60.2012.363
Reclamo dell'imputato contro la decisione di sospensione del procedimento penale a favore di un coimputato. legittimazione. principio di celerità. unità della procedura
11 novembre 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2012.363
Data decisione, Autorità:
11.11.2012, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato contro la decisione di sospensione del procedimento penale a favore di un coimputato. legittimazione. principio di celerità. unità della procedura
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
LEGITTIMAZIONE
PRINCIPIO DI CELERITÀ
PUBBLICO MINISTERO
RECLAMO
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
UNITÀ DELLA PROCEDURA
art. 5 CPP
art. 29 CPP
art. 314 CPP
art. 382 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2012.363
60.2012.364
Lugano
11 novembre
2012/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 19/20.9.2012 (60.2012.363) e 20/21.9.2012 (60.2012.364) presentati da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
(60.2012.363)
PI 3, ,
patr. da: avv. PR 4, ,
(60.2012.364)
contro
la decisione 6.9.2012 del procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi con cui ha sospeso il procedimento penale promosso a
carico di PI 68, di ignota dimora (inc. MP __________);
richiamati gli scritti 24/25.9.2012,
25/27.9.2012 e 24/25.10.2012 (dupliche) di PI 33, PI 34, PI 35, PI 36, PI 37, PI
38, PI 39 e PI 40 (tutti patr. da: avv. PR 17, __________) – che si sono
rimessi al giudizio di questa Corte –, 25/26.9.2012 e 24/25.10.2012 (dupliche)
della PI 11 (patr. da: avv. PR 8, __________) – che pure si è rimessa al
giudizio della Corte –, 1.10.2012 e 25.10.2012 (dupliche) del magistrato
inquirente – che, esposte le sue considerazioni, ha postulato la reiezione
delle impugnative –, 22/23.10.2012 (replica) di RE 1 – che si è confermato
nelle sue argomentazioni – e 22/23.10.2012 (replica) di PI 3 – che parimenti si
è confermato nelle sue allegazioni –;
preso atto che gli ulteriori interessati al
procedimento, interpellati, non si sono espressi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico, nel corso del 2004, ha promosso un procedimento penale a carico, tra gli altri, di PI 68, di PI 1, di PI 4, di RE 1 e di PI 3 –
responsabili formali / operativi della PI 9, __________, ora in liquidazione in
seguito al fallimento pronunciato il 19.8.2004 dall’allora Commissione federale
delle banche – per amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa,
falsità in documenti, soppressione di documenti, cattiva gestione e bancarotta
fraudolenta (inc. MP __________).
b. Con
decisione 4.4.2012 il magistrato inquirente – in applicazione dell’art. 30 CPP
– ha disgiunto il procedimento penale nei confronti di PI 68, verso il quale era
stato spiccato un ordine di arresto, considerato che non era mai stato
interrogato e che le verifiche esperite in territorio __________ non avevano
permesso di stabilire che si era iscritto nell’anagrafica di un comune.
Il
medesimo giorno ha disposto la chiusura dell’istruzione penale a carico di parte
dei responsabili formali / operativi della società.
c. In
data 24.5.2012 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa – davanti alla competente
Corte delle assise criminali di __________ – nei confronti di PI 3, di PI 1, di
PI 2 e di RE 1 (ACC __________).
Il
dibattimento a loro carico avrà luogo nelle prossime settimane.
d. Con
gravami 16/17.4.2012 (inc. __________) e 19/20.4.2012 (inc. __________) PI 3 e RE
1 hanno postulato che fosse annullata la pronuncia 4.4.2012 di disgiunzione.
Hanno sostenuto, in particolare, che la decisione di disgiunzione avrebbe
comportato una violazione del principio dell’unità della procedura, previsto
dall’art. 29 CPP, e che, se un imputato non ha potuto sufficientemente
esprimersi nel corso del procedimento penale, la conseguenza non sarebbe stata la
disgiunzione del procedimento penale secondo l’art. 30 CPP, ma la sospensione
del medesimo in applicazione dell’art. 314 CPP.
e. Con
sentenza 28.8.2012 questa Corte ha accolto le impugnative.
