio legale) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2012.353
Lugano
24 settembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.09.2012 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia e in
forma anonimizzata, di un decreto di accusa passato in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente istanza l’avv. IS 1 dello Studio legale __________ postula la
trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, del decreto di accusa 1.03.2001
(DAC __________), passato in giudicato il 2.04.2001, emanato dall’allora procuratore
generale Luca Marcellini nei confronti di una persona ritenuta colpevole, tra
l’altro, di ripetuta corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art.
322septies CP);
che
a suffragio della sua richiesta il legale precisa di aver bisogno del
surriferito decreto che riguarda l’art. 322septies CP (corruzione di pubblici ufficiali
stranieri) essendo intenzionato a pubblicare un "contributo
scientifico";
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare adempiuto un interesse giuridico da parte dell’avvocato istante ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma
anonimizzata, del decreto richiesto, potendo essere utile per le sue
incombenze;
che
in siffatte circostanze il decreto di accusa 1.03.2001 (DAC __________) viene
trasmesso, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli
interessi della parte coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato),
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di
giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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