Ha
ritenuto, riconosciuta la legittimazione dei reclamanti ad aggravarsi contro la
decisione, che – posto come PI 68 si fosse reso latitante fin dall’inizio del
procedimento penale – non era stato possibile condurre a suo carico la
procedura preliminare giusta gli art. 299 ss. CPP: non poteva quindi essere
deferito davanti ad una Corte di merito. Ha aggiunto che la conseguenza del
fatto che PI 68 non fosse mai stato interrogato non era tuttavia la disgiunzione
del procedimento penale, ma la sua sospensione in applicazione dell’art. 314
cpv. 1 lit. a CPP. La decisione doveva pertanto essere annullata perché prolata
in violazione degli art. 30 e 314 cpv. 1 lit. a CPP, ossia siccome errata dal
profilo giuridico. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto – anzitutto – procedere
con un mandato di ricerca, per l’__________, secondo l’art. 210 cpv. 1 CPP
(art. 314 cpv. 3 CPP) e, poi, avrebbe potuto sospendere il procedimento penale nei
confronti di PI 68 (inc. __________).
f. Il
6.9.2012 il procuratore pubblico ha emanato una richiesta di ricerca
internazionale del luogo di dimora di PI 68 – in tutto il territorio __________
– con scadenza 10.8.2013.
g. Il
medesimo giorno, 6.9.2012, il magistrato inquirente ha disposto la sospensione
del procedimento a carico del predetto.
Ha
sottolineato che PI 68 non era mai stato interrogato sui fatti oggetto del
procedimento penale. Ha ricordato che, nonostante l’ordine di arresto
internazionale, spiccato nel corso del 2004, e gli accertamenti eseguiti per il
tramite della polizia cantonale, dell’ottobre 2011, non era stato possibile
arrestarlo rispettivamente risalire al luogo del suo soggiorno. Da qui, dunque,
la decisione di sospensione del procedimento penale.
h. Con
scritto 17.9.2012 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte, e a tutte
le parti del procedimento, che il Comando della polizia cantonale l’aveva
informato che la pubblicazione del mandato di ricerca non poteva essere
effettuata stante l’ordine di arresto internazionale. Secondo l’art. 41
dell’ordinanza N-SIS (ordinanza sulla parte nazionale del Sistema
d’informazione di Schengen e sull’ufficio SIRENE) una persona non poteva
infatti essere oggetto di più di una segnalazione in uscita nel SIS.
i. Con
impugnative 19/20.9.2012 di RE 1 e 20/21.9.2012 di PI 3, i reclamanti postulano
l’annullamento della decisione di sospensione del procedimento penale nei confronti
di PI 68, emanata il 6.9.2012.
RE
1 sostiene che, se si ricerca una persona con mandato internazionale, non si potrebbe
simultaneamente affermare che essa sia comunque irreperibile. Lo scopo
dell’art. 314 cpv. 3 CPP sarebbe quello di garantire quanto più possibile il
principio dell’unità della procedura sancito dall’art. 29 CPP: prima di sospenderla
a carico di un imputato con luogo di soggiorno ignoto, bisognerebbe perlomeno
ricercarlo. L’esito della ricerca direbbe se l’imputato è irreperibile e quindi
se va sospeso il procedimento. In concreto si sarebbe dovuto ricercare PI 68 e
poi, se del caso, sospendere il procedimento. Il mandato di ricerca internazionale
e la decisione di sospensione sarebbero stati emanati lo stesso giorno. L’esito
del mandato di ricerca sembrerebbe del tutto irrilevante per il magistrato
inquirente, che – a priori – avrebbe deciso di sospendere il procedimento. Sarebbe
il risultato della ricerca, non il semplice fatto di avere spiccato un mandato,
che determinerebbe l’irreperibilità.
PI
3, che sarebbe legittimato a reclamare, afferma – ricordato l’art. 314 cpv. 1
lit. a CPP – che il procuratore pubblico avrebbe emanato la decisione di
sospensione del procedimento il medesimo giorno in cui avrebbe spiccato la
richiesta di ricerca internazionale, senza dunque attenderne gli esiti. Si
chiede perché, stante l’art. 41 cpv. 1 dell’ordinanza N-SIS, il magistrato
inquirente non abbia revocato l’ordine di arresto internazionale, che – essendo
l’imputato cittadino __________ e quindi non estradabile dall’__________ – non
sarebbe stato eseguibile. La richiesta di ricerca internazionale sarebbe
doppiamente efficace, perché permetterebbe di conoscere la dimora di PI 68 e di
sentirlo, per poi procedere al processo in via contumaciale.
Delle ulteriori argomentazioni e delle
repliche, così come delle osservazioni e delle dupliche del procuratore
pubblico, si dirà se necessario al fine del giudizio in seguito in corso di
motivazione.
Considerandi
1.
Il
24.9.2012
il presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda
di effetto sospensivo inoltrata da PI 3 in difetto di un danno irreparabile e di proporzionalità.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine
di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero (decisione di sospensione del procedimento, impugnabile –
per il rinvio ex art. 314 cpv. 5 CPP – secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
I gravami, inoltrati il 19/20.9.2012 ed
il 20/21.9.2012 contro la decisione 6.9.2012 del procuratore pubblico con cui
ha decretato la sospensione del procedimento a carico di PI 68, sono tempestivi
(siccome presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibili
(N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 12; BSK StPO – E. OMLIN, art.
314.
CPP n. 44; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 23).
Le esigenze
di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
3.
3.1.
Si
tratta anzitutto di esaminare se i reclamanti, imputati nel procedimento penale
inc. MP __________, deferiti davanti alla Corte di merito, siano legittimati a
contestare la decisione con cui il procuratore pubblico ha sospeso il
procedimento penale a carico di PI 68, coimputato nello stesso procedimento.
3.2
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP (disposizione applicabile alla procedura di sospensione
del procedimento in ragione del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 5 CPP)
legittimate ad impugnare la decisione di sospensione sono le parti. Il
presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una
decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della stessa.
L’interesse
giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente
e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse
solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una
parte ha un interesse giuridicamente
protetto giusta l’art. 382
cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata
dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione
diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione
impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella
misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK
StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che
acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011
del 30.6.2011 consid. 2.3.).
Quanto
alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che
includono l’imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP).
Un
imputato non ha un interesse giuridicamente protetto ad impugnare una decisione
su un coimputato o un atto a favore di una parte che non tocchi gli interessi
delle altre (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n.
1461).
3.3
I
reclamanti sono imputati nel procedimento inc. MP __________ e quindi parti del
medesimo. Il fatto di essere parti non è sufficiente, di per sé, per fondare la
loro legittimazione ai gravami: è necessario, come anticipato, un interesse giuridicamente protetto.
Essi
si aggravano contro la decisione concernente la sospensione del procedimento
penale nei confronti del coimputato PI 68 [al quale la pronuncia è stata
notificata in applicazione dell’art. 88 cpv. 4 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 43)]. Sono pertanto legittimati a impugnare la
decisione 6.9.2012 solo nella misura in cui li tocchi nei loro interessi.
Sostengono
che la decisione di sospensione comporterebbe una violazione del principio dell’unità
della procedura ex art. 29 CPP.
3.4
Questa
Corte – nel giudizio 28.8.2012 (inc. __________) – aveva riconosciuto la
legittimazione dei qui reclamanti ad impugnare la decisione di disgiunzione del
procedimento penale a carico di PI 68. Aveva ritenuto che: “Il procedimento penale contro i
responsabili formali / operativi della PI 9 è stato promosso nel corso del
2004.
Esso concerne, tra gli altri, i qui reclamanti nella veste di imputati.
Il medesimo procedimento riguarda anche PI 68. I fatti per i quali tutti loro
sono indagati attengono alla gestione della PI 9, ora in liquidazione, nel
periodo 1999 – 2004. La fattispecie imputata loro è dunque essenzialmente la
stessa. La portata delle loro funzioni all’interno della società e le singole
responsabilità devono ancora essere definitivamente stabilite, anche se il
ruolo avuto da PI 68, mai interrogato, sembrerebbe essere stato quello di una
figura dominante. Il Tribunale federale – (…) – ha ritenuto che qualora i reati
commessi da più agenti siano strettamente connessi sotto il profilo dei fatti,
come senza dubbio è il caso in concreto, la disgiunzione non deve essere
ammessa facilmente, in particolare quando, in caso di partecipazione, la
portata e le circostanze di quest’ultima siano reciprocamente contestate e
sussista il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli
altri (DTF 116 Ia 305 consid. 4b.). Si tratta invero di un diritto costituzionale: “(…) unter
Umständen verfassungsrechtlich geboten sein kann, (…)” (DTF 134 IV 328 consid. 3.3.) congiungere o
non disgiungere i procedimenti se sono date le citate condizioni. Ora, stante
la fattispecie sfociata nel procedimento inc. MP __________, concernente un medesimo
complesso di fatti e riguardante un numero importante di persone implicate, i
cui ruoli e le cui responsabilità non sono ancora stati fissati in via definitiva,
con possibile rischio che un imputato tenti di far rimbalzare su un altro le
sue eventuali colpe, si giustifica di riconoscere ai reclamanti, in ragione della
giurisprudenza appena citata, la legittimazione ad invocare un grave pregiudizio
dato dalla decisione di disgiunzione: essi hanno infatti un interesse
giuridicamente protetto che venga esaminato nel merito se, in concreto, l’atto
impugnato sia lesivo del principio dell’unità della procedura. Il fatto che
essi siano legittimati giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non implica nondimeno che i
reclami – ricevibili – siano fondati nel merito. (…)” (consid. 3.4.3.2., p. 6 s.).
Le
stesse considerazioni valgono nel caso di specie: la decisione di sospensione,
nei suoi effetti, disgiunge di fatto il procedimento inc. MP __________: RE 1 e
PI 3 hanno perciò anche in relazione alla pronuncia 6.9.2012 un interesse
giuridicamente protetto che venga vagliato nel merito se l’atto impugnato lede
il principio dell’unità della procedura.
4.
4.1.
4.1.1
A’
sensi dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere
l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto
oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro
procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in
corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito (lit.
c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato
(lit. d).
Prima
della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di
andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di
soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il
pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo
che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non
è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).
4.1.2
L’applicazione
dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che il procedimento non possa per
il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 ss. CPP, ad es.
perché il luogo di soggiorno dell’imputato è ignoto (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1169; BSK StPO –
E. OMLIN, art. 314 CPP n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n.
1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1236).
I
motivi di sospensione sono indicati, non esaustivamente (decisione TF
1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 11;
ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 5; di altra opinione, N. SCHMID, StPO
Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, disposizione
potestativa (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1.).
Il
pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della
norma, che gli permette per es. di decidere se sospendere il procedimento o emanare
un decreto di non luogo a procedere (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid.
3.1
). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa
giudicata (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT, art.
314.
CPP n. 1; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n.
1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura, in considerazione
dell’imperativo di celerità a’ sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le
autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a
termine senza ritardi ingiustificati (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314
CPP n. 1; BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT, art.
314.
CPP n. 4; decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2.; decisione TF
1B_57/2009 del 16.6.2009 consid. 2.1.1.).
Qualora
il luogo di soggiorno dell’imputato non è noto, il pubblico ministero sospende
il procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP).
Non
è infatti possibile, secondo il CPP, condurre una procedura preliminare a’ sensi
degli art. 299 ss. CPP contro un imputato di ignota dimora (BSK StPO – E.
OMLIN, art. 314 CPP n. 13; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 7; N. SCHMID,
StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n. 4 / art. 366 CPP n. 10).
Ex
art. 314 cpv. 3 CPP è obbligatorio, in caso di sospensione perché la persona è
di ignota dimora, un “mandato di ricerca” o un “mandato di cattura”
secondo l’art. 210 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 25; ZK StPO – N.
LANDSHUT, art. 314 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 314 CPP n.
4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1238; Commentario
CPP – J. NOSEDA, art. 314 CPP n. 4).
4.2
Nel
giudizio 28.8.2012, sopra ricordato, questa Corte ha ritenuto che la conseguenza
del fatto che PI 68 non fosse mai stato interrogato non era la disgiunzione del
procedimento penale, come aveva reputato il procuratore pubblico prolando la
decisione 4.4.2012, ma la sua sospensione in applicazione dell’art. 314 cpv. 1
lit. a CPP. Il magistrato inquirente doveva – anzitutto – procedere con un
mandato di ricerca, per l’__________, in applicazione dell’art. 210 cpv. 1 CPP
(art. 314 cpv. 3 CPP); poteva, poi, se del caso, sospendere il procedimento penale.
4.3
Il
procuratore pubblico, il 6.9.2012, ha emanato una richiesta di ricerca
internazionale del luogo di dimora dell’imputato, in __________.
Il
medesimo giorno ha sospeso, giusta l’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP, il
procedimento promosso a carico di PI 68. Il magistrato inquirente, rammentata
l’apertura del procedimento nei confronti dei responsabili formali ed operativi
della PI 9 per il dissesto finanziario della società, ha rilevato che
l’imputato non era mai stato interrogato sui fatti oggetto del procedimento
penale. Ha ricordato che, malgrado l’ordine di arresto internazionale, spiccato
nel 2004, e gli accertamenti eseguiti per il tramite della polizia cantonale,
dell’ottobre 2011, non era stato possibile arrestarlo e risalire al luogo del
suo soggiorno.
4.4
4.4.1
La
pronuncia 6.9.2012 del procuratore pubblico in capo alla sospensione del procedimento
penale [sufficientemente motivata giusta gli art. 80 cpv. 2 prima frase CPP e
29.
cpv. 2 Cost. siccome si esprime quanto basta, in maniera comprensibile,
sulle ragioni a fondamento di questa scelta procedurale (cfr., sulla motivazione
di un decreto di sospensione: BSK StPO – E. OMLIN, art. 314 CPP n. 29; ZK StPO
– N. LANDSHUT, art. 314 CPP n. 20)] è stata prolata, come appena detto più
sopra, lo stesso giorno in cui il magistrato inquirente ha disposto una
richiesta di ricerca internazionale del luogo di dimora di PI 68.
Il
procuratore pubblico ha quindi proceduto simultaneamente al mandato di ricerca
ed alla sospensione del procedimento penale.
L’art.
314.
cpv. 3 CPP prevede nondimeno che, prima di sospendere il procedimento, il
pubblico ministero spicchi un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di
soggiorno non sono noti.
Questa
Corte, nella sua pronuncia 28.8.2012, aveva peraltro indicato che “La decisione
4.4.2012
del procuratore pubblico deve pertanto essere annullata perché prolata
in violazione degli art. 30 e 314 cpv. 1 lit. a CPP, ossia siccome errata dal
profilo giuridico. Il magistrato inquirente dovrà – anzitutto – procedere con
un mandato di ricerca, per l’Italia, in applicazione dell’art. 210 cpv. 1 CPP. Potrà,
poi, sospendere il procedimento verso PI 68” (consid.
4.3.2
, p. 10, inc. __________).
I
due atti – mandato di ricerca e sospensione del procedimento penale – non dovrebbero
essere effettuati contemporaneamente: prima si deve ricercare (durante un lasso
di tempo ragionevole a dipendenza della fattispecie concreta) il luogo di soggiorno
dell’autore e, solo successivamente, una volta determinato che detto luogo è (ancora)
ignoto, si può procedere – se del caso – alla sospensione del procedimento penale.
4.4.2
Nel
caso concreto si può ritenere che, sebbene il mandato di ricerca disposto il
6.9.2012
dal magistrato inquirente non potesse fatalmente essere eseguito entro
il medesimo giorno, il luogo di soggiorno di PI 68 fosse, a quel momento, stato
ricercato senza successo, e fosse pertanto ignoto, come risulta dal rapporto di
esecuzione 31.10.2011 della polizia cantonale (AI 2458).
4.4.3
Certo,
gli accertamenti sfociati nel menzionato rapporto di esecuzione 31.10.2011
della polizia cantonale potevano essere approfonditi, ciò che doveva avvenire
nel contesto del mandato di ricerca ex art. 314 cpv. 3 CPP, ricordato da questa
Corte nella sua sentenza 28.8.2012 (consid. 4.3.2.).
La
Corte dei reclami penali ha fatto chiaro riferimento al mandato di ricerca, a
prescindere dal fatto che la legge stessa lo prevedesse prima di procedere alla
sospensione del procedimento (art. 314 cpv. 3 CPP), perché atto manifestamente
idoneo al caso, in alternativa all’ordine di arresto del 10.8.2004 nei
confronti di PI 68. Lo stesso è stato “(…) dato per esecuzione al Comando
della polizia cantonale per la diffusione nazionale ed internazionale (zone 2
(eccetto __________), 3, 4, 5, 6 e 8) (…)” (AI 72), di modo che per un
cittadino __________ soggiornante in __________, come è il caso di PI 68, tale
ordine è – del tutto – inefficace per reperirlo.
Certo,
nel caso in cui lo stesso si recasse in altro paese e fosse arrestato, consentirebbe
la sua estradizione.
La
soluzione del mandato di ricerca era, ed è ancora oggi, oltre che disciplinata
dalla legge stessa, una valida alternativa all’ordine di arresto.
4.5
Il principio di celerità a’ sensi dell’art.
5.
cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti
penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati) impone del resto di
confermare la pronuncia del procuratore pubblico per non procrastinare oltre il
procedimento penale a carico proprio dei qui reclamanti nel caso in cui si
attendesse l’esito della ricerca.
In
queste circostanze, il principio dell’unità della procedura di cui all’art. 29
cpv. 1 CPP (secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente
se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o
partecipazione) non è perciò leso dalla decisione 6.9.2012 del procuratore
pubblico.
5.
I
gravami sono respinti. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei reclamanti,
soccombenti (art. 428 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 314, 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. I
reclami 19/20.9.2012 di RE 1 e 20/21.9.2012 di PI 3 sono respinti.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 580.--, per complessivi CHF
1'380.-- (milletrecentoottanta), sono poste a carico, in ragione di ½ ciascuno,
di RE 1, __________, e di PI 3, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